Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15391 del 21/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 21/06/2017, (ud. 30/03/2017, dep.21/06/2017),  n. 15391

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13602/2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PO 25/B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

e contro

L.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 616/2010 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 13/05/2010, R. G. N. 1523/2007;

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 1 maggio 2010 la Corte di Appello di Firenze ha rigettato l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Lucca che aveva accertato che il termine apposto al contratto intercorso tra Poste Italiane s.p.a. e L.F. nel periodo dal 2 maggio al 30 settembre 2003 condannando la società a risarcire il danno commisurato alle retribuzioni maturate e non corrisposte dalla messa in mora (24.2.2004) alla ricostituzione del rapporto maggiorate degli accessori dovuti per legge. La Corte territoriale ha ritenuto inammissibile la censura con la quale era denunciata la nullità della sentenza con riguardo alla accertata nullità del termine apposto al contratto. Ha poi rigettato le censure che investivano la decisione di primo grado nella parte in cui aveva escluso che all’essenzialità del termine conseguisse la nullità dell’intero contratto oltre che le doglianze mosse alla decisione nella parte in cui, nel liquidare il risarcimento del danno, aveva fatto decorrere le retribuzioni dalla ricezione della lettera raccomandata con la quale il L. aveva comunicato la propria disponibilità a riprendere servizio e chiesto il pagamento delle competenze retributive e dei contributi e non aveva dato ingresso alla istruttoria, da disporsi anche d’ufficio, in relazione all’ipotetica percezione di redditi da detrarre dagli importi liquidati a titolo risarcitorio.

che avverso tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso affidato a tre motivi ulteriormente illustrati con memorie. Il L. è rimasto intimato.

che il P.G. con specifico riferimento alla prova del c.d. “aliunde perceptum” ha richiesto che gli atti siano trasmessi al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle sezioni unite della decisione della questione di massima e di particolare importanza circa l’applicabilità del principio processuale della “vicinanze della prova” e dell’onere di collaborazione processuale delle parti nel processo, ovvero per la soluzione del contrasto giurisprudenziale ravvisato nella giurisprudenza della sezione lavoro sul punto.

Diritto

CONSIDERATO

Che con il ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 342 c.p.c. e segg. e l’omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 (primo motivo); violazione e falsa applicazione di norme di diritto, omessa insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in relazione alla essenzialità del termine apposto al contratto ed alle sue conseguenze (secondo motivo); violazione e falsa applicazione di norme di diritto, omessa insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, con riguardo alle conseguenze economiche dell’accertata nullità del termine, all’incidenza ed alla prova dell’aliunde perceptum oltre che, in subordine, con riguardo all’applicazione della disciplina sopravvenuta dettata dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32 (terzo motivo), nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 421 e 210 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

che il primo motivo di ricorso deve essere rigettato. Come affermato da questa Corte, infatti, la valutazione dell’osservanza dell’onere di specificità dei motivi di impugnazione, di cui agli artt. 342 e 434 c.p.c. – nella formulazione “ratione temporis” applicabile, anteriore alle modifiche di cui al D.L. 22 giugno 2012 n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134 – non può essere effettuata direttamente dalla Corte di Cassazione, spettando al giudice di merito interpretare la domanda, mentre il giudice di legittimità può solo indirettamente verificare tale profilo avuto riguardo alla correttezza giuridica del procedimento interpretativo e alla logicità del suo esito, senza poter ricondurre la censura nell’ambito degli “errores in procedendo”, mediante interpretazione autonoma dell’atto di appello. (cfr. Cass. 27/05/2014 n. 11828 e già Cass. n. 2217 del 2007). Nel caso in esame la Corte territoriale, con una ricostruzione aderente al dettato normativo che non si presta alle censure che le vengono mosse, ha chiarito che l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado per essere esaminata avrebbe richiesto che venissero chiarite le lacune ravvisate nella sentenza, così da consentire alla Corte di colmarle. Che invece nell’appello ci si era limitati a riprodurre le difese già esposte in primo grado che non erano idonee a scalfire il ragionamento svolto nella sentenza. Sotto tale profilo, pertanto la sentenza deve essere confermata. Del pari è infondata la censura con la quale ci si duole della errata applicazione dell’art. 1419 c.c., in relazione all’essenzialità del termine apposto al contratto. Come più volte affermato da questa Corte, infatti, all’illegittimità del termine ed alla nullità della clausola di apposizione dello stesso consegue l’invalidità parzialè relativa alla sola clausola e l’instaurarsi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (cfr. tra le tante Cass. 21 maggio 2008, n. 12985, Cass. 12 luglio 2012, n. 11785 e recentemente anche Cass. sez. 6-L 09/12/2015 n. 24881). Le censure che investono il capo della decisione con il quale è stata condannata la società al risarcimento del danno sono fondate limitatamente alla chiesta applicazione dell’indennità risarcitoria prevista dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32. Come di recente confermato anche dalle sezioni unite di questa Corte l’applicazione dello ius superveniens incontra solo il limite del giudicato, essendo ammissibile il ricorso per cassazione per violazione di legge sopravvenuta, che non si configura ove la sentenza si componga di più parti connesse tra loro in un rapporto per il quale l’accoglimento dell’impugnazione nei confronti della parte principale determina necessariamente anche la caducazione della parte dipendente (Cass. s.u. 27 ottobre 2016, n. 21691). Poichè nel caso di specie, non si è formato alcun giudicato, per l’impugnazione della parte della sentenza relativa alla condanna risarcitoria, con deduzione dello ius superveniens deve conseguentemente essere accolto per questa parte il quinto motivo del ricorso.

Che pertanto, rigettati tutti gli altri motivi di ricorso (restando irrilevante ai fini del decidere la richiesta di rimessione alle Sezioni Unite sollecitata dal Procuratore Generale), deve essere accolto il terzo motivo limitatamente alla richiesta di applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32 e la sentenza, cassata in relazione al motivo accolto, deve essere rinviata alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, che quantificherà l’indennità spettante ai sensi dell’art. 32 cit. per il periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale è stata ordinata la ricostituzione del rapporto di lavoro (cfr. Cass. n. 14461 del 2015 per tutte) con interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolarsi a decorrere dalla data della pronuncia dichiarativa della illegittima apposizione del termine (cfr. Cass. n. 3062 del 2016). Alla Corte del rinvio è rimessa altresì la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte, accoglie il terzo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione, rigettati gli altri. Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2017

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