Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15391 del 26/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 26/07/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 26/07/2016), n.15391

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 17545-2015 proposto da:

V.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE

DI TIZIO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SANTANDER CONSUMER BANK SPA, in persona del procuratore speciale,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MERCATI, 51, presso lo studio

dell’avvocato FILIPPO RUSSO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato BARBARA FERRARIS giusta procura a margine della memoria

difensiva;

– resistente –

EURORENTING SRL, M.C.;

– intimati –

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. GIOVANNI

GIACALONE che chiede che codesta S.C. in Camera di Consiglio,

ritenuta la competenza del Tribunale di Cuneo, rigetti il ricorso ed

emetta le pronunzie conseguenti per legge;

avverso l’ordinanza n. RG. 1684/2011 del TRIBUNALE di PESCARA,

depositata il 25/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. DANILO SESTINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. V.C. ha convenuto in giudizio -avanti al Tribunale di Pescara- la Euroreting s.r.l., la Santander Consumer Bank e M.C. per sentirli dichiarare inadempienti -a vario titolo- in relazione a tre contratti collegati di noleggio, finanziamento e gestione di servizi e per sentirli condannare al risarcimento dei danni.

Ha dedotto l’attore che, intendendo acquistare un’imbarcazione da diporto per finalità di svago, aveva sottoscritto -con la Eurorenting-un contratto di noleggio e un contestuale accordo buy back in forza del quale avrebbe avuto diritto di acquistare l’imbarcazione al termine del noleggio, nonchè -con la Santander- un finanziamento per il pagamento dei canoni del noleggio e che -successivamente richiesta di procedere al trasferimento della proprietà in favore del V.- la Eurorenting si era rifiutata di adempiere, sostenendo di avere assunto una mera opzione di vendita che tuttavia non intendeva esercitare.

I convenuti hanno resistito alla domanda, eccependo preliminarmente l’incompetenza per territorio del Tribunale di Pescara per essere stata prevista, in tutti i contratti, la competenza esclusiva del foro di Cuneo.

Il Tribunale di Pescara ha accolto l’eccezione, ritenendo non applicabile il foro del consumatore invocato dal V. e declinando la propria competenza in favore del Tribunale di Cuneo.

Avverso tale decisione, il V. ha proposto regolamento di competenza.

Il P.M. ha concluso per il rigetto del ricorso.

2. Il ricorso è infondato.

Premesso che -in tutti i contratti- parte contraente non è direttamente il V., ma la Agenzia Immobiliare Espansione di cui lo stesso è titolare, il Tribunale ha correttamente affermato che incombeva all’attore la prova che i contratti erano stati stipulati per soddisfare esigenze estranee alla sua attività imprenditoriale, tenuto conto che l’intestazione alla Agenzia orientava nel senso della riferibilità dell’operazione all’attività di impresa (anche per mere finalità promozionali), ed ha escluso che tale prova fosse stata in concreto fornita.

Condivisibile è la considerazione svolta -al riguardo- dal P.M. secondo cui, “se il contraente sottoscrive un contratto nell’interesse o a nome della propria impresa individuale ed essa impresa svolge un’attività che non è incompatibile con l’oggetto del contratto, detto contratto ben potrà ritenersi concluso per scopi professionali”, salva prova contraria da parte del contraente interessato.

Tanto basta per escludere la natura non professionale dell’esigenza soddisfatta con i contratti, a prescindere dalle considerazioni svolte dal Tribunale sulla finalità “fiscale” sottesa all’intestazione alla ditta (contestata dal ricorrente e -comunque- non univocamente significativa).

3. Le spese di lite vanno rimesse al merito.

4. Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e dispone la prosecuzione del giudizio avanti al Tribunale di Cuneo. Spese rimesse al merito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2016

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