Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15392 del 26/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 26/07/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 26/07/2016), n.15392

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17877-2015 proposto da:

AGRIVIP DI Z. S. & C. SOCIETA’ AGRICOLA DIVISIONE SUINI SNC,

in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata

in ROMA, PIAZZA MANCINI 4, presso lo studio dell’avvocato GUIDO

CECINELLI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

STEFANO CARINI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA AGRICOLA L.M.T., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

G. G. BELLI 27, presso lo studio dell’avvocato PAOLO MEREU,

rappresentata e difesa dall’avvocato ENRICO FRANCESCHETTI giusta

mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. LUIGI CUOMO

che chiede che il ricorso per regolamento sia rigettato, con le

conseguenze di legge;

avverso la sentenza n. 1950/2015 del TRIBUNALE di BRESCIA, depositata

il 26/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. DANITO SESTINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Decidendo sull’opposizione proposta dalla Azienda Agricola Leoni Maria Teresa avverso il decreto ingiuntivo emesso (dal Tribunale ordinario) ad istanza della AGRIVIP s.n.c. di Z. S. & C. Società Agricola Divisione Suini, il Tribunale di Brescia ha dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo, in quanto emesso da giudice incompetente per materia: ha infatti rilevato che, col ricorso per ingiunzione, la AGRIVIP aveva prodotto tre assegni bancari e aveva “fatto valere il rapporto causale sottostante l’emissione degli assegni, costituito dalla regolamentazione finale dei reciproci rapporti di dare-avere derivanti da due contratti di soccida risolti il 10.1.12, dai quali nella scrittura privata del 3.2.2012 le parti riconoscevano la sussistenza di un credito a favore di Agrivip di Euro 630.000,00” e ha concluso che “la competenza a decidere sul rapporto causale, che è un contratto agrario, appartiene alla Sezione Specializzata per le controversie agrarie” e ciò anche per l’emissione del decreto ingiuntivo.

Il P.M. ha chiesto il rigetto del ricorso per regolamento di competenza proposto dalla Agrivip s.n.c., rilevando che si controverte sulla perdurante esistenza e validità del rapporto agrario, in quanto la scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 3.2.12 aveva previsto che contratti di soccida restassero in essere come garanzia della somma dovuta dalla Azienda L. all’Agrivip e che sarebbero cessati definitivamente soltanto una volta che la Agrivip avesse realizzato l’intera somma.

2. Premesso che:

– il ricorso è ammissibile, atteso che “la revoca del decreto ingiuntivo per effetto della ritenuta incompetenza del giudice che l’ha emesso non integra una decisione sul merito, in quanto costituisce una mera conseguenza necessitata della statuizione sulla competenza, che, assorbendo in tal modo l’intera portata della relativa sentenza, fa sì che quest’ultima possa essere impugnata soltanto con il regolamento di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c.” (Cass. n. 4478/2003);

– in astratto, può porsi una questione di nullità del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale ordinario in causa di competenza della Sezione Specializzata Agraria: infatti, quando per il credito azionato è competente – in sede di cognizione ordinaria – la Sezione Specializzata Agraria, il decreto ingiuntivo non può essere emesso dal presidente del Tribunale ordinario (o da un suo delegato), ma dal presidente della Sezione Specializzata, con la conseguenza che il decreto non emesso dal giudice competente va dichiarato nullo (Cass. n. 15022/2004 e Cass. n. 13964/2005);

– entrambe le parti e il P.M. richiamano – con intendimenti diversi -il seguente principio: “allorchè in relazione a un contratto di affitto di fondo rustico, sia intervenuta una transazione, la competenza del giudice ordinario è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui, essendo fuori discussione la validità di tale contratto, le parti controvertono in ordine alla sua esecuzione od a questioni connesse; ove, invece, venga in discussione la perdurante esistenza e validità del rapporto agrario o la stessa validità della transazione – dedotta al fine di escludere la prosecuzione del rapporto stesso – la competenza appartiene, “ratione materiae”, alla sezione specializzata agraria” (Cass. n. 18793/2007, conforme a Cass. n. 6686/1991).

3. Considerato che:

– la ricorrente assume che non sussiste alcuna controversia agraria da risolvere, in quanto -pacifica la risoluzione dei contratti di soccida – l’Azienda Leoni pretende di non pagare quanto riconosciuto con l’accordo risolutivo per il fatto di avere in corso un diverso contratto di soccida, con altra società (Agrivip Suis);

– la resistente assume – invece – che i tre assegni consegnati dalla Leoni il 3.2.2012 erano stati rilasciati in bianco ed erano stati riempiti abusivamente dalla Agrivip, richiama, inoltre, le clausole della scrittura che prevedevano che i contratti di soccida restassero in essere a garanzia della somma dovuta dalla Leoni e che sarebbero cessati definitivamente al momento della realizzazione del credito da parte della Agrivip, per concluderne che “il contratto di soccida inter partes è tuttora in essere”.

4. Ritenuto che:

– dalla lettura degli atti, emerge che la controversia non verte sulla esistenza e sul contenuto di un rapporto agrario, mq sulla esecuzione delle clausole dell’accordo risolutivo, pacificamente intervenuto fra le parti;

– del tutto ininfluente è la circostanza (valorizzata dal P.M.) che il rapporto continui in via di fatto (in applicazione di una sorta di diritto di ritenzione da parte della Agrivip) giacchè la controversia non concerne la prosecuzione del contratto agrario o la validità dell’accordo risolutivo, ma esclusivamente il pagamento delle somme concordate dalle parti in sede di risoluzione;

– si tratta – quindi – di una questione esterna al rapporto agrario, che non richiede il vaglio specializzato della Sezione Agraria;

– il ricorso va pertanto accolto, con rimessione delle parti avanti al Tribunale ordinario di Brescia.

5. Le spese di lite vanno rimesse al merito.

PQM

la Corte accoglie il ricorso e rimette le parti avanti al Tribunale ordinario di Brescia.

Spese rimesse al merito.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2016

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