Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15392 del 28/06/2010

Cassazione civile sez. III, 28/06/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 28/06/2010), n.15392

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25851-2006 proposto da:

D.M.F.M. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato difeso dall’avvocato BRANDI BISOGNI MICHELE giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.L., SNA IN L.C.A., GENERALI ASSICURAZIONI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 7287/2005 del TRIBUNALE di NAPOLI, 3^ SEZIONE

CIVILE, emessa il 23/6/2005, depositata il 29/06/2005, R.G.N.

6637/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2010 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per la inammissibilità

del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p.1. D.M.F.M. ha proposto ricorso per cassazione contro D.L., la SNA (poi ASSID) in l.c.a. e la Generali Assicurazioni nella qualità di impresa designata per il F.G.V.S. le Assicurazioni generali s.p.a. avverso la sentenza resa inter partes il 29 giugno 2005 in grado d’appello dal Tribunale di Napoli.

p.2. Al ricorso, che propone due motivi, nessuno degli intimati ha resistito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p.1. Il Collegio reputa sussistere una questione di inammissibilità del ricorso per l’assoluta carenza del requisito della esposizione sommaria dei fatti di causa.

Invero, il ricorso, dopo l’indicazione delle parti, in ordine al fatto sostanziale e processuale, si limita ad enunciare quanto segue:

“Con atto notificato in data 23.12.2003, il Sig. D.M. F.M. proponeva appello avverso la sentenza n. 11561/02, con ci il Giudice di Pace di Napoli aveva rigettato la domanda da esso proposta, per ottenere il risarcimento dei danni, quantificati in Euro 2.783,70, subiti dall’auto Y10, tg. (OMISSIS), di sua proprietà, nel sinistro del (OMISSIS), alle ore 23 circa, in (OMISSIS), per esclusiva responsabilità del conducente della Lancia Delta tg. (OMISSIS), di proprietà del Sig. D.L., ed assicurata dalla SNA (poi ASID). Disposta la rinnovazione dell’atto di citazione, dichiarata la contumacia degli appellati, la causa veniva rimessa in decisione. Con sentenza n. 7287/05, del 23.06.2005, depositata il 29.05.2005, il G.I. rigettava l’appello, in quanto infondato”.

Dopo tali enunciazioni si passa subito all’esposizione dei motivi, il primo intestato “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto”, il secondo “erronea compensazione totale delle spese giudiziali”.

Entrambi i motivi, peraltro, vengono illustrati supponendo nel lettore la conoscenza del fatto sostanziale e soprattutto dello svolgimento del fatto processuale, senza riferirla.

In tale situazione il ricorso è inosservante del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3.

Al riguardo, si osserva che, in punto di rilievo del requisito della esposizione sommaria dei fatti di causa, si rileva che “per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito.

Il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa” (ex multis, Cass. n. 7825 del 2006).

Nello stesso ordine di idee si è, inoltre, precisato che “il requisito della esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, dall’art. 366 cod. proc. civ., n. 3, postula che il ricorso per cassazione, pur non dovendo necessariamente contenere una parte relativa alla esposizione dei fatti strutturata come premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi o tradotta in una narrativa analitica o particolareggiata dei termini della controversia, offra, almeno nella trattazione dei motivi di impugnazione, elementi tali da consentire una cognizione chiara e completa non solo dei fatti che hanno ingenerato la lite, ma anche delle varie vicende del processo e delle posizioni eventualmente particolari dei vari soggetti che vi hanno partecipato, in modo che si possa di tutto ciò avere conoscenza esclusivamente dal ricorso medesimo, senza necessità di avvalersi di ulteriori elementi o atti, ivi compresa la sentenza impugnata”. E, in applicazione di tale principio si è dichiarato inammissibile il ricorso in cui risultavano omesse: la descrizione dei fatti che avevano ingenerato la controversia, la posizione delle parti e le difese spiegate in giudizio dalle stesse, le statuizioni adottate dal primo giudice e le ragioni a esse sottese, avendo, per tali fondamentali notizie, il ricorrente fatto rimando alla citazione in appello) (Cass. n. 4403 del 2006).

Va, altresì, ricordato che costituisce principio altrettanto consolidato che, ai fini della detta sanzione di inammissibilità, non è possibile distinguere fra esposizione del tutto omessa ed esposizione insufficiente (Cass. n. 1959 del 2004).

Peraltro, ove il requisito dell’art. 366 c.p.c., n. 3 fosse stato assolto, i due motivi avrebbero presentato due distinte causa di inammissibilità, la prima afferente Ila mancata indicazione delle norme di diritto su cui si fondano (art. 366 c.p.c., n. 4) e la seconda dipendente dal palese difetto di autosufficienza, atteso che il primo allude a risultanze documentali e testimoniali senza indicare se e dove sarebbero esaminabili e senza riprodurle (in termini Cass. n. 12239 del 2007, ex multis), il secondo ad elementi di fatto dei quali non individua la sede in cui risultavano nel giudizio.

p.2. Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.

L’essere il ricorso inammissibile rende irrilevante che non figuri prodotto l’avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta concernente il D..

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2010

 

 

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