Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1539 del 19/01/2022

Cassazione civile sez. VI, 19/01/2022, (ud. 29/10/2021, dep. 19/01/2022), n.1539

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

K.A.M., cittadino del Togo, nato il (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

cancelleria della Corte di cassazione rappresentato e difeso

dell’Avv. Ennio Cerio, giusta procura speciale in calce al ricorso

per cassazione;

– ricorrente –

nei confronti di:

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura dello Stato, presso i

cui uffici domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

– resistente –

avverso il decreto n. 2660/2018 del Tribunale di Campobasso, emesso

e depositato il 28 dicembre 2018 nel procedimento n. R.G. 2977/2017;

sentita la relazione in Camera di consiglio del relatore cons.

Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis, K.A.M., cittadino del Togo nato a (OMISSIS) il (OMISSIS), ha adito il Tribunale di Campobasso impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

2. Nel richiedere la protezione internazionale il ricorrente riferiva di aver lasciato il suo Paese per timore di essere arrestato, essendo ricercato dalla polizia a seguito di scontri politici avvenuti tra il partito di cui faceva parte ((OMISSIS)) e il partito avversario ((OMISSIS)).

3. Il Tribunale ha ritenuto non ricorressero i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria, considerando i motivi allegati dal ricorrente riconducibili a vicissitudini di natura privata e avuto, altresì, riguardo alla situazione generale del Togo. Il Collegio ha, inoltre, ritenuto che non fossero stati allegati elementi idonei a fondare il riconoscimento della protezione umanitaria in ordine sia agli indici di vulnerabilità sia all’inserimento sociale e lavorativo.

4. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione K.A.M., svolgendo un unico motivo.

5. L’intimata Amministrazione dell’Interno ha depositato atto di costituzione al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale.

6. Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in Camera di consiglio non partecipata del giorno 29 ottobre 2021, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il motivo di ricorso è così rubricato: “1. Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8”.

1. Nell’unico motivo di ricorso si censura la carenza di indagine istruttoria officiosa e, dunque, l’esame non adeguato delle condizioni del Paese di origine ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria lett. c), avendo il Tribunale preso in considerazione report non validi ed affidabili, in violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8.

Il ricorso è inammissibile per genericità di formulazione e per difetto di autosufficienza.

1.1 Occorre ricordare che, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, “Ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall’UNHCR, dall’EASO, dal Ministero degli affari esteri anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla Commissione stessa. La Commissione nazionale assicura che tali informazioni, costantemente aggiornate, siano messe a disposizione delle Commissioni territoriali, secondo le modalità indicate dal regolamento da emanare ai sensi dell’art. 38, e siano altresì fornite agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative.”

Orbene, va precisato che le fonti informative indicate nel provvedimento impugnato (cfr. pagg. 4 e 5) sono: a) la rivista “sicurezzainternazionaleluiss” di cui si riporta un link di un articolo datato 2017 sulle violazioni di diritti umani; b) la rivista missione consolare, di cui si riporta il contenuto di un articolo inerente le condizioni politico-economiche del Paese; c) il Ministero dell’Interno (citato genericamente come fonte consultata).

1.2 Ciò posto, osserva il Collegio che, al di là di ogni ulteriore valutazione sulla natura qualificata o meno delle fonti consultate, il motivo di ricorso omette di indicare eventuali C.O.I. alternative, limitandosi solo a censurare genericamente la mancata consultazione di fonti attendibili.

Sul punto la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che “ove il giudice del merito abbia reso note le fonti consultate, per mezzo dell’indicazione del loro contenuto, della data di risalenza e dell’ente promanante, il ricorrente che voglia censurarne la inadeguatezza in relazione alla violazione del dovere di cooperazione istruttoria, è tenuto ad allegare nel ricorso di legittimità le fonti alternative ritenute idonee a prospettare un diverso esito del giudizio, così permettendo a questa Corte di valutare la fondatezza della censura” (così, Sez. 1, Ordinanza n. 7105 del 2021, dep. 12/03/2021). Ove manchi tale specifica allegazione, è precluso a questa Corte procedere ad una revisione della valutazione compiuta dal giudice del merito. Solo laddove nel motivo di censura vengano evidenziati precisi riscontri idonei ad evidenziare che le informazioni – sulla cui base il predetto giudice ha deciso – siano state effettivamente superate da altre e più aggiornate fonti qualificate, infatti, potrebbe ritenersi violato il cd. dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice del merito, nella misura in cui venga, cioè, dimostrato che quest’ultimo abbia deciso sulla scorta di notizie ed informazioni tratte da fonti non più attuali. In caso contrario, la semplice e generica allegazione dell’esistenza di un quadro generale del Paese di origine del richiedente la protezione differente da quello ricostruito dal giudice di merito si risolve nell’implicita richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e nella prospettazione di una diversa soluzione argomentativa, entrambe precluse in questa sede (così, anche Sez. 2, Ordinanza n. 5015 del 2021).

1.3 In definitiva, va data continuità applicativa al principio secondo cui “In tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate” (Cass. Sez.1, Ordinanza n. 4037 del 18/02/2020).

Ciò posto, il motivo di ricorso omette di allegare fonti diverse ed alternative a quelle consultate dal Tribunale, rendendo così la doglianza generica e non autosufficiente.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660-2019.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore Importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2022

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