Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15387 del 03/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 03/06/2021, (ud. 11/11/2020, dep. 03/06/2021), n.15387

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7764/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

VBL IMMOBILIARE s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro

tempore;

EQUITALIA ESATRI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia sez. staccata di Brescia n. 173/66/13 depositata il

10/06/2013, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale

dell’11/11/2020 dal Consigliere Roberto Succio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza impugnata la CTR bresciana ha rigettato gli appelli dell’Ufficio e del Riscossore, conseguentemente confermando la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato la illegittimità dell’atto impugnato, cartella di pagamento per IRES ed IVA 2006;

– ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un unico motivo; la società contribuente e il Riscossore sono rimasti intimati.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il solo motivo di ricorso dell’Amministrazione Finanziaria denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19, 30, 54, 54 bis e 55, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, tutti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR ritenuto che il mancato invio della dichiarazione iva produca solo effetti sanzionatori, ma lasci impregiudicato il diritto al riconoscimento del credito, ove esso sia dimostrato esser effettivo mediante esibizione e controllo da parte dell’Ufficio delle scritture contabili;

– il motivo è infondato;

– sul punto infatti, questa Corte ha ripetutamente statuito (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4392 del 23/02/2018; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 8131 del 03/04/2018; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 15459 del 13/06/2018, tutte conformi a Cass. Sez. U, Sentenza n. 17757 del 08/09/2016) che la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicchè, in tal caso, nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili;

– nel caso che ci occupa, la CTR ha fondato la propria decisione secondo la circostanza per la quale è stata ritenuta provata la sussistenza del credito contestato, stante l’effettività dell’eccedenza di iva a credito come risultante dalle scritture contabili; e tale accertamento di fatto, non più censurabile, si impone sulle considerazioni in diritto relative alla corretta modalità con la quale è stata azionata la maggior pretesa tributaria;

– pertanto, il ricorso è rigettato; non vi è luogo alla liquidazione delle spese in difetto di costituzione in giudizio dell’intimata società contribuente.

PQM

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

 

 

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