Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15390 del 13/07/2011

Cassazione civile sez. III, 13/07/2011, (ud. 07/06/2011, dep. 13/07/2011), n.15390

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7188/2009 proposto da:

B.A.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA DELLA FARNESINA 355, presso lo studio dell’avvocato

AMORESANO Alessandra, che la rappresenta e difende giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO VIA (OMISSIS) (OMISSIS), in persona del

suo amministratore pro tempore, sig. P.M.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRISTOFORO COLOMBO 440, presso

lo studio dell’avvocato TASSONI Francesco, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato TASSONI FRANCO giusta delega a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3520/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Sezione Quarta Civile, emessa il 17/04/2008, depositata il

10/09/2008; R.G.N. 5422/2003.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

07/06/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;

udito l’Avvocato AMORESANO ALESSANDRA;

udito l’Avvocato TASSONI FRANCESCO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.A.M. propone ricorso per cassazione, sulla base di un unico complesso motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha rigettato il suo appello contro la sentenza di primo grado, che aveva respinto la sua domanda di risarcimento del danno, proposta nel confronti del Condominio di Via (OMISSIS), in Roma, a seguito di una caduta dalle scale condominiali, verificatasi il (OMISSIS).

Il condominio resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria.

All’udienza del 1 marzo 2011 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per la tardiva notifica al procuratore della ricorrente, non comparso, dell’avviso di udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico complesso motivo la ricorrente, sotto i profili della violazione dell’art. 2051 cod. civ., e del vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata in quanto ha escluso la responsabilità del condominio ex art. 2051 cod. civ..

1.1.- Il mezzo è inammissibile.

La Corte territoriale osserva che, “pur essendo stata provata la presenza di cibo sulle scale condominiali, non è stata raggiunta con certezza la prova che la caduta sia effettivamente riconducibile alla presenza di tali residui alimentari”.

Il difetto della prova, comunque incombente sul danneggiato (Cass. 1 aprile 2010, n. 8005), riguardo al nesso di causalità rende irrilevante ogni discussione riguardo all’applicabilità dell’art. 2051 cod. civ., considerato che la caduta sarebbe avvenuta – secondo la prospettazione dell’attrice – solo a causa della scivolosità della scala dovuta ai residui di cibo.

2.- Il ricorso va dunque rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 2.200,00 di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 2.200,00 di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 7 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA