Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15388 del 28/06/2010

Cassazione civile sez. III, 28/06/2010, (ud. 05/05/2010, dep. 28/06/2010), n.15388

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.O. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA TORQUATO TARAMELLI 5, presso lo studio dell’avvocato

MASSIGNANI GIANNI che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MURITI MICHELE giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA BARBERIRINI 52, presso io studio dell’avvocato BISOGNI

GIOVANNI BATTISTA, rappresentato e difeso dagli avvocati TOMAELLO

ANNA, FURLANETTO ALBERTO giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1185/2305 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, 4^

SEZIONE CIVILE emessa l’8/6/2005, depositata il 25/07/2005, R.G.N.

657/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

05/05/2010 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. FEDELI Massimo

che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 25 luglio 2005 la Corte di appello di Venezia rigettava il gravame, proposto da G.O. contro la sentenza del 12 luglio 2003 del Tribunale di quella città, che, accogliendo le domande dispiegate da S.D., dichiarava risolto per inadempienza del conduttore – il G. -, il contratto di locazione di una porzione di villino ad uso abitativo a suo tempo stipulato tra le parti.

Avverso siffatta decisione propone ricorso per Cassazione il G., affidandosi, a quanto sembra, a tre motivi.

Resiste con controricorso il S., che, peraltro, eccepisce la tardività del ricorso, non ritenendo applicabile in via analogica la disciplina dell’art. 149 c.p.c., così come riformulato dalle sentenze costituzionali.

Le parti hanno depositato rispettive memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Preliminarmente va esaminata la eccezione del resistente, secondo il quale il ricorso sarebbe inammissibile per tardività, non potendosi applicare in via analogica la disciplina della notificazione a mezzo posta, come riformulata dalle sentenze della Corte costituzionale n. 477/02; n. 28 e n. 97 del 2004; n. 154 del 2005.

Infatti, essendo stata effettuata la consegna dell’atto all’ufficio postale il 13 luglio 2006 e consegnato dal portalettere dell’agenzia in data 13 luglio 2006 ed accettato dall’Agenzia di Mestre in data 19 luglio 2006, come da nota delle Poste italiane del 25 luglio 2006 (allegata al fascicolo del ricorrente), pur essendo la consegna avvenuta in termini, come riconosce lo stesso resistente (p. 4 controricorso), questa consegna non sarebbe valida, anche se il procuratore del G. era stato autorizzato a notificare l’atto a mezzo posta con delibera del Consiglio dell’Ordine di Venezia.

Non essendo valida detta notifica il ricorso pervenuto al destinatario il 61 giorno sarebbe tardivo.

La eccezione non coglie nel segno.

Di vero, non solo il resistente si limita a dare una sua interpretazione dell’attuale disciplina ex art. 149 c.p.c., ma trascura al contempo che, a seguito delle su indicate decisioni del giudice delle leggi, si è affermato il principio della scissione tra il momento di perfezionamento della notificazione per il notificante ed il destinatario, per cui deve ritenersi che la notifica perfezioni nei confronti del notificante al momento della consegna rituale dell’atto al soggetto a ciò deputato, che, nel caso in esame, era l’ufficiale postale.

Peraltro, costituisce principio di civiltà giuridica, anche alla luce dell’art. 111 Cost., così come novellato, che per la validità e la tempestività della notifica vale il momento della consegna al soggetto deputato all’uopo dalla legge, nelle varie ipotesi in cui la consegna a tali fini può essere e viene effettuata.

2.- Ciò posto, osserva il Collegio che la questione del centrale del ricorso consiste nel valutare se il locatore abbia adempiuto all’obbligo sullo stesso incombente di adempiere alla principale obbligazione di mantenere la cosa locata in stato tale da servire all’uso concreto in buono stato locativo e in condizioni tali da non esporre il conduttore e la sua famiglia a pericolo per la salute.

Infatti, se venisse accertato tale inadempimento da parte del locatore, il ricorrente conduttore legittimamente avrebbe sospeso, come è accaduto, il pagamento del canone.

La problematica, contenuta principalmente nel primo motivo, ma che poi sembra riecheggiare nel terzo, va affrontata avendo presente quanto argomentato dal giudice del merito.

Di vero, il giudice dell’appello ha esaminata la doglianza, già in quella sede proposta, e conformandosi alla giurisprudenza di questa Corte, che puntualmente richiama, ha avuto modo di argomentare in modo appagante sotto il profilo logico e giuridico che il G. aveva potuto usufruire dell’immobile pur in presenza di umidità e di muffe; che i vizi dedotti non assumevano una particolare rilevanza, tanto è che non vi furono provvedimenti di sorta sul piano della tutela igienico-amministrativa; che i danni subiti dal G. quanto all’arredamento furono ristorati dalla compagnia assicuratrice del S.; che dalle risultanze della CTU emergeva che lo stato di degrado dei locali del reparto giorno e del reparto notte del villino era dovuto a carenza di attenzione e precauzioni da parte dell’inquilino; che, comunque, vi era una sproporzione macroscopica tra la sospensione totale per vari anni del versamento del canone pattuito, con maturazione di debite in sorte capitale ad oltre 94 mila Euro, e la inerzia del locatore nel provvedere alla generale pulizia dei locali interrati e seminterrati del villino, già invasi da rigurgiti della rete fognaria, null’altro potendosi addebitare al S., date le puntuali risultanze della relazione del CTU. A fronte di simile argomentare, anche in questa sede, il motivo si presenta in parte generico perchè non trascrive integralmente i passaggi argomentativi della CTU che metterebbero in grado questa Corte di vagliare la fondatezza delle sue deduzioni e in parte infondato, atteso l’esame puntuale e rigoroso della vicenda operato dal giudice dell’appello.

Di qui l’assorbimento di quello che sembra il terzo motivo del ricorso (e di cui a p. 9-10 ricorso).

3.- Il secondo motivo circa l’omessa risposta da parte del CTU circa il calcolo della riduzione del canone è inammissibile, perchè non emerge dalle conclusioni formulate in appello e trascritte nella parte narrativa della sentenza impugnata.

Nella specie, il ricorrente non ha adempiuto all’onere di allegare la avvenuta deduzione della doglianza avanti al giudice del merito nè ha indicato in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, per cui non da modo al Collegio di controllare ex actis la veridicità della sua asserzione, prima ancora di esaminare il merito (Cass. n. 14816/04 e giurisprudenza costante).

Per quanto concerne, poi, la questione di riduzione del canone una volta che il giudice del merito ha escluso la responsabilità del locatore in termini di macroscopica sproporzione tra. i reciproci inadempimenti non si doveva trattare della riduzione del canone, in quanto l’immobile potè essere e venne utilizzato dal G. e non fu restituito, pur dopo il suo trasferimento da esso, al legittimo proprietario, per cui corretta è la decisione impugnata.

Conclusivamente il ricorso va respinto e le spese, che seguono la soccombenza vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio di Cassazione, che liquida in Euro 2.200/00, di cui Euro 200/00 per spese, oltre spese generali, ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 maggio 2005.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2010

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