Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15393 del 22/07/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 15393 Anno 2015
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: VIRGILIO BIAGIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

MEUCCI Massimiliano, elettivamente domiciliato in Roma, via Sicilia n.
66, presso gli avv.ti Francesco Giuliani, Roberto Esposito e Andrea Aliberti,
che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;

contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

controricorrente

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n.
64/35/07, depositata il 29 gennaio 2008 7
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 febbraio
2015 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;
udito l’ avv. Roberto Esposito per il ricorrente;

Data pubblicazione: 22/07/2015

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Tommaso
Basile, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Ritenuto in fatto
1. Massimiliano Meucci propone ricorso per cassazione avverso la
sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana indicata in
epigrafe, con la quale, rigettando l’appello del contribuente, è stata
confermata la legittimità della cartella di pagamento notificatagli per IRPEF

Il giudice d’appello ha ritenuto infondata l’eccezione di decadenza
dell’Ufficio dal potere di riscossione, rilevando che dagli atti di causa
risultava che la formazione del ruolo era avvenuta il 29 dicembre 2000 e la
consegna dello stesso al concessionario della riscossione era stata effettuata
il 25 maggio 2001 e che entrambe tali date erano tempestive, ai sensi degli
artt. 17 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 43 del d.P.R. n. 600 del 1973.
Ha aggiunto che, per far valere i propri diritti in tema di tardività della
notifica della cartella, il contribuente avrebbe dovuto proporre il ricorso nei
confronti del concessionario e non dell’Agenzia delle entrate.
2. Quest’ultima resiste con controricorso.

Considerato in diritto
1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 10
e 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 e formula il quesito se, nel caso in
cui il contribuente impugni, come nella fattispecie, una cartella di
pagamento per decorso dei termini di notificazione della stessa e quindi di
decadenza dal potere di accertamento dell’amministrazione finanziaria, sia
legittimo o meno il ricorso proposto esclusivamente nei confronti
dell’ufficio dell’Agenzia delle entrate titolare della pretesa impositiva e non
nei confronti del concessionario della riscossione.
Il motivo è fondato.
In materia di impugnazione della cartella di pagamento, infatti, la
tardività della notificazione della cartella non costituisce vizio proprio di
questa, tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire nel
relativo giudizio; la legittimazione passiva spetta, pertanto, all’ente titolare
del credito tributario e non già al concessionario, al quale, se è fatto
destinatario dell’impugnazione, incombe l’onere di chiamare in giudizio
l’ente predetto, se non vuole rispondere all’esito della lite, non essendo il
2

ed altri tributi minori in relazione all’anno 1996.

giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, in
quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario (tra
altre, Cass. nn. 22939 del 2007, 14032 del 2011, 10646 del 2013, 9762 e
10477 del 2014).
2. Con il secondo motivo, è dedotta la violazione dell’art. 1, comma 5
bis, del d.l. n. 106 del 2005 (convertito nella legge n. 156 del 2005) e, sul
presupposto, incontestato, che la notificazione della cartella (emessa a

del 1973) è stata effettuata in data 11 gennaio 2005, si chiede a questa Corte
se, in virtù della detta normativa sopravvenuta, la cartella di pagamento,
relativa a dichiarazione presentata nel 1997, risulti tardivamente notificata,
in quanto il relativo termine era scaduto il 31 dicembre 2002.
Il motivo è fondato.
Va, infatti, ribadito il principio secondo il quale, in tema di riscossione
delle imposte sui redditi, l’art. 1 del d.l. 17 giugno 2005, n. 106 (convertito
nella legge 31 luglio 2005, n. 156), che ha fissato, al comma 5 bis, i termini
di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alla pretesa
tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni ed ha stabilito,
all’art. 5 ter, sostituendo il comma 2 dell’art. 36 del d.lgs. 29 febbraio 1999,
n. 46, che, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di
liquidazione, la cartella di pagamento per le dichiarazioni presentate entro il
31 dicembre 2001 deve essere notificata, a pena di decadenza, non oltre il
31 dicembre del quinto anno successivo a quello di detta presentazione, ha
un inequivoco valore transitorio e trova applicazione a tutte le situazioni
tributarie anteriori alla sua entrata in vigore, anche a quelle sub iudice (tra le
altre, Cass. nn. 16990 del 2012, 8406 e 27769 del 2013, 15329 del 2014).
3. Resta assorbito il terzo, subordinato, motivo.
4. Vanno pertanto accolti il primo e il secondo motivo di ricorso,
assorbito il terzo, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo
necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con
l’ accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente.
5. La circostanza che la citata giurisprudenza si è formata e consolidata
in epoca successiva alla proposizione del ricorso per cassazione induce a
disporre la compensazione delle spese dell’intero processo.

3

seguito di liquidazione della dichiarazione ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600

5SENTE DA REGISTRAZIONI
Al SENSI DEL D.P.R. 26/4/19416
N. 131 TAB.ALL. B. – N. 5

3

P. Q.M.

MATERIA ~MARIA

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbito il
terzo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il
ricorso introduttivo del contribuente.
Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma il 13 febbraio 2015.

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