Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15390 del 28/06/2010

Cassazione civile sez. III, 28/06/2010, (ud. 05/05/2010, dep. 28/06/2010), n.15390

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA PIPPO TAMRURRI 1/C, presso lo studio dell’avvocato SALLUZZO ANNA

CLAUDIA, rappresentata e difesa dall’avvocato LUCIANO GIOVANNI

BATTISTA giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

T.G.;

– intimati –

avverso la sentenza p.. 291/2006 del GIUDICE DI PACE di SASSARI,

emessa il 12/2/2006, depositata il 15/02/2006, R.G.N. 337/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/05/2010 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale

AURELIO GOLIA che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 15 febbraio 2006 il Giudice di pace di Salerno dichiarava la responsabilità di C.E. nel danno cagionato all’autovettura di T.G. e la condannava al risarcimento dei danni nella misura di Euro 250/00, oltre IVA, rivalutazione monetaria e interessi-legali.

Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione la C., affidandosi a due motivi.

Non ha svolto attività difensiva il T..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva il Collegio che la questione del centrale del ricorso consiste nel valutare se la sentenza impugnata sia o no carente in modo assoluto di motivazione.

Le censure dedotte nei due motivi (e rispettivamente intitolate:

violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa o insufficiente motivazione e violazione di legge per mancata applicazione del disposto di cui all’art. 2687 c.c., rectius art. 2697 n.d.r.) non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità, trattandosi di doglianze rivolte contro una sentenza emessa secondo equità formativa e non proponendo nè vizi che riguardino la disapplicazione dal parte del Giudice di pace dei principi informatori della materia, nè violazioni di principi costituzionali, di diritto comunitario, di diritto internazionale (Giur. costante).

Il ricorso è, quindi, inammissibile; nulla va disposto per le spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2010

 

 

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