Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15392 del 13/07/2011

Cassazione civile sez. III, 13/07/2011, (ud. 07/06/2011, dep. 13/07/2011), n.15392

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14879/2009 proposto da:

R.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA COLA DI RIENZO 271, presso lo studio dell’avvocato STUDIO

LENOCI, rappresentato e difeso dall’avvocato VANTAGGIATO Angelo

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente-

e contro

NUOVA TIRRENA SPA, R.M.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 298/2009 del TRIBUNALE di LECCE, emessa il

28/12/2008, depositata il 03/02/2009; R.G.N. 2155/2002.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

07/06/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Tribunale di Lecce, in persona del GOT, riformava la sentenza del Giudice di Pace di Lecce, che aveva condannato, in favore di R.P., la Nuova Tirrena spa, quale società assicuratrice di R.M.R. per la responsabilità da circolazione stradale, al risarcimento del danno conseguente ad un incendio di autoveicoli parcheggiati.

In particolare il giudice di secondo grado, in accoglimento dell’appello proposto dalla Assicurazione, riteneva non applicabile la disciplina della L. 24 dicembre 1969, n. 990 relativa alla circolazione stradale, stante la situazione di quiete delle autovetture, ed essendo stati coinvolti i mezzi solo accidentalmente, ed inoltre, riteneva totalmente estranea all’evento la R..

Ordinava la restituzione degli importi liquidati dal primo giudice.

2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione R.P., con un unico motivo.

La Nuova Tirrena spa e R.M.R., ritualmente intimati, non hanno svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il collegio ha disposto l’adozione di una motivazione semplificata.

2. Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 990 del 1969, e insufficiente motivazione, censurando la decisione impugnata nella parte in cui esclude l’incendio di un veicolo, in situazione di arresto e di sosta, dal concetto di circolazione stradale ai fini della assicurazione obbligatoria, contrariamente alla giurisprudenza di legittimità.

3. Il ricorso è manifestamente fondato.

La Corte ha costantemente affermato il principio secondo cui “La sosta di un veicolo a motore su un’area pubblica o ad essa equiparata integra, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2054 cod. civ. e della L. n. 990 del 1969, art. 1 (ed ora del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 122), anch’essa gli estremi della fattispecie “circolazione”, con la conseguenza che dei danni derivati a terzi dall’incendio del veicolo in sosta sulle pubbliche vie o sulle aree equiparate risponde anche l’assicuratore, salvo che sia intervenuta una causa autonoma, ivi compreso il caso fortuito, che abbia determinato l’evento dannoso” (da ultimo Cass. 11 febbraio 2010, n. 3108).

La sentenza impugnata ha risolto la questione di diritto in modo totalmente difforme dalla giurisprudenza consolidata di legittimità.

Deve, pertanto, essere cassata, con rinvio a Tribunale di Lecce, in persona di diverso giudice, che deciderà la controversia applicando il suddetto principio di diritto e liquiderà le spese anche del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Lecce, in persona di diverso giudice, anche per le spese processuali del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2011

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