Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15389 del 03/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 03/06/2021, (ud. 11/11/2020, dep. 03/06/2021), n.15389

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10716/2014 R.G. proposto da:

EQUITALIA SUD s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro

tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. Gioia

Vaccari e con domicilio eletto presso il ridetto difensore in Roma,

Viale G. Rossini n. 18 (PEC gioiavaccari,ordineavvocatiroma.org)

– ricorrente –

contro

M.L. rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv.

Francesco Rondinone (PEC rondinone0557.cert.avvmatera.it) e con

domicilio eletto presso il ridetto difensore in Matera, alla via A.

De Sariis n. 5,

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

n. 409/29/13 depositata il 12/12/2013, non notificata;

e nei confronti di:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale

dell’11/11/2020 del Consigliere Roberto Succio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza impugnata la CTR del Lazio ha respinto l’appello dell’Ufficio e per l’effetto confermato la pronuncia di primo grado che aveva annullato l’atto impugnato, cartella di pagamento per IRPEF, IRAP ed IVA 2005;

– ricorre a questa Corte il Riscossore con atto affidato a due motivi; il contribuente resiste con controricorso; controricorso ha notificato anche l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente ritenuto fosse onere del concessionario per la riscossione, che ne aveva fatto richiesta in sede di controdeduzioni di fronte alla CTP, provvedere alla chiamata in causa dell’Amministrazione Finanziaria notificando ad essa l’atto di chiamata in causa del terzo direttamente e senza attendere alcuna autorizzazione del giudice al compimento di tal atto;

– il motivo è infondato;

– questa Corte da tempo ritiene (Cass. Sez. U, Sentenza n. 16412 del 25/07/2007) che nel processo tributario avente per oggetto l’impugnazione della cartella di pagamento la legittimazione passiva spetta all’ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, al quale, se è fatto destinatario dell’impugnazione, incombe l’onere di chiamare in giudizio il predetto ente, se non vuole rispondere dell’esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario;

– più in specifico (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 14991 del 15/07/2020) si è statuito che il fatto che il contribuente abbia individuato nel concessionario, piuttosto che nel titolare del credito tributario, il legittimato passivo, nei cui confronti dirigere l’impugnazione, non determina l’inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell’ente creditore, onere che, tuttavia, grava sul convenuto, senza che il giudice adito debba ordinare l’integrazione del contraddittorio; – il secondo motivo di ricorso, in via di subordine, denuncia la violazione dell’art. 106 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere la CTR tenuto conto dell’effettiva notifica da parte del riscossore delle proprie controdeduzioni all’Ufficio nè della richiesta di manleva da parte di EQUITALIA SUD s.p.a., alla quale è stato notificato anche l’atto di appello di fronte alla CTR in forma che avrebbe dovuto ritenersi idonea a realizzare la chiamata diretta nel processo;

– il terzo motivo di gravame, in via ancora gradata, censura la pronuncia gravata per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere il giudice dell’appello omesso di prendere in considerazione il fatto storico rappresentato dalla avvenuta notifica dell’appello all’Ufficio e della precedente notifica delle controdeduzioni di fronte alla CTP;

– i sopradetti motivi possono esaminarsi congiuntamente, in quanto strettamente connessi, e risultano all’esito fondati;

– parte ricorrente ha trascritto in ricorso i documenti sottoposti alla CTR relativi alla notifica all’Ufficio impositore delle controdeduzioni di fronte alla CTP e del ricorso in appello; tali documenti non solo non sono stati presi in considerazione dal giudice del gravame, che ha statuito muovendo dall’opposto presupposto di fatto, con ciò omettendo il fatto storico della loro esistenza nel dire: “il concessionario ha l’onere di notificare direttamente all’ente impositore la chiamata in causa senza alcuna previa autorizzazione” (pag. 4 terzultimo periodo);

– tale omissione della presa in esame e valutazione del fatto storico omesso è tutt’altro che irrilevante in quanto la disamina del medesimo avrebbe potuto portare la CTR (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 22939 del 30/10/2007) a concludere diversamente in ordine alla legittimazione passiva, attribuendola all’ente titolare del credito tributario e non già al concessionario e assume quindi un evidente profilo di decisività che non poteva essere pretermesso;

– pertanto, in accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso, la sentenza è cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame.

PQM

accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso; rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

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