Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15393 del 26/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 26/07/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 26/07/2016), n.15393

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesca M. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 26396-2015 proposto da:

B.B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

BERNARDINO PASANISI giusta procura in calce alla copia notificata

dell’atto di citazione;

– ricorrente –

contro

M.A.;

– intimato –

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott CARDINO

ALBERTO, che chiede che Codesta Suprema Corte voglia rigettare

l’istanza di regolamento di competenza, confermando la competenza

del Tribunale di Lecce, ed annullare il capo della sentenza

impugnata che ha disposto la condanna alle spese;

avverso la sentenza n. 4413/2015 del TRIBUNALE di LECCE del

17/09/2015, depositata il 17/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio del

09/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. SESTINI DANILO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. B.A.E.B. ha proposto regolamento di competenza avverso la sentenza parziale del 17.9.2015 con cui il Tribunale di Lecce ha rigettato le eccezioni preliminari di litispendenza o continenza/connessione sollevate dall’odierno ricorrente nella controversia n. 40000153/2004 R.G. – promossa da M.A.- in relazione ad altra causa preventivamente instaurata fra le medesime parti avanti al Tribunale di Taranto (n. 5408/2003 RG.); si è doluto altresì- che il Tribunale abbia statuito sulle spese di lite.

2. Il Tribunale ha escluso la ricorrenza della litispendenza in considerazione della differenza dei `petità e ha ritenuto che fra le domande proposte nei due giudizi non sia ravvisabile neppure un rapporto di continenza.

3. Il P.M. ha chiesto il rigetto del regolamento ritenendo che, a fronte di domande contrapposte, ricorra un’ipotesi di connessione e che -tuttavia- tale connessione non possa essere dichiarata in quanto le cause pendono in gradi diversi; ha chiesto, inoltre, di annullare il capo della sentenza che ha condannato l’odierno ricorrente al pagamento delle spese di lite in quanto la sentenza – parziale – non ha chiuso il processo avanti al Tribunale di Lecce.

4. Premesso che non ricorre un’ipotesi di litispendenza e che la causa preventivamente promossa avanti al Tribunale di Taranto risulta già definita in primo e in secondo grado, va esclusa – a prescindere dalla ricorrenza in concreto di un’ipotesi di continenza o connessione – la possibilità di applicare la disciplina di cui agli artt. 39 e 40 c.p.c., che non opera in ipotesi di cause pendenti in gradi diversi (cfr. Cass. n. 19525/2007 e Cass. n. 5455/2014).

5. Va annullata la condanna del B. al pagamento delle spese di lite in quanto la pronuncia sulle spese avrebbe potuto conseguire solo ad una pronuncia che avesse chiuso il processo davanti al Tribunale (che, rigettando l’eccezione preliminare del convenuto, ha – invece – disposto la prosecuzione del giudizio avanti a sè).

6. Le spese del presente giudizio vanno rimesse al merito.

7. Atteso che il ricorso è stato parzialmente accolto, non sussistono le condizioni per applicare D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

la Corte rigetta il ricorso, annullando tuttavia la statuizione di condanna alle spese processuali. Spese rimesse al merito.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2016

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