Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15388 del 20/07/2020

Cassazione civile sez. II, 20/07/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 20/07/2020), n.15388

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20751/2019 proposto da:

M.L., rappresentato e difeso dall’Avvocato MASSIMO GILARDONI

ed elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte di

Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12 è

domiciliato;

– resistente –

avverso il decreto n. 2505/2019 del TRIBUNALE di BRESCIA depositato

il 16/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/02/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.L., cittadino del (OMISSIS), impugnava il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia chiedendo il riconoscimento della protezione internazionale o in subordine di quella sussidiaria o umanitaria.

Il ricorrente affermava di essere nato a (OMISSIS), nella regione di Sedhiou, ma di essere cresciuto e vissuto a (OMISSIS), nella regione di Ziginchor, assieme ai genitori ai fratelli; di essere orfano di padre dall'(OMISSIS); di essere stato sorpreso, nel (OMISSIS), dalla Guardia Forestale a tagliare legna in un bosco, assieme ad alcuni compagni e di essere stato picchiato e minacciato dai militari; di aver perso nell’occasione una falange della mano destra per un colpo accidentalmente inferto da una delle guardie; di essere riuscito a scappare dal bosco, sfruttando un momento di disattenzione delle guardie, e di essersi rifugiato in un villaggio della regione di Kolda; che, temendo di essere imprigionato, aveva deciso di lasciare il paese una settimana dopo avere raggiunto Kolda; che, dopo aver soggiornato in Mali, Burkina Faso, Niger ed essere stato imprigionato in Libia per più di due anni e dove avrebbe subito torture, era giunto in Italia nel novembre 2016; di avere appreso della perdurante prigionia dei suoi compagni e delle estorsioni che la sua famiglia subirebbe da parte dei membri della Guardia Forestale per quanto accaduto nel 2014; di temere, in caso di rimpatrio, di essere imprigionato.

Con decreto n. 2505/2019, depositato in data 16.5.2019, il Tribunale Di Brescia rigettava il ricorso.

Secondo il Tribunale il racconto del richiedente era inattendibile e incoerente con le Country of Origin Information (COI). Nello specifico, l’esame congiunto delle dichiarazioni rese avanti alla Commissione Territoriale e di quelle rese in udienza portavano a ritenere che la vicenda narrata dal richiedente non fosse credibile. Invero, anche ammettendo l’effettivo verificarsi dell’aggressione violenta da parte di alcune Guardie Forestali intervenute mentre il richiedente era intento a tagliare di notte del legname dalla foresta, tale circostanza non solo non integrava alcuna connotazione persecutoria, anche alla luce del contesto assolutamente pacifico che emergeva dall’analisi delle fonti internazionali in Senegal, ma non integrava neppure la ragione per la quale il ricorrente lasciava il paese. Inoltre, dal racconto non emergeva alcun elemento da cui desumere che il ricorrente fosse stato identificato dalle autorità intervenute, avendo egli ha affermato di essere scappato subito dopo l’aggressione, venendo peraltro meno anche il requisito dell’attualità del pericolo.

Secondo il Tribunale l’inattendibilità del racconto comportava anche il rigetto della domanda di accertamento del diritto alla protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), non essendo stato, peraltro, indicato alcun elemento a sostegno della domanda e ciò doveva essere sufficiente a determinarne il rigetto. Quanto alla domanda di protezione umanitaria – ritenuta applicabile la disciplina previgente alla L. n. 132 del 2018, in base al principio di irretroattività della legge – il Tribunale riteneva che non ricorressero i presupposti sia soggettivi che oggettivi per il riconoscimento della tutela richiesta.

Con riferimento ai fattori soggettivi, stante l’inattendibilità del racconto, nulla emergeva, non potendo neppure assumere rilevanza l’eventuale inserimento sociale intervenuto tra la domanda di protezione e l’esame della stessa. Quanto ai fattori oggettivi si osservava che la situazione del Senegal (come quella di molti altri paesi, africani e non) presentava certamente significative criticità sotto il profilo del rispetto dei diritti fondamentali della persona. Tali criticità, tuttavia, non sembravano tali da dare luogo a una vera e propria emergenza umanitaria generalizzata.

Avverso detto decreto propone ricorso per cassazione M.L. sulla base di due motivi; il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente al solo fine dell’eventuale partecipazione alla udienza di discussione della causa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorrente, in via preliminare, “chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13 così come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, n. 3 septies, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1; art. 24 Cost., commi 1 e 2; art. 111 Cost., commi 1, 2 e 7, “nella parte in cui stabilisce che il procedimento è definito, con decreto non reclamabile, entro 60 giorni dalla presentazione del ricorso””, poichè detta normativa elimina il doppio grado di giudizio, nonostante la materia riguardi i diritti fondamentali, rimovendo ogni possibilità di correggere errori relativi all’accertamento dei fatti in cui possa essere incorso il Tribunale.

1.1. – Va rilevato che il principio del doppio grado di giurisdizione è privo di copertura costituzionale (ex plurimis Corte Cost. n. 433 del 1990; Corte Cost. n. 438 del 1994). Ed in effetti, il principio del doppio grado non opera affatto, in una pluralità di ipotesi, già nel procedimento di cognizione ordinaria, e ciò non soltanto nel caso delle controversie destinate a svolgersi in unico grado, ma anche in quelle di regola sottoposte a tale principio, come nel caso della nullità della sentenza di primo grado, nelle numerosissime ipotesi estranee alla previsione degli artt. 353-354 c.p.c., in cui il giudice di appello deve, per la prima volta in tale sede, decidere il merito della controversia; nel caso della (fondata) denuncia in appello del vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado; nel caso della domanda correttamente non esaminata dal primo giudice perchè dichiarata assorbita; nel caso del ricorso per cassazione per saltum, eccetera. A maggior ragione il legislatore può sopprimere l’impugnazione in appello al fine di soddisfare specifiche esigenze, massime quella della celerità (basti considerare, a mero titolo di esempio, le diverse ipotesi in cui l’appello è escluso nel giudizio fallimentare), esigenza quest’ultima intuitivamente decisiva per i fini del riconoscimento della protezione internazionale.

Con specifico riguardo alla quale, poi, se per un verso non può mancare di considerarsi il rilievo primario del diritto in contesa, deve per altro verso sottolinearsi, ai fini della verifica della compatibilità costituzionale della eliminazione del giudizio di appello, che il ricorso in esame è preceduto da una fase amministrativa, destinata a svolgersi dinanzi ad un personale dotato di apposita preparazione, nell’ambito del quale l’istante è posto in condizioni di illustrare pienamente le proprie ragioni attraverso il colloquio destinato a svolgersi dinanzi alle Commissioni territoriali, di guisa che la soppressione dell’appello si giustifica anche per il fatto che il giudice è chiamato ad intervenire in un contesto in cui è stato già acquisito l’elemento istruttorio centrale – per l’appunto il detto colloquio – per i fini dello scrutinio della fondatezza della domanda di protezione, il che concorre a far ritenere superfluo il giudizio di appello (Cass. n. 27700 del 2018; cfr. ex plurimis Cass. n. 2403 del 2020; Corte giust. 26.07.2017, Moussa Sacko).

1.2. – E’ dunque “manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui stabilisce che il procedimento per l’ottenimento della protezione internazionale è definito con decreto non reclamabile in quanto è necessario soddisfare esigenze di celerità, non esiste copertura costituzionale del principio del doppio grado ed il procedimento giurisdizionale è preceduto da una fase amministrativa che si svolge davanti alle commissioni territoriali deputate ad acquisire, attraverso il colloquio con l’istante, l’elemento istruttorio centrale ai fini della valutazione della domanda di protezione” (così, da ultimo, Cass. n. 6268 del 2020).

2.1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8”, deducendo che il Tribunale aveva formato il proprio convincimento esclusivamente sulla base della credibilità del richiedente e sulla compatibilità del fumus persecutionis a suo danno nel paese di origine, essendo invece tenuto a verificare le condizioni di persecuzione sulla base di informazioni esterne e oggettive relative alla situazione reale del paese di provenienza, che nella fattispecie non erano ricercate se non limitatamente al conflitto politico nella regione della Casamance.

2.2. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la “Violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2”, giacchè il Tribunale non avrebbe considerato che la condizione di vulnerabilità presuppone un giudizio di bilanciamento tra il grado di inserimento sociale raggiunto e la condizione di provenienza, avuto riguardo al diritto di condurre una vita dignitosa.

3. – In considerazione della loro stretta connessione logico-giuridica, i motivi vanno esaminati e decisi congiuntamente.

3.1. – I motivi sono inammissibili.

3.2. – Quanto alla protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), il Tribunale di Brescia ha evidenziato come nessuno dei siti di informazione internazionale più accreditati riferisse di una situazione di conflitto armato generalizzato che determini una situazione di violenza diffusa nell’intero territorio del Senegal. Comunque si osservava che il conflitto ancora esistente nella regione della Casamance tra ribelli e forze governative non fosse qualificabile come un conflitto armato generatore di una diffusa e indiscriminata violenza, come tale integrante una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona con riferimento a tutti i soggetti abitanti nella suddetta regione. Ciò doveva essere escluso alla luce dell’ultimo rapporto sulla situazione dei diritti umani in Senegal, risalente al 2016 (Country Reports on Human Rights Practices-Senegal, pubblicato il 3.3.2017 dal Dipartimento di Stato USA), nel quale si leggeva che in Casamance vi era un armistizio che non risultava intaccato nè dalle sporadiche scaramucce tra esercito e unità del movimento separatista, nè dalle ruberie attuate ai danni della popolazione locale da bande armate riconducibili ad alcune fazioni del movimento indipendentista.

Il detto accertamento è stato ritenuto inattendibile e incoerente con le Country of Origin Information) (COI). Nello specifico, l’esame congiunto delle dichiarazioni rese avanti alla Commissione Territoriale e di quelle rese in udienza portavano a ritenere che la vicenda narrata dal richiedente non fosse credibile implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito (Cass. n. 32064 del 2018), suscettibile di essere censurato in sede di legittimità a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. n. 30105 del 2018), oltre che per assenza di motivazione (nel senso precisato da Cass., sez. un., n. 8053 e n. 8054 del 2014).

3.3. – Quanto alla prospettata vulnerabilità, rilevante ai fini della domandata concessione della protezione umanitaria, il Tribunale ha rimarcato che la valutazione, dirimente, di soggettiva inattendibilità del richiedente (basata su plurimi elementi di giudizio, specificamente indicati nel corpo del provvedimento) ne precludeva il riconoscimento. Laddove l’accertata non credibilità del racconto del ricorrente esclude la possibilità di correlare alle vicende da lui narrate a un qualche profilo di vulnerabilità.

D’altro canto, come detto, la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, che è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. n. 3340 del 2019): puntuali doglianze nel senso testè indicato non sono state tuttavia formulate.

Quanto, poi, al tema dell’integrazione del richiedente in Italia, il Tibunale ha escluso che essa abbia trovato riscontro e tale passaggio della sentenza non è stato efficacemente censurato (decreto, pag. 5). E’ dunque evidente, per concludere la trattazione delle questioni poste con riguardo al diniego della protezione umanitaria, che in assenza di una condizione di vulnerabilità dello straniero e, vieppiù, in mancanza di una integrazione dello stesso nel nostro paese, difettassero i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

4. – Il ricorso va pertanto dichiarato inammisibile. Nulla per le spese nei riguardi del Ministero dell’Interno, che si è costituito tardivamente, svolgendo una inidonea attività difensiva. Va emessa la dichiarazione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2020

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