Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15385 del 28/06/2010

Cassazione civile sez. III, 28/06/2010, (ud. 04/05/2010, dep. 28/06/2010), n.15385

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – rel. Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GASPARA STAMPA 44 PAL. A2, presso lo studio dell’avvocato

MANTINI MARGHERITA, che lo rappresenta e difende giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.M.;

– intimato –

e contro

NAVALE ASSICURAZIONI S.P.A. gia LA NATIONALE ASSICURAZIONI SPA

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE

FLAMINIO 76, presso lo studio dell’avvocato BALDI GIUSEPPE, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale dei Dott. MASSIMILIANO

PASSARELLI PULA in ROMA 20/2/2007, rep. 300, resistente con procura;

– resistente –

avverso la sentenza n. 910/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA, 3^

SEZIONE CIVILE, emessa il 31/3/2005, depositata il 03/05/2005, R.G.N.

2468/2003;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/05/2010 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;

udito l’Avvocato MARGHERITA MANTINI;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale

AURELIO GOLIA, confermate in camera di consiglio dal Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 31 marzo – 3 maggio 2005 la Corte d’appello di Roma rigettava l’appello proposto da F.G. avverso la decisione del Tribunale di Frosinone del 4 febbraio 2002, che aveva respinto la domanda di risarcimento danni dallo stesso proposta contro conducente e proprietario dell’auto che lo aveva investito in data (OMISSIS) e la Nazionale Assicurazioni s.p.a..

I giudici di appello osservavano che, sulla base di quanto dichiarato dalla società datrice di lavoro del F., quest’ultimo non aveva subito alcun danno patrimoniale per il periodo di inabilità temporanea, conseguente all’incidente stradale, avendo ricevuto l’integrale pagamento della retribuzione da parte della B.W. ITALIA (già OLIN spa).

Avverso tale decisione il F. ha, proposto ricorso per cassazione sorretto da un unico motivo.

Gli intimati non hanno svolto difese in questa sede.

Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per iscritto, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., per il rigetto del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente deduce violazione falsa applicazione degli artt. 2043, 2056, 1223 e 122 c.c. nonchè dell’art. 112 c.p.c..

I giudici di appello, ad avviso del ricorrente, avrebbero confuso il diritto al risarcimento del danno con il risarcimento effettivo. In realtà, il diritto del lavoratore al risarcimento del danno configura una diretta conseguenza della temporanea inabilità del lavoratore, derivata dall’infortunio ed è immediatamente azionabile dal. danneggiato, anche nel caso in cui non vi sia stata perdita effettiva delle retribuzioni, regolarmente corrisposte dal datore di lavoro in forza di contratto collettivo o individuale.

Ad avviso del ricorrente, nessuna disposizione di legge impedisce – anche in questo caso – al lavoratore il diritto di richiedere direttamente al responsabile del sinistro il corrispettivo delle retribuzioni relative a tutto il periodo di inabilità temporanea, conseguente all’infortunio: e ciò, a prescindere dal fatto che queste siano state – o meno – erogate in concreto dal datore di lavoro.

Osserva il Collegio:

il ricorso è privo di fondamento.

Con accertamento insindacabile in questa sede, in quanto logicamente motivato, i giudici di appello hanno osservato che il F., sulla base del c.c.n.l. applicabile (dirigenti aziende industriali) aveva diritto all’integrale pagamento di tutte le retribuzioni per il periodo di malattia/infortunio. Nessun risarcimento di danno patrimoniale, pertanto, poteva essere posto a carico dei due convenuti. Qualsiasi condanna dei convenuti, a tale titolo, avrebbe configurato indebito arricchimento dell’originario attore.

Invero, come questa Corte Suprema ha costantemente affermato, nulla compete a titolo di risarcimento del danno da invalidità totale temporanea al lavoratore che – rimasto infortunato per fatto illecito del terzo – abbia continuato a percepire durante il periodo di invalidità l’intera retribuzione dal proprio datore di lavoro, dato che, sotto questo specifico profilo, nessuna diminuzione si è prodotta nella sfera patrimoniale dell’infortunato, salva restando la prova, a carico del lavoratore, di avere subito altri pregiudizi economici (Cass. 11 ottobre 1995 n. 10597, 15 aprile 1993 n. 4475, 10 ottobre 1988 n. 5465 ed altre).

Coerentemente, sulla base delle risultanze processuali raccolte, la Corte territoriale ha concluso che mancando, nel caso di specie, un danno patrimoniale – derivato al F., in conseguenza del sinistro stradale – qualsiasi liquidazione operata dal giudice a tale titolo avrebbe costituito una “ingiustificata duplicazione del risarcimento”.

Avverso tale conclusione, il ricorrente si limita a dedurre che nessuna disposizione di legge avrebbe vietato la condanna dei convenuti al risarcimento del danno per le retribuzioni relative al periodo di inabilità temporanea.

Ma, nel caso di specie, la Corte territoriale ha escluso – alla radice – che vi sia stata una qualsiasi perdita di retribuzioni per tutto il periodo in questione. E contro tale accertamento non risulta essere stata proposta alcuna specifica censura.

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

Nessuna pronuncia in ordine alle spese, non avendo gli intimati svolto difese in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2010

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