Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15390 del 20/07/2020

Cassazione civile sez. II, 20/07/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 20/07/2020), n.15390

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21005/019 proposto da:

E.B., rappresentato e difeso dall’Avvocato

ALESSANDRO PRATICO’ ed elettivamente domiciliato presso il suo

studio in TORINO, VIA GROSCAVALLO 3;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2177/2018 della CORTE d’APPELLO di TORINO

depositata il 21/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/02/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

E.B., dichiaratosi cittadino nigeriano, impugnava il provvedimento della Commissione Territoriale di Torino chiedendo il riconoscimento dello status di persona avente diritto alla protezione sussidiaria o al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Con ordinanza del 3.4.2018 il Tribunale di Torino rigettava ogni domanda.

Contro detta ordinanza proponeva appello l’interessato.

Si costituiva il MINISTERO dell’INTERNO chiedendo il rigetto del gravame.

Il richiedente dichiarava di essere il primogenito di cinque figli di un contadino, il quale avrebbe avuto anche una seconda moglie; che dalla seconda unione sarebbero nati altri quattro figli maschi, l’ultimo dei quali avrebbe ucciso il padre per avere l’eredità; che lo stesso giorno in cui sarebbe avvenuta l’uccisone del padre, pur a fronte della denuncia sporta alla polizia, il richiedente era fuggito con la madre e i fratelle/sorelle, dei quali però non aveva più avuto notizie. Il Tribunale di Torino contestava che la circostanza che il padre fosse stato ucciso proprio dall’ultimo dei suoi figli era incongruente con il fatto che, per tradizione consolidata, l’ultimogenito viene escluso da qualsivoglia eredità.

Con sentenza n. 2177/2018, depositata in data 21.12.2018, la Corte d’Appello di Torino rigettava il gravame.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione E.B. sulla base di due motivi; l’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5,6 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, art. 2 CEDU, oltre al vizio di motivazione per omessa motivazione/motivazione apparente ovvero inosservanza dell’obbligo imposto al Giudice dall’art. 132 c.p.c., n. 4 (esporre in fatto e diritto), nonchè omesso esame di fatti decisivi in ordine alla domanda di protezione sussidiaria; la Corte ha dato illegittimamente rilievo all’asserita esistenza di aree sicure, nel paese d’origine, richiamando alcune fonti senza riferimenti temporali, trascurando di esaminare in modo specifico la situazione della regione di provenienza del ricorrente (quale documentata da plurime fonti d’informazione e accertata da numerose pronunce di merito da cui risulta una violenza generalizzata, diffusa e indiscriminata), venendo meno al dovere di cooperazione officiosa”.

1.1. – Il motivo non è fondato.

1.2. – La Corte distrettuale ha sottolineato come l’appellante “con un unico motivo” abbia censurato genericamente il provvedimento di prime cure, sostenendo che il Giudice avrebbe omesso di pronunciarsi riguardo la situazione in cui versa la Nigeria, senza fornire ulteriori elementi idonei a contrastare le asserzioni del Giudice di primo grado; di conseguenza, in assenza di altri elementi di rilievo, era evidente che non sussistessero i requisiti di legge per la concessione della protezione richiesta, in quanto non sussisteva alcun rischio di subire un danno grave in caso di rimpatrio nè, tanto meno, di essere esposto al rischio di subire una condanna a morte o l’esecuzione della pena di morte o di subire trattamenti disumani ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b).

Tanto rilevato dalla Corte di merito, e come sintetizzato nella formulazione del (sopra riportato) primo motivo di ricorso per cassazione, risulta dunque estraneo al thema decidendum il profilo, evocato nel ricorso medesimo, della affermata non credibilità del racconto fornito dal richiedente. Ciò non senza rilevare che questa Corte ha di recente ribadito che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, o come motivazione apparente, o come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. n. 4817 del 2020; Cass. n. 3340 del 2019; Cass. n. 33096 del 2018).

1.3. – Questa Corte ha chiarito che “in materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona”, cosicchè “qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori” (Cass. n. 16925 del 2018).

Come precisato, inoltre, da questa Corte (Cass. n. 14006 del 2018) con riguardo alla protezione sussidiaria dello straniero, prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), “l’ipotesi della minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale implica o una contestualizzazione della minaccia suddetta, in rapporto alla situazione soggettiva del richiedente, laddove il medesimo sia in grado di dimostrare di poter essere colpito in modo specifico, in ragione della sua situazione personale, ovvero la dimostrazione dell’esistenza di un conflitto armato interno nel Paese o nella regione, caratterizzato dal ricorso ad una violenza indiscriminata, che raggiunga un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire detta minaccia”. Nel ricorso, viceversa non si spiegano e ragioni per le quali, nello specifico, sussisterebbero i presupposti per il riconoscimento della tutela in favore del ricorrente, limitandosi il ricorrente a riferire del rischio in caso di suo rientro nel paese d’origine, potrebbe subire la vendetta dei cugini per i fatti decritti.

1.4. – La parte ricorrente mira, insomma, del tutto inammissibilmente, a confutare le valutazioni di merito operate dalla Corte distrettuale, tenuto conto che il riconoscimento della protezione sussidiaria, cui il motivo sostanzialmente si riferisce, presuppone che il richiedente rappresenti una condizione, che, pur derivante dalla situazione generale del paese, sia, comunque, a lui riferibile e sia caratterizzata da una personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14. Laddove, peraltro, contrariamente a quanto specificamente asserito dal ricorrente, lungi dal non motivare (ovvero dal motivare in modo apparente) la Corte d’appello ha analiticamente descritto la situazione della Nigeria, come emergente dai dati informativi che ha specificamente indicato e valutato; escludendo, in particolare, la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno, pur riconoscendo una situazione critica quanto all’ordine pubblico ed alla sicurezza interna, di talchè il motivo si palesa come inteso a fornire una diversa valutazione di merito, nel riferimento in particolare alle raccomandazioni dei siti istituzionali (Cass. n. 26551 del 2017; cfr. Cass. n. 2752 del 2020; Cass. n. 2752 del 2020).

In senso opposto a quanto contestato, risulta pertanto esplicitamente evidenziato che la situazione generale del paese e in particolare del Delta State, secondo le informazioni aggiornate, non presentasse una generalizzata situazione di violenza indiscriminate (o, tantomeno, che negli esaminati reports, non veniva fatto cenno alcuno a problemi di sicurezza o a rischi che possano essere corsi dalla popolazione nella parte sud del paese, da cui proviene l’appellante). Infatti, se in alcune aree della Nigeria, in particolare nel nord-est del paese, si riscontravano precarie condizioni di sicurezza (negli Stati di Borno, Yobe e Adamawa, si erano verificati numerosi attacchi terroristici ad opera del gruppo denominato Boko Haram), tuttavia il Delta State non sembrava far parte degli Stati segnalati per l’esistenza di conflitti armati in corso.

2. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, artt. 2 e 10 Cost., artt. 2 e 8 CEDU, art. 360, comma 1, difetto di motivazione ex art. 111 Cost. e art. 360 c.p.c., comma 5, per avere motivato in maniera generica e senza sufficiente istruttoria nell’esame della domanda di protezione umanitaria e avendo omesso l’esame di elementi decisivi”.

2.1. – Il motivo è fondato.

2.2. – La Corte di merito ha omesso di compiere una personalizzata indagine sulla situazione dell’appellante sia per la vicenda umana che per le condizioni del paese d’origine; limitandosi invece ad escludere la protezione umanitaria, quanto ai fattori soggettivi, facendo riferimento solo a una del tutto generica mancanza di vulnerabilità, e ha escluso i motivi oggettivi, non essendoci una situazione di guerra civile per cui la situazione di pericolo generale per l’incolumità dei suoi abitanti.

Ne consegue che la dedotta inesistenza di un quadro di controindicazioni al rimpatrio del richiedente, anche nell’esame della richiesta di protezione umanitaria, appare frutto di una valutazione apodittica, non compiuta secondo i criteri dettati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

3. – Pertanto, rigettato il primo motivo, va accolto il secondo, per quanto di ragione; la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo del ricorso. Accoglie, per quanto di ragione, il secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2020

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