Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15390 del 26/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 26/07/2016, (ud. 14/04/2016, dep. 26/07/2016), n.15390

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di

Cuneo – Sezione Specializzata Agraria con ordinanza n. R.G.

3815/2014 emessa il 16/06/2015 nel procedimento pendente tra:

PREVEDINA SOCIETA’ AGRICOLA SRL, in persona del socio e

amministratore unico, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI

CALAMATTA 16, presso lo studio dell’avvocato MARCO MELITI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANSELMO SOVIENI giusta

delega in calce alla memoria difensiva;

– ricorrente –

contro

V.G.;

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che, visto l’art. 380 ter c.p.c., ha chiesto

che la Corte di Cassazione respinga il ricorso, dichiarando la

competenza della Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di

Cuneo;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Con ordinanza depositata in data 16 giugno 2015 il Tribunale di Cuneo – Sezione Specializzata Agraria ha promosso regolamento di competenza d’ufficio avverso l’ordinanza emessa in data 16 giugno 2014 con cui il Tribunale ordinario di Cuneo ha dichiarato la propria incompetenza per materia, per essere competente la Sezione Specializzata Agraria di quel Tribunale in relazione ad una controversia per sfratto per morosità promossa da Prevedina Società Agricola S.r.l. nei confronti di V.G..

1.1. Il Tribunale di Cuneo – Sezione Specializzata Agraria ha escluso la sua competenza per materia rilevando che: 1) la domanda proposta dalla indicata società si riferisce ad un contratto di locazione di un immobile destinato a civile abitazione, avente durata quadriennale; 2) è irrilevante che le parti erano state assistite, nella stipula dell’atto, dall’organizzazione Unico Agricoltura; 3) è altresì irrilevante il riconoscimento di un diritto di prelazione a favore del conduttore in caso di vendita dell’immobile, con il richiamo alla L. n. 283 del 1982, art. 5 trattandosi di pattuizione accessoria non incidente sulla natura del contratto. Il medesimo Tribunale ha pure affermato che, nel caso all’esame, “se vi è stata insorgenza di rapporto agrario, lo stesso riguardava il distinto contratto, avente ad oggetto fondi agricoli, macchinari ed attrezzature, stipulato tra la ricorrente Prevedina e un diverso soggetto giuridico, la V. F.lli s.r.l., poi dichiarata fallita da… quel Tribunale (a nulla rilevando… l’appartenenza alla compagine sociale del V., anch’egli peraltro dichiarato fallito in proprio, con sentenza del Tribunale di Salluzzo in data (OMISSIS))”. Il predetto Tribunale ha, infine, escluso che la locazione in parola possa essere ricondotta all’art. 659 c.p.c., non risultando il godimento dell’immobile da parte del V. riferibile ad una controprestazione dedotta a carico di un committente d’opera o di un datore di lavoro quale forma di compenso, anche parziale, di una prestazione. A tale riguardo il Tribunale ha posto in rilievo che, in base agli accordi intercorsi tra le parti, è stato previsto il pagamento di un canone a carico del conduttore e che non può desumersi da alcun elemento che il godimento dell’immobile sia stato pattuito quale compenso anche parziale di una prestazione in favore del locatore nè che il canone sia stato pattuito in misura inferiore a quella di mercato, quale forma indiretta di retribuzione per un’attività prestata dal conduttore.

2. La Prevedina Società Agricola S.r.l. ha depositato memoria difensiva ex art. 47 c.p.c., u.c., sostenendo che sussiste la competenza del Tribunale ordinario di Cuneo, come ritenuto dal Giudice rimettente. L’altra parte non ha svolto attività difensiva in questa sede.

3. Il Pubblico Ministero ha concluso per il rigetto del ricorso e la declaratoria della competenza della Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Cuneo, sostenendo quanto segue: 1) dal contratto di locazione stipulato tra le parti risulterebbe che esse abbiano attinto significativamente alla disciplina dei contratti agrari e che le pattuizioni andrebbero “lette” alla luce del riferimento, contenuto in premessa secondo cui il fabbricato oggetto della locazione è utilizzato per consentire ai coniugi V. di svolgere la mansione di guardiani dei terreni rurali attigui; 2) dall’esame della comparsa di costituzione e risposta del V. emergerebbe che, sebbene fosse stato fissato un canone di mercato, il godimento dell’immobile era funzionale all’esecuzione di compiti di guardiania di terreni rurali di proprietà della locatrice e già di proprietà del V., poi concessi in affitto agrario alla Fratelli V. Società Agricola S.r.l.; pertanto la complessa ed articolata evoluzione dei rapporti tra le parti non permetterebbe di escludere che il godimento dell’immobile da parte del V. “integri – o sia al servizio – di un rapporto agrario, o quanto meno abbia causa mista, con conseguente attrazione del relativo rapporto contrattuale nella competenza della Sezione Specializzata Agraria”.

4. La Prevedina Società Agricola S.r.l. ha depositato memoria ex art. 380 ter c.p.c., comma 2.

5. Osserva il Collegio che questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio secondo cui, qualora nel giudizio instaurato dall’attore con domanda di rilascio di un bene immobile il convenuto eccepisca l’incompetenza del giudice adito, deducendo la competenza della sezione specializzata agraria, il giudice deve rimettere a questa la decisione della causa, rientrando nella competenza della medesima anche l’accertamento della natura del rapporto, tranne che, sulla base delle deduzioni delle parti e senza necessità di attività istruttoria, risulti prima facie che la materia del contendere è diversa da quella devoluta alla cognizione del giudice specializzato (Cass. 5/02/2015, n. 2069).

E nella specie, come ben evidenziato nell’ordinanza dal Giudice rimettente, oltre a doversi escludere che sia applicabile l’art. 659 c.p.c., non risultando che il godimento dell’immobile di cui si discute in causa sia il corrispettivo, anche parziale, di una prestazione d’opera, deve, altresì, ritenersi non sussistente la competenza per materia della Sezione Specializzata Agraria del tribunale di Cuneo, risultando, sulla base delle stesse deduzioni delle parti e di quanto evidenziato al riguardo nell’ordinanza del 16 giugno 2015 – in cui tra l’altro, come già sopra riportato, si pone in rilievo, in particolare, che il rapporto agrario riguardava un contratto distinto da quello di locazione dell’immobile per uso abitativo su cui si basa la domanda attorea e stipulato dalla Prevedina Società Agricola S.r.l. con un altro soggetto giuridico (la V. F.lli S.r.l.) – che la materia del contendere è diversa da quella devoluta alla cognizione della Sezione Specializzata Agraria.

6. Va quindi dichiarata la competenza del Tribunale ordinario di Cuneo.

7. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza richiesto d’ufficio.

PQM

La Corte dichiara la competenza del Tribunale ordinario di Cuneo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 14 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2016

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