Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15393 del 20/07/2020

Cassazione civile sez. II, 20/07/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 20/07/2020), n.15393

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20123/2019 proposto da:

E.A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI

OTTAVI 2, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO SCARINGELLA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABIO LOSCERBO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERONO, in persona del Ministro pro tempore,

COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO PROTEZIONE INTERNAZIONALE

BOLOGNA;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il

22/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/02/2020 dal Presidente FELICE MANNA.

Fatto

IN FATTO

E.A.A., cittadino del (OMISSIS), proponeva innanzi al Tribunale di Bologna ricorso avverso la decisione della locale Commissione territoriale, che aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale o umanitaria. A sostegno della domanda il ricorrente deduceva di aver lasciato il suo Paese per le difficoltà economiche in cui versava.

Con decreto del 22.5.2019 il Tribunale rigettava il ricorso.

Per la cassazione di tale provvedimento E.A.A. propone ricorso, affidato a più motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380-bis.1. c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso è improcedibile, mancando le pagine finali del provvedimento impugnato e con esse anche il dispositivo.

Ai fini del rispetto della condizione di procedibilità del ricorso per cassazione, prevista dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, è necessario il deposito, nel termine perentorio di venti giorni dall’ultima notificazione dell’atto, di una copia autentica della sentenza impugnata, contenente tutte le pagine che consentano di comprendere l’oggetto della controversia e le ragioni poste a fondamento della decisione, nonchè di valutare la fondatezza o meno dei motivi di censura: è pertanto improcedibile il ricorso al quale sia stato allegato, in luogo della copia autentica della sentenza, un “estratto conforme” rilasciato dalla cancelleria “per uso ufficio”, nel quale compaia, oltre all’epigrafe ed all’indicazione dell’oggetto del giudizio, il solo dispositivo, senza che assuma alcun rilievo l’avvenuto deposito della sentenza da parte del controricorrente o l’esistenza della stessa nel fascicolo d’ufficio (S.U. n. 141 10/06).

2. – Nulla per le spese, non avendo il Ministero svolto attività difensiva.

3. – Ricorrono i presupposti processuali per il raddoppio, a carico del ricorrente, del contributo unificato, se dovuto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Sussistono a carico del ricorrente i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2020

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