Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1539 del 22/01/2018


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Cassazione civile, sez. II, 22/01/2018, (ud. 28/11/2017, dep.22/01/2018),  n. 1539

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La Corte d’Appello di Genova con sentenza 26.1.2012 – per quanto ancora interessa in questa sede – ha respinto il gravame proposto da T.E. e C.M. nei confronti dei vicini Bo.Gi. e B.M. contro la sentenza del locale Tribunale che aveva a sua volta respinto la loro domanda di riduzione in pristino per violazione di distanze legali in relazione ad un immobile confinante di proprietà dei Bo.- B..

Per giungere a tale soluzione, la Corte di merito ha osservato, sempre per quanto ancora interessa:

– che l’oggetto della domanda di demolizione era stato correttamente individuato nel corpo a forma di “L” di collegamento tra il lato nord e lato ovest dell’edificio dei convenuti (dal primo giudice ritenuto non frontistante), e che dall’esame dell’atto introduttivo doveva ritenersi escluso il riferimento a costruzioni diverse da quelle indicate nei progetti ivi richiamati e dunque nessun riferimento vi era a opere diverse dal corpo aggiunto a “L” in questione;

– che la citazione non conteneva nessun riferimento alla violazione di distanze rispetto al muro di contenimento di proprietà degli attori;

– che correttamente era stato dato rilievo alle valutazione dell’arch. G., tecnico qualificato e dipendente di un ente estraneo al giudizio, circa l’irrilevanza probatoria delle riprese aeree e che i fotogrammi 51 e 52 bis nulla aggiungevano alle risultanze, trattandosi di meri ingrandimenti dei fotogrammi già presi in considerazione dall’arch. G.;

– che erano infondate le critiche alla rilevanza probatoria attribuita dal primo giudice alle risultanze del sopralluogo del tecnico comunale circa l’assenza di modifiche di volumetria rispetto alla situazione anteriore perchè il crollo di un edificio non implica la scomparsa di tracce utili da cui desumere le originarie dimensioni e poi se vi fossero state variazioni il tecnico ne avrebbe dato atto anche per la gravità delle sanzioni in caso di dichiarazioni false;

– che era corretta la valutazione delle deposizioni dei testi fatta dal primo giudice e che non poteva darsi rilievo alla dichiarazione interpretativa autentica delle proprie dichiarazioni rese dal teste A..

Contro tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione i T.- C. sulla base di sette censure a cui resistono, con controricorso, i Bo.- B..

Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 Col primo motivo si denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c. nonchè l’omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, rimproverandosi alla Corte d’Appello una parziale lettura dell’atto di introduttivo e quindi l’erronea individuazione delle opere oggetto della domanda di riduzione in pristino, limitandola ai soli interventi realizzati a partire dal 1985 e con esclusione dei numerosi altri interventi antecedenti e successivi, così circoscrivendo riduttivamente l’oggetto della domanda.

Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

Il vizio di omessa pronuncia ricorre ove manchi qualsivoglia statuizione su un capo della domanda o su una eccezione di parte, così dando luogo alla inesistenza di una decisione sul punto della controversia, per la mancanza di un provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, non potendo dipendere dall’omesso esame di un elemento di prova (v. Sez. 1 -, Sentenza n. 7472 del 23/03/2017 Rv. 644826; Sez. 2, Sentenza n. 2085 del 23/02/1995 Rv. 490675).

E’ stato altresì affermato che la differenza fra l’omessa pronuncia di cui all’art. 112 c.p.c. e l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile “ratione temporis”, si coglie nel senso che, nella prima, l’omesso esame concerne direttamente una domanda od un’eccezione introdotta in causa (e, quindi, nel caso del motivo d’appello, uno dei fatti costitutivi della “domanda” di appello), mentre nella seconda ipotesi l’attività di esame del giudice, che si assume omessa, non concerne direttamente la domanda o l’eccezione, ma una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su un’eccezione e, quindi, su uno dei fatti principali della controversia (v. tra le varie, Sez. 5, Sentenza n. 25761 del 05/12/2014 Rv. 633829; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 25714 del 04/12/2014 Rv. 633682; Sez. 3, Sentenza n. 5444 del 14/03/2006 Rv. 587883).

Nel caso di specie, si è fuori dall’ipotesi di omessa pronuncia perchè i giudici di merito hanno identificato l’oggetto della domanda di riduzione in pristino avanzata dagli attori (corpo aggiunto ad “L”) e su di essa si sono pronunciati).

Spettava a questo punto ai ricorrenti di dimostrare che la domanda di demolizione riguardasse anche altre opere. Insomma, era essenziale che i ricorrenti trascrivessero, quanto meno per le parti salienti, il contenuto dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado per evidenziare quale fosse l’esatto tenore della domanda giudiziale proposta davanti al Tribunale di Genova ma, contravvenendo all’onere di specificità (art. 366 c.p.c., n. 6) non l’hanno fatto, non essendo certamente sufficiente la mera elencazione descrittiva, a mò di premessa, delle attività – a loro dire compiute dai convenuti e poi, quanto allo specifico contenuto della citazione (dato essenziale da valorizzare), la mera trascrizione delle conclusioni (v. pagg. 1 e 2).

La Corte di cassazione, infatti, allorquando sia denunciato un “error in procedendo”, è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia, non essendo il predetto vizio rilevabile “ex officio”, è necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale (tra le varie, Sez. 1 -, Sentenza n. 2771 del 02/02/2017 Rv. 643715; Sez. 5, Sentenza n. 1170 del 23/01/2004 Rv. 569603; v. anche Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012 Rv. 622361).

Neppure sussiste il dedotto vizio di motivazione.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, anche a sezioni unite – ed oggi ribadito – la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione (v. tra le tante, Sez. 3, Sentenza n. 17477 del 09/08/2007 Rv. 598953; Sez. U, Sentenza n. 13045 del 27/12/1997 Rv. 511208; Sez. 6 5, Ordinanza n. 91 del 07/01/2014 Rv. 629382).

Ebbene, nel caso di specie, si è senz’altro al di fuori di tale ipotesi estrema perchè la Corte d’Appello ha spiegato, attraverso un percorso logicamente coerente, le ragioni per cui ha ritenuto delimitata la domanda al solo corpo aggiunto a forma di “L” a pagg. 4 e 5 della sentenza.

2 Col secondo motivo si denunzia “violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. sotto ulteriore profilo; carenza e contraddittorietà di motivazione su punti decisivi (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”. Si afferma che la Corte d’Appello avrebbe escluso l’esistenza di costruzioni in ampliamento fondando il suo convincimento sulla relazione del tecnico del Comune di Genova senza considerare invece la perizia avversaria redatta dal geom. Bu. contenente la rappresentazione grafica dell’edificio; si procede ad analizzare il contenuto dei relativi disegni (inseriti in copia nel ricorso) per desumere un riconoscimento della sopraelevazione. Si rimprovera poi alla Corte d’Appello di avere ignorato la deposizione dei testi Ca. e P. (circa l’ammissione dell’intervenuto aumento di volume e di avere ritenuto che il corpo a ELLE non fosse frontistante al fabbricato degli attori, emergendo il contrario dalla planimetria allegata alla CTU.

La doglianza è infondata.

Richiamando, per evidenti ragioni di sintesi espositiva, le considerazioni svolte nella trattazione del motivo precedente deve escludersi, con riferimento alla censura in esame, sia il vizio di omessa pronunzia che quello motivazionale: la Corte d’Appello, infatti, pronunciando nei limiti della domanda proposta, ha spiegato – attraverso un percorso logicamente coerente – le ragioni per cui ha ritenuto condivisibili le dichiarazioni del tecnico comunale (v. pag. 5) mentre i ricorrenti, contravvenendo ancora una volta all’onere di specificità dei motivi (art. 366 c.p.c., n. 6), si limitano a richiamare tali dichiarazioni, nonchè le risultanze della perizia di parte Bu. e le deposizioni di testi senza trascriverne, quanto meno per le parti salienti, il contenuto e poi attraverso tipiche censure in fatto sollecitano il riesame di elementi istruttori (planimetrie, disegni) in una sorta di terzo grado di giudizio.

3 Col terzo motivo si denunzia violazione o falsa applicazione del Piano Regolatore Generale di Genova del 1980, richiamandosi l’avvenuto ampliamento volumetrico del tetto con aggiunta di balaustra.

Connesso al terzo motivo è il settimo, avente anch’esso ad oggetto la violazione del PRG di Genova del 3.4.1980 che vieta l’aumento di volume.

Le due censure sono inammissibili per difetto di specificità (art. 366 c.p.c., n. 6) perchè richiamano un atto normativo, il PRG di Genova, di cui però non trascrivono neppure la specifica disposizione che in concreto si assume violata.

4 Col quarto motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 873 c.c. per non avere la Corte d’Appello considerato la violazione della distanza legale rispetto al muro di contenimento degli attori posto sul confine, e che va considerato come muro di fabbrica.

Strettamente connesso a tale motivo è il quinto motivo, con cui, sempre con riferimento alla mancata considerazione della distanza dal muro di contenimento, si denunzia omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5) richiamandosi l’atto di appello.

Le due censure, che ben si prestano ad esame unitario, sono anch’esse inammissibili per difetto di specificità (art. 366 c.p.c., n. 6) entrambe danno per scontata la rituale introduzione nel giudizio di merito di una domanda (quella relativa alla violazione di distanze rispetto al muro di contenimento) senza nemmeno riportare – per contrastare il giudizio di novità espresso dalla Corte di merito a pag. 5 sub. 3.4- i passaggi della citazione davanti al Tribunale che ne dimostrerebbero la tempestiva deduzione in primo grado.

5 Col sesto motivo si denunzia “vizio di motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 5)” criticandosi la Corte d’Appello per negato rilevanza al fotogramma 52 bis, riproducente la situazione dei luoghi priva di ombre e non visionato dal CTU arch. G. che nella sua relazione ha tratto conclusioni totalmente diverse da quelle ricavabili dalla deposizione del teste A.G. (di cui riporta il contenuto).

Il motivo è infondato perchè si risolve anch’esso in una alternativa ricostruzione di tipici elementi fattuali e risultanze probatorie, sollecitandosi la Corte di Cassazione a rivalutare il fatto mediante l’esame di materiale fotografico in una sorta di terzo grado di giudizio di merito, assolutamente precluso in sede di legittimità.

In conclusione, il ricorso va respinto con addebito di spese alla parte soccombente.

Sussiste altresì l’obbligo di versamento, a carico dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013, che ha aggiunto il comma 1 – quater al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13).

PQM

rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2018

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