Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15389 del 21/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 21/06/2017, (ud. 30/03/2017, dep.21/06/2017),  n. 15389

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18056/2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

EUROPA, 175, presso l’Avvocaura interna della Società,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONINO AMATO, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

M.V. e M.N.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 575/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 05/07/2010, R.G.N.1887/2007.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 5 luglio 2010 la Corte di Appello di Milano ha riformato la sentenza del Tribunale di Como ed ha dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 1 ottobre 2002 tra Poste Italiane s.p.a. ed i lavoratori M.V. e M.N. con diritto di questi ultimi ad essere riammessi in servizio e condanna della società al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, delle retribuzioni maturate e non corrisposte dal 22 gennaio 2007 alla effettiva riammissione in servizio, detratto l’aliunde perrceptum oltre rivalutazione ed interessi dalle scadenze al saldo.

Che avverso tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso affidato a cinque motivi mentre i lavoratori, pur ritualmente evocati in giudizio, sono rimasti intimati.

Diritto

CONSIDERATO

Che con i motivi di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione della L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1, nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 (primo motivo); l’omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (secondo motivo); violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., ed omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 (terzo motivo); violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1, nonchè degli artt. 1418, 1419 e 1457 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 (quarto motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 1206 c.c. e segg. e artt. 1219, 2099 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 (quinto motivo). In subordine per il caso di mancato accoglimento delle censure sopra esposte ha chiesto che in applicazione dell’jus superveniens (L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5 e 7) sia liquidata l’indennità risarcitoria nella misura minima prevista.

Che i primi tre motivi di ricorso da esaminare congiuntamente stante la loro intrinseca connessione sono infondati. Va premesso che i contratti in esame sono regolati dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e che pertanto sono inconferenti tutte le considerazioni svolte nel ricorso con riguardo alla pregressa disciplina dei contratti a termine. Va poi rilevato che, come ritenuto da questa Corte in fattispecie analoga alla presente, dalla stessa produzione in copia degli accordi collettivi citati nel ricorso, sulla base dei quali era stata giustificata in data 1.10.2002 l’assunzione dei due lavoratori, emerge che l’ultimo di essi in tema di mobilità dei lavoratori, vale a dire quello concluso il 18.9.2002, prevedeva espressamente al punto 6 che “l’intero processo dovrà inderogabilmente concludersi entro il 28 settembre 2002”. Nè può valere il richiamo al termine successivo del 30/11/2002 contenuto nell’ultimo accordo del 18.9.2002, in quanto le parti collettive specificavano a tal riguardo che la rideterminazione del termine concerneva il completamento dell’intero processo di mobilità verso la Sportelleria, mentre è pacifico che l’assunzione degli odierni intimati avvenne per lo svolgimento delle mansioni di portalettere e, quindi, per il loro caso valeva il diverso termine finale del 18.9.2002 (cfr. in termini Cass. 17/03/2016 n. 5300). Nè si ravvisa alcuna contraddittorietà nella ricostruzione della sentenza che, pur riconoscendo astrattamente la specificità della clausola appositiva del termine, ne ha poi in concreto verificato l’illegittimità in considerazione dell’accertata insussistenza della ragione organizzativa presupposta.

Che del pari è infondato il quarto motivo alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha avuto modo di precisare che “del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1, ha confermato il principio generale secondo cui il rapporto di lavoro subordinato è normalmente a tempo indeterminato, costituendo l’apposizione del termine un’ipotesi derogatoria anche nel sistema, del tutto nuovo, della previsione di una clausola generale legittimante l’apposizione del termine “per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”. Ne deriva che, in caso di insussistenza delle ragioni giustificative, e pur in assenza di una norma che ne sanzioni espressamente la mancanza, in base ai principi generali in materia di nullità parziale del contratto e di eterointegrazione della disciplina contrattuale, all’illegittimità del termine, ed alla nullità della clausola di apposizione dello stesso, consegue l’invalidità parziale relativa alla sola clausola, pur se eventualmente dichiarata essenziale, e l’instaurarsi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato” (cfr. Cass. 23/07/2015 n. 15520, 27/03/2014 n. 7244 e già Cass. 21/05/2008 n. 12985).

Che l’ultimo motivo di ricorso è fondato solo per la parte con la quale è chiesta l’applicazione della sopravvenuta disciplina dettata dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, che, come di recente confermato anche dalle sezioni unite di questa Corte, incontra solo il limite del giudicato, essendo ammissibile il ricorso per cassazione per violazione di legge sopravvenuta, che non si configura ove la sentenza si componga di più parti connesse tra loro in un rapporto per il quale l’accoglimento dell’impugnazione nei confronti della parte principale determina necessariamente anche la caducazione della parte dipendente (Cass. s.u. 27 ottobre 2016, n. 21691). Poichè nel caso di specie, non si è formato alcun giudicato, per l’impugnazione della parte della sentenza relativa alla condanna risarcitoria, con deduzione dello ius superveniens deve conseguentemente essere accolto per questa parte il quinto motivo del ricorso.

Che pertanto rigettati i primi quattro motivi di ricorso, deve essere accolto il quinto nella parte in cui è chiesta l’applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32 e la sentenza, cassata in relazione al motivo accolto, deve essere rinviata alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che quantificherà l’indennità spettante ai sensi dell’art. 32 cit. per il periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale è stata ordinata la ricostituzione del rapporto di lavoro (cfr. Cass. n. 14461 del 2015 per tutte) con interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolarsi a decorrere dalla data della pronuncia dichiarativa della illegittima apposizione del termine (cfr. Cass. n. 3062 del 2016) e provvederà altresì alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte, accoglie il quinto motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, rigettati gli altri. Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA