Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15390 del 03/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 03/06/2021, (ud. 19/11/2020, dep. 03/06/2021), n.15390

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13805-2015 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ADOLFO

GANDIGLIO 27, presso lo studio dell’avvocato EMIDDIO PERRECA,

rappresentata e difesa dall’avvocato GENNARO DI MAGGIO;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SAS;

– intimata –

avverso il decreto n. 942/2015 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il

24/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/11/2020 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

In controversia relativa ad opposizione allo stato passivo del Fallimento n. (OMISSIS) di (OMISSIS) s.as. il Tribunale di Napoli, VII sezione civile, con il decreto impugnato n. 942/2015 rigettava il ricorso. proposto dalla società Equitalia Sevizi di Riscossione s.p.a. sostenendo che “la prova del credito, ai fini dell’insinuazione al passivo, non può essere data attraverso la mera prodùzione dell’estratto di ruolo”; – che avverso la predetta statuizione il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; – che il fallimento non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il motivo di ricorso, con cui l’agente della riscossione deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 87 e art. 88, comma 2, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, nonchè del D.Lgs. n. 112 del 1999, per avere il tribunale erroneamente escluso valenza probatoria all’estratto di ruolo ai fini dell’ammissione al passivo fallimentare, è fondato e va accolto;

– che, invero, questa Corte a sezioni unite ha affermato il principio secondo cui “La domanda di ammissione al passivo di un fallimento avente ad oggetto un credito di natura tributaria, presentata dall’Amministrazione finanziaria, non presuppone necessariamente, ai fini del buon esito della stessa, la precedente iscrizione a ruolo del credito azionato, la notifica della cartella di pagamento e l’allegazione all’istanza della documentazione comprovante l’avvenuto espletamento delle dette incombenze, potendo viceversa essere basata anche su titolo di diverso tenore. (Nella specie, la domanda va fondata su titoli erariali, fogli prenotati a ruolo, sentenze tributarie di rigetto dei ricorsi del contribuente)” (Cass. Sez. U., n. 4126 del 15/03/2012 Rv. 621695 – 01); principio che è stato ripreso ed elaborato con ampie e condivisibili argomentazioni, dapprima da Cass. n. 14693 del 13/06/2017 (Rv. 644460 – 01), che ha espressamente ritenuto sufficiente a quei fini la produzione dei soli estratti del ruolo, e quindi, ancor più recentemente, da Cass. n. 31190 del 29/12/2017 (Rv. 646586 – 01) e da Cass. n. 16603 del 22/06/2018 (Rv. 649210 – 01) e da Cass. n. 16112 del 14/06/2019 (Rv. 654628 – 01) che hanno affermato il seguente principio di diritto: “La società concessionaria può domandare l’ammissione al passivo dei crediti tributari maturati nei confronti del fallito sulla base del semplice ruolo, senza che occorra anche la previa notifica della cartella esattoriale, ed anzi sulla base del solo estratto, in ragione del processo di informatizzazione dell’amministrazione finanziaria che, comportando la smaterializzazione del ruolo, rende indisponibile un documento cartaceo, imponendone la sostituzione con una stampa dei dati riguardanti la partita da riscuotere. Ne consegue che gli estratti del ruolo, consistenti in copie operate su supporto analogico di un documento informatico, formate nell’osservanza delle regole tecniche che presiedono alla trasmissione dei dati dall’ente creditore al concessionario della riscossione, hanno piena efficacia probatoria ove il curatore non abbia sollevato contestazionì in ordine alla loro conformità all’originale”; – le considerazioni sopra svolte impongono la cassazione del decreto impugnato, non essendosi il Tribunale di Napoli attenuto ai principi giurisprudenziali sopra citati, con conseguente rinvio al predetto giudice del merito, in diversa composizione, affinchè provveda sull’opposizione uniformandosi ai citati principi di diritto e sulle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della quinta sezione della Corte di Cassazione tenuta da remoto in Roma, il 19 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

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