Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1539 del 27/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 1539 Anno 2014
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: MELONI MARINA

SENTENZA

sul ricorso 12863-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente 2013
2837

contro

MANTERO SETA SPA in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
SICILIA 66, presso lo studio dell’avvocato FANTOZZI
AUGUSTO, che lo rappresenta e difende unitamente agli
avvocati TIEGHI ROBERTO, GIULIANI FRANCESCO giusta

Data pubblicazione: 27/01/2014

delega in calce;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 32/2006 della COMM.TRIB.REG.
di MILANO, depositata 1’08/03/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

MELONI;
udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato GIULIANI che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
l’inammissibilità e in subordine rigetto del ricorso.

udienza del 15/10/2013 dal Consigliere Dott. MARINA

Svolgimento del processo

L’Agenzia delle Entrate Ufficio di Como notificava

accertamento relativo all’anno di imposta 1999 con
il quale riprendeva a tassazione la somma di lire
11.184.500.000 circa per ammortamenti ritenuti
indeducibili afferenti operazioni in violazione
dell’art. 37 bis DPR 600/1973, nonché lire
38.000.000 circa per recupero iva non detraibile.
Avverso l’avviso di accertamento la società
contribuente presentava ricorso davanti alla
Commissione Tributaria Provinciale di Como la quale
accoglieva l’impugnazione solo in riferimento alle
operazioni elusive, e riteneva che l’Ufficio non
aveva correttamente motivato la ripresa a
tassazione ex art. 37 bis dpr 600/1973, con

alla società Mantero Seta spa avviso di

sentenza successivamente appellata da entrambe le
parti.
La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia
ha rigettato l’appello dell’Ufficio e parzialmente
accolto l’appello incidentale della società
limitatamente alla somma di lire 12.000.000 circa

1

e

richiesta dall’erario

a

titolo

di

recupero iva non detraibile.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria
regionale della Lombardia ha proposto ricorso per
cassazione la Agenzia delle Entrate con tre motivi.
società

controricorso.

contribuente
L’Agenzia

ha

resistito

delle

Entrate

con
ha

depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente
Agenzia delle Entrate lamenta violazione e falsa
applicazione dell’art.
all’art. 360

112

cpc in relazione

comma l nr.4 cpc in quanto la CTR,

contravvenendo al disposto dell’art.112 cpc,
avrebbe pronunciato una decisione oltre i limiti
della domanda introdotta dalle parti. Infatti
secondo l’Agenzia, la CTR ha ritenuto nullo

La

l’avviso di accertamento ex art. 37-bis comma 5 DPR
600/1973 per la mancanza di motivazione dell’avviso
stesso in ordine ai chiarimenti ed alle
giustificazioni fornite dalla parte nella memoria
in data 6/6/2003 e ciò sebbene la contribuente
Mantero Seta spa non avesse introdotto la questione
ed avanzato domanda in tal senso.
2

V\


Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente
Agenzia delle Entrate lamenta insufficiente e
contraddittoria motivazione su fatto controverso e
decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360

erroneamente ritenuto, senza fornire adeguata
motivazione sul punto, che l’avviso di accertamento
non era motivato in relazione alle ragioni ed
osservazioni avanzate dal contribuente nella nota
in data 12/12/1993 che richiama la memoria del
6/6/1993.
Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente
Agenzia delle Entrate lamenta violazione e falsa
applicazione dell’art. 37 bis DPR 600/1973 in
relazione all’art. 360 comma 1 nr.3 cpc perché i
giudici di appello hanno erroneamente ritenuto che
la norma sopra richiamata richieda una formalistica
motivazione su ogni singola deduzione formulata

comma l nr.5 cpc perché i giudici di appello hanno

dalla contribuente in sede di chiarimenti mentre,
al contrario, la norma si pone nell’ottica di
garantire il contraddittorio tra il contribuente e
l’amministrazione finanziaria con considerazione di
tutti gli argomenti introdotti nel procedimento
dalla parte contribuente, onere che nella

3

\Y\

fattispecie è stato

adempiuto da parte

dell’Ufficio.
Preliminarmente occorre dare atto che nel ricorso
manca la pagina nr.5 che poi l’Ufficio ha
trascritto nella memoria depositata.

essere respinto perché la CTR non è incorsa in
alcuna violazione dell’art. 112 cpc / rilevando la
nullità dell’avviso di accertamento per mancata
risposta dell’Ufficio ipa”

ryT’›a/n,Ré.

alle

giustificazioni fornite dal contribuente e quindi
per violazione dell’art 37-bis comma 5 DPR
600/1973. Infatti risulta proprio dalla sentenza
impugnata che la contribuente aveva sollevato il
motivo poi accolto dalla CTR i di illegittimità
dell’atto impugnato per difetto di motivazione in
relazione all’art. 37-bis comma 5 DPR 600/1973 ,
che prescrive di motivare adeguatamente e
rispondere in ordine ai chiarimenti ed alle
giustificazioni fornite dalla parte. Inoltre nel
controricorso sono trascritte le pagine 57 e 58 del
ricorso introduttivo nelle quali la contribuente
espressamente lamenta che l’Ufficio non ha
motivato l’avviso in ordine alle argomentazioni e
giustificazioni fornite dalla contribuente.

4

Il primo motivo di ricorso è infondato e deve

In ordine al secondo motivo va rilevato che il
ricorso risulta inammissibile per mancanza di
autosufficienza in quanto l’Agenzia ricorrente non
ha trascritto la motivazione dell’avviso di

è in grado di verificare in alcun modo se
effettivamente l’Agenzia abbia adempiuto all’onere
impostole dall’art. 37-bis comma 5 DPR 600/1973 di
motivare adeguatamente e rispondere in ordine ai
chiarimenti ed alle giustificazioni fornite dalla
parte nella memoria in data 6/6/2003 e se
conseguentemente era sufficiente la motivazione
della CTR, la quale ha dichiarato la nullità
dell’avviso di accertamento per la mancanza di
motivazioni specifiche previste dall’art. 37-bis
comma 5 DPR 600/1973.
Il terzo motivo di ricorso è inammissibile al pari
del secondo per mancanza di autosufficienza in
quanto, non avendo l’Agenzia ricorrente trascritto
la motivazione dell’avviso di accertamento
impugnato, questa Corte non è in grado di
verificare in alcun modo se effettivamente
l’Agenzia abbia adempiuto all’onere impostole
dall’art. 37-bis comma 5 DPR 600/1973 di motivare
adeguatamente e rispondere alle giustificazioni
5

accertamento impugnato e pertanto questa Corte non

r.SF.NTF D
AI
N

addotte

dalla

t

contribuente che,

allo stesso modo, non risultano riportate nè
trascritte nel ricorso. In sostanza La Corte, non
conoscendo la motivazione dell’avviso di
accertamento e non conoscendo le giustificazioni ed

posta in grado di verificare se i singoli
chiarimenti espressi dalla società sono stati presi
in considerazione dall’Ufficio e se ad essi
l’Ufficio ha fornito adeguato riscontro come
afferma di aver fatto.
Per quanto sopra il ricorso deve essere respinto in
relazione a tutti i motivi proposti con condanna
alle spese di giudizio dell’Agenzia delle Entrate
stante la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle
Entrate al pagamento delle spese del giudizio di
legittimità a favore di Mantero Seta spa che si
liquidano in e 7.000,00 complessivamente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile ili/10/2013

osservazioni fornite dalla contribuente non è stata

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