Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15389 del 28/06/2010

Cassazione civile sez. III, 28/06/2010, (ud. 05/05/2010, dep. 28/06/2010), n.15389

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BALBO 21, presso lo studio dell’avvocato CANOINO ANTONIO

SILVIO, rappresentato e difeso dagli avvocati FARALLA CORRADO,

TRAPANI LUIGI giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.M.V., ASSITALIA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1096/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, 4^

SEZIONE CIVTLE, emessa il 13/2/2005, depositata il 14/04/2005,

R.G.N. 3582/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/05/2010 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dr.

GOLIA Aurelio che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 14 aprile 2005 la Corte di appello di Napoli accoglieva per quanto di ragione l’appello proposto da G.A. contro la sentenza del 28 maggio 2002 che dichiarava D.M.V. responsabile esclusivo del sinistro occorso il (OMISSIS).

Con tale decisione, e per quel che interessa in questa sede, la Corte territoriale condannava il D.M. e la Assitalia s.p.a. a risarcire in solido il danno biologico da invalidità permanente , rideterminato in Euro 11.409,57, senza la maggiorazione conteggiata dal Tribunale.

Avverso la sentenza sopra indicata propone ricorso per Cassazione il G., affidandosi ad un unico ed articolato motivo.

Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Collegio che la questione del centrale del ricorso consiste nel valutare se, in assenza di una specifica eccezione di controparte e nemmeno con appello incidentale, il giudice dell’appello poteva modificare, in pejus, l’importo determinato dal Tribunale per il danno biologico da invalidità permanente.

Risulta dagli atti e dalla stessa sentenza impugnata che con l’atto di appello il G., ferma restando la liquidazione operata dal Tribunale in riferimento al danno biologico, con la maggiorazione equitativa, chiedeva al giudice del gravame il riconoscimento del danno patrimoniale futuro, ovvero del lucro cessante, ravvisabile nella diminuzione di reddito, a seguito della frattura composta della porzione mediana dello scafoide destro, del radio destro e della irregolarità del margine corticale del capitello radiale del gomito destro.

Assumeva l’appellante di aver subito tale danno per l’impossibilità parziale a svolgere la propria attività di meccanico professionista in conseguenza della specifica invalidità riportata.

Non era stata sottoposta, quindi, al giudice dell’appello una questione caratterizzata da un rapporto di necessaria connessione con quella contestualmente formulata in primo grado (del riconoscimento e determinazione del danno biologico) nè una questione costituente l’antecedente logico-giuridico di essa, perchè altro è il danno biologico, altro è il danno patrimoniale futuro risarcibile e poichè sulla determinazione del danno biologico non vi era stata alcuna impugnazione, il giudice dell’appello ha erroneamente emesso la decisione, riformando quanto determinato dal giudice di primo grado.

Il ricorso va, quindi, accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata, nell’ambito dell’accolta censura, con rinvio alla Corte di appello di Napoli, che in diversa composizione provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il rinvio; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 maggio 2005.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA