Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15391 del 28/06/2010

Cassazione civile sez. III, 28/06/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 28/06/2010), n.15391

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. TALEVI Maurizio – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5809-2005 proposto da:

TECNOCOSTRUZIONI – COSTRUZIONI GENERALI SPA (OMISSIS) in persona

del legale rappresentante pro tempore Dott. B.E.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AMITERNO 3, presso lo studio

dell’avvocato BUONAVOGLIA GIOVANNA, rappresentata e difesa dagli

avvocati CAPITANIO FRANCESCO MARIA, DEL FLATO CARMINE ANTONIO con

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNITA’ MONTANA ALTO TAMMARO (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CLATERNA 13, presso lo studio dell’avvocato

DI MARIA ANGELA, rappresentato e difeso dall’avvocato D’AURIA

GIUSEPPE con delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 58/2004 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, Prima

Sezione Civile, emessa il 16/12/2003;

depositata il 13/01/2004;b R.G.N. 707/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2010 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato ANTONIO DI MARIA (per delega Avvocato GIUSEPPE

D’AURIA);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE EDUARDO VITTORIO che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p. 1. La Tecnocostruzioni-Costruzioni Generali s.p.a., già Zecchina Costruzioni s.p.a., ha proposto ricorso per cassazione contro la Comunità Montana Alto Tammaro avverso la sentenza del 13 gennaio 2004, con la quale la Corte d’Appello di Napoli – in riforma della sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Benevento, che aveva rigettato (previa qualificazione come opposizione all’esecuzione e non come opposizione agli atti, siccome era stata, invece, introdotta) l’opposizione proposta dalla detta Comunità avverso un’esecuzione forzata per espropriazione presso terzi, promossa da essa ricorrente sulla base di un lodo arbitrale dichiarato a suo tempo esecutivo inter partes dalla stesso Tribunale di Benevento – ha accolto l’opposizione all’esecuzione ed ha dichiarato inesistente il diritto della stessa ricorrente di procedere all’esecuzione sulla base del detto titolo esecutivo.

p. 2. Al ricorso, che si fonda su quattro motivi, ha resistito con controricorso la Comunità Montana Alto Tammaro.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1. Il Collegio reputa sussistere una questione di inammissibilità del ricorso per la sua tardività, in quanto proposto oltre l’anno solare dalla pubblicazione della sentenza impugnata e, quindi, nella supposizione erronea che alla controversia trovasse applicazione la sospensione dei termini per il periodo feriale, di cui alla L. n. 742 del 1969.

Tale sospensione, viceversa, non operava in relazione alla controversia, perchè, secondo consolidata giurisprudenza della Corte essa non trova applicazione a tutte le controversie aventi ad oggetto un’opposizione in materia esecutiva (ex multis: Cass. n. 12250 del 2007). Nella specie il ricorso avrebbe, pertanto, dovuto proporsi con richiesta della notificazione entro il 13 gennaio 2005, mentre risulta presentato per la notificazione il 28 febbraio 2005, quando ormai l’anno solare era ormai decorso.

p. 2. Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro quattromiladuecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2010

 

 

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