Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15387 del 20/07/2020

Cassazione civile sez. II, 20/07/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 20/07/2020), n.15387

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20746/2019 proposto da:

E.E., rappresentato e difeso dall’Avvocato LUCA ZUPPELLI

ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in BRESCIA, VIA

MORETTO 70;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12 è

domiciliato;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 3073/2019 del TRIBUNALE di BRESCIA depositato

il 4/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/02/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

E.E., cittadino (OMISSIS), proponeva opposizione avanti al Tribunale di Brescia avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale e di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari da parte della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia.

Con decreto n. 3073/2019, depositato in data 07/06/2019, il Tribunale di Brescia rigettava la domanda.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione E.E. sulla base di tre motivi; resiste il Ministero dell’Interno con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14, per non avere il Tribunale di Brescia preso atto della documentazione prodotta e delle dichiarazioni dettagliate svolte fin dalla proposizione della domanda e per non avere attivato i poteri officiosi necessari a un’adeguata conoscenza della situazione del paese di provenienza”.

1.2. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce “Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, e/o motivazione omessa, insufficiente e/o contraddittoria su fatti o questioni controverse e decisive ai fini del giudizio”, poichè il Tribunale aveva attribuito importanza solo ad aspetti secondari e a irrilevanti imprecisioni del racconto”.

1.3. – Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia la “Illegittimità del D.L. n. 132 del 2017, per violazione del requisito di straordinaria necessità e urgenza; nonchè violazione degli artt. 77 e 111 Cost. e dei limiti previsti dalla L. n. 400 del 1988, art. 15”.

2. – Il ricorso è inammissibile.

2.1. – Secondo l’insegnamento di questa Corte, nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l’inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonchè alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (Cass. n. 10072 del 2018; conf. Cass., sez. un., n. 11308 del 2014; Cass. n. 4029 del 2020).

Nel caso di specie, il ricorrente non ha ritenuto di far precedere ai motivi di ricorso, una necessaria parte espositiva, che è completamente mancante anche nella formulazione dei motivi stessi; circostanza, questa, che non consente a questa Corte la comprensione dei medesimi e la verifica della loro ammissibilità.

3. – Il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Va emessa la dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controparte le spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.100,00, a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2020

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