Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15388 del 03/06/2021
Cassazione civile sez. trib., 03/06/2021, (ud. 11/11/2020, dep. 03/06/2021), n.15388
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9444/2014 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con
domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente –
contro
BIOCENTRO s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa giusta delega in atti dagli avvocati Oreste
Cantillo e Guglielmo Cantillo con domicilio eletto presso lo studio
del primo dei ridetti difensori in Roma, al Lungotevere dei Mellini
n. 17;
– controricorrente –
EQUITALIA SUD s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro
tempore rappresentata e difesa dall’avv. Filippo Leporini giusta
delega in atti e con domicilio eletto in Salerno alla via Renato De
Martino n. 33/C
– ricorrente incidentale –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Campania sez. staccata di Salerno n. 193/4/13 depositata il
25/02/2013, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale
dell’11/11/2020 del Consigliere Roberto Succio.
Fatto
RILEVATO
che:
– con la sentenza impugnata la CTR salernitana accoglieva l’appello della società contribuente e pertanto in riforma della sentenza di primo grado annullava l’atto impugnato, cartella di pagamento per IVA, IRES ed IRAP 2005;
– ricorre a questa Corte l’Amministrazione Finanziaria con atto affidato a un solo motivo; la società BIOCENTRO s.r.l. resiste con controricorso; EQUITALIA SUD s.p.a. propone ricorso incidentale; a tal ricorso incidentale resiste la società contribuente con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– vanno preliminarmente trattate e disattese le eccezioni di inammissibilità dell’impugnazione svolte in controricorso;
– quanto all’eccezione relativa alla violazione del principio di autosufficienza, la stessa è infondata; parte ricorrente, sia pur sinteticamente, ha chiaramente riepilogato gli elementi di fatto e di diritto necessari, nel confronto con la sentenza gravata, a questa Corte per potere decidere la controversia;
– quanto all’ulteriore eccezione di inammissibiltà di cui a pag. 7 del ricorso, relativa alla mancata censura dell’ulteriore ratio decidendi consistente nella dichiarata nullità della cartella per mancata indicazione delle aliquote applicate, la stessa è infondata; invero sul punto la CTR si è espressa nel terzultimo periodo della propria sentenza;
– deve infatti ritenersi che l’utilizzo dell’espressione “ad abundantiam” in esordio della formulazione della considerazione di cui sopra, e la sua collocazione ed articolazione in sentenza rendono evidente come essa costituisca mero obiter dictum e non vera ratio decidendi; pertanto nessuna conseguenza preclusiva deriva dalla sua mancata censura in questa sede non avendo l’affermazione contenuto decisorio;
– può quindi esaminarsi il mezzo di gravame; il solo motivo di ricorso dell’Erario si incentra sulla violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, e della L. n. 241 del 1990, art. 21-octies, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR ritenuto erroneamente che la mancata sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario responsabile dell’Agente della riscossione e del responsabile dell’Agenzia delle Entrate costituisca elemento essenziale per l’esistenza e validità della cartella;
– la CTR infatti ha ritenuto di annullare la cartella impugnata in quanto viziata difettando la sottoscrizione “da parte dell’Agente della Riscossione e del responsabile dell’Agenzia delle Entrate”, “dovendosi ritenere che tale irregolarità, ritenuta dal collegio fondata, è assorbente rispetto a tutte le altre”.
– pertanto, il giudice dell’appello ha accertato in fatto il difetto di sottoscrizione della cartella e ha ritenuto in diritto che detto vizio, con efficacia assorbente rispetto a ogni altra considerazione, provochi la nullità dell’atto impugnato;
– orbene, il motivo censura proprio tal statuizione, denunciandone la contrarietà alla giurisprudenza di questa Corte e la conseguente sua illegittimità in diritto; tale motivo è fondato;
– questa Corte, ancora di recente, ha ritenuto in plurime pronunce (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 31605 del 04/12/2019; Sez. 5, Ordinanza n. 21290 del 29/08/2018; Sez. 5, Sentenza n. 26053 del 30/12/2015; Sez. 5, Sentenza n. 25773 del 05/12/2014) che in tema di riscossione delle imposte sul reddito, l’omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, la cui esistenza non dipende tanto dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l’apposito modello approvato con D.M., che non prevede la sottoscrizione dell’esattore, ma solo la sua intestazione e l’indicazione della causale tramite apposito numero di codice;
– pertanto, il ricorso principale merita accoglimento;
– quanto al ricorso incidentale di Equitalia Sud s.p.a., la società contribuente ne ha eccepito l’inammissibilità in quanto meramente adesivo alle doglianze dell’Amministrazione Finanziaria;
– l’eccezione è fondata;
– è consolidato in giurisprudenza di questa Corte il principio in forza del quale (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6807 del 21/03/2007) il ricorso incidentale, sostanzialmente adesivo al ricorso principale, proposto a tutela di un interesse della parte che sia da ritenere sorto non già per effetto dell’impugnazione altrui, non diretta contro di essa, ma in conseguenza della emanazione della sentenza, non si sottrae all’onere dell’osservanza dei termini ordinari di impugnazione, con la conseguenza che, per tale tipo di ricorso, non trovano applicazione i termini previsti dall’art. 334 c.p.c. per l’impugnazione incidentale tardiva;
– pertanto, tal ricorso incidentale del Riscossore va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
accoglie il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale di EQUITALIA SUD s.p.a.; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. staccata di Salerno in diversa composizione, che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021