Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15387 del 28/06/2010

Cassazione civile sez. III, 28/06/2010, (ud. 05/05/2010, dep. 28/06/2010), n.15387

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.F. (OMISSIS) titolare dell’omonima impresa,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NEMEA 21, presso lo studio

dell’avvocato DE PORTU CLAUDIO, rappresentato e difeso dall’avvocato

IBBA ALESSANDRA giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.A. (OMISSIS), CIRCOLO CULTURALE

RICREATIVO SPORTIVO GRAND MASSE’ (OMISSIS);

– intimati –

sul ricorso 5725-2006 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

OTTORINO LAZZARINI 19, presso lo studio dell’avvocato PIZZUTI GIULIO,

rappresentiate e difeso dall’avvocato MELIS FERRUCCIO giusta delega a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

S.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 410/2004 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

emessa il 29/10/2004, depositata il 22/11/2004, R.G.N. 685/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

05/05/2010 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito l’Avvocato CLAUDIO DE PORTI per delega dell’Avvocato ALESSANDRI

IBBA;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. FEDELI Massimo

che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e del ricorso

incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 22 novembre 2004 la Corte di appello di Cagliari parzialmente riformava la sentenza del 20 ottobre 2003 del Tribunale di quella città e condanna in solido il Circolo culturale Grand Massè e S.A., suo rappresentante legale ed amministratore, a corrispondere a S.F. per la tinteggiatura e per il risarcimento dei danni relativi all’immobile del S. e locato al Circolo complessivi Euro 1.572, 63, con gli interessi legali dalla data della citazione di primo grado al saldo, oltre le spese legali dei due gradi di giudizio, compensano una quota.

Confermava nel resto l’impugnata sentenza.

Avverso siffatta decisione propone ricorso per Cassazione il S., affidandosi a sette motivi.

Resiste con controricorso lo S. in proprio e quale amministratore e legale rappresentante del Circolo, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I due ricorsi vanno riuniti ex art. 335 c.p.c..

1.- Ciò posto osserva la Corte che la questione del centrale del ricorso principale consiste nel valutare se dei due contratti di locazione stipulati tra le parti si configuri o no una novazione ai fini del risarcimento dei danni pretesi con atto di citazione dal S., che vide accolta dal Tribunale, per quanto di ragione, la sua domanda con la condanna del Circolo in solido con lo S. al risarcimento degli asseriti danni riscontrati all’immobile di sua proprietà e determinati in Euro 18.964, 30, oltre interessi e spese.

In punto di fatto, è pacifico che tra le parti venne stipulato un contratto il 1^ gennaio 1997 e posto nel nulla dalla scrittura privata del 31 maggio 1998 e un altro del 1^ giugno 1998, che, ad avviso del Tribunale aveva sostituito il primo con effetto novativo, ma che non avrebbe comportato conseguenze negative con riferimento alle obbligazioni di cui all’art. 1590 c.c., non essendovi state variazioni sul piano soggettivo.

Su appello dello S. e del Circolo il giudice dell’appello, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale, ritiene che il contratto del 1^ giugno 1998 non è una novazione di quello precedente.

Si legge, invero, nella sentenza impugnata, che “con la scrittura privata del 31 maggio 1998 le parti annullavano il primo contratto e posero fine con una transazione alle pregresse controversie di carattere economico derivanti da quel rapporto.

Coerentemente nel testo contrattuale del 1 giugno 1998 è espresso un negozio nuovo, senza alcun riferimento a quello ormai estinto, affatto estraneo alle previsioni dell’art. 1230 c.c., che contempla un modo di estinzione delle obbligazioni, consistente nella sostituzione alla obbligazione originaria con una nuova; in altri termini il subentrare di un contratto nuovo, con oggetto e titoli diversi, ad un negozio ancora vigente tra le parti”.

A fronte di questa motivazione, nulla di convincentemente idoneo a scalfirne la logicità deduce il ricorrente, che nei due primi motivi, malgrado il richiamo all’art. 360 c.p.c., n. 3, non fa altro che mostrare di condividere la decisione del primo giudice, poi riformata.

Non si può, infatti, disconoscere che, una volta posto nel nulla il primo contratto, il secondo non costituisce un modo di estinzione dell’obbligazione precedente, perchè il primo più non esiste, per concorde volontà delle parti.

Peraltro, il secondo motivo non appare colga nel segno, perchè come si evince dalla parte narrativa e motivazionale della decisione impugnata, il contraddittorio non si è mai centrato sui “diversi” contratti, bensì sull’interpretazione ed esecuzione del solo contratto del 1^ giugno 1998, totalmente nuovo, il cui contenuto descrittivo e “normativo” era ben noto al S., allorchè sottoscrisse la nuova regolamentazione del rapporto.

2.- Il terzo motivo resta assorbito dal rigetto dei due motivi precedenti, in quanto tratta del regime delle “addizioni”, per le quali il giudice dell’appello non ha ritenuto applicabile la disciplina di cui all’art. 1593 c.c., per la semplice ragione che esse erano note al S., furono accettate e comprese nel nuovo contratto dallo stesso locatore, a nulla, rilevando, poi, la decisione da lui autonomamente assunta di rimuoverle, una volta ottenuta la restituzione del locale.

3.- Il quarto motivo, formulato sotto il profilo della violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, va anch’esso disatteso.

Proprio per come riferito dallo stesso ricorrente nell’illustrare la sua doglianza ci si accorge che più che del vizio denunciato si tratta di una diversa valutazione rispetto a quella effettuata dal giudice dell’appello di tutte le risultanze documentali, di quelle testimoniali, parzialmente trascritte, che il giudice del gravame ha mostrato di aver tenuto in debito conto e di averle anche specificamente scrutinate.

4.- Il quinto motivo è infondato, per la semplice ragione che il giudice dell’appello non ha ritenuto fornita la prova sul quantum e a nulla vale obiettare, come pare faccia il ricorrente, che era facile detta prova ottenerla (p. 15 ricorso sub 4), in quanto era il ricorrente, come è noto, a doverla fornire.

5.- Il sesto motivo, che va esaminato congiuntamente all’unico motivo del ricorso incidentale, e che riguarda il governo delle spese, è infondato.

Infatti, la regolamentazione delle spese di lite è stata operata correttamente in base alle posizioni e all’atteggiamento delle parti sia nel momento anteriore che contestuale al processo, per cui nessun vizio si rinviene su questo capo della sentenza impugnata, con l’effetto che anche la censura del resistente risulta infondata.

6.- Il settimo motivo risulta inammissibile.

L’erronea applicazione in percentuale operata dalla Corte territoriale rispetto a quanto per legge previsto, più che un errore materiale, come deduce il resistente, si configura, atteso il quantum attribuito al S., assolutamente irrilevante, per cui non si rinviene quell’interesse a coltivare la censura, atteso che l’art. 100 c.p.c., impone che l’interesse a proporre una domanda al giudice non solo deve essere attuale, ma anche concretamente rilevante.

Il che obbiettivamente nel caso in esame non è rinvenibile, trattandosi di un errore dello zero, cinque per cento per spese generali rispetto alla liquidazione di Euro 1572,63 determinata a titolo risarcitorio.

Conclusivamente i ricorsi vanno respinti ed il ricorrente principale, che è rimasto sostanzialmente unico soccombente, condannato alle spese che si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio di Cassazione, che liquida in Euro 1.500/00, di cui Euro 200/00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 maggio 2005.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2010

 

 

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