Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15385 del 26/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 26/07/2016, (ud. 13/06/2016, dep. 26/07/2016), n.15385

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20333-2013 proposto da:

P.R., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell’avvocato GIAMMARIA CAMICI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO MONTINI giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SESTO FIORENTINO AUTOSTRADE PER L’ITALIA SPA;

– intimati –

Nonchè da:

AUTOSTRADE PER L’ITALIA SPA società soggetta all’attività di

direzione e coordinamento di ATLANTIA SPA in persona dell’Avv.

PIETRO FRATTA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA MELORIA

52, presso lo studio dell’avvocato BENEDETTA OLMI, rappresentata e

difesa dall’avvocato FRANCESCO CANONICO giusta procura speciale in

calce al ricorso notificato;

– ricorrente incidentale –

contro

P.R. (OMISSIS), COMUNE DI SESTO FIORENTINO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3136/2012 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata

il 26/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/06/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l’Avvocato FRANCESCO BEVIVINO per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e 1 motivo ricorso incidentale; assorbito il 2 motivo

ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. P.R. citò in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Firenze la società Autostrade per l’Italia S.p.A., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni al motoveicolo (per l’importo di Euro 7.554,30) ed alla persona (per l’importo di Euro 1.703,16) sofferti a causa di una caduta occorsagli mentre percorreva con la motocicletta la rampa di accesso all’autostrada (OMISSIS), provocata, a suo dire, da crepe ed avvallamenti presenti sull’asfalto.

2. Si costituì la convenuta, eccependo l’incompetenza per materia del giudice di pace.

Questi, con sentenza non definitiva n.1374/2006, rigettò l’eccezione, reputando la propria competenza, in quanto, a suo giudizio, la causa aveva ad oggetto risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli. La sentenza passò in giudicato.

Dopo l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio, la società Autostrade per l’Italia S.p.A. eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva per non essere proprietaria della strada sulla quale si era verificato l’incidente.

Con ordinanza del 23 gennaio 2008, il giudice di pace ordinò l’intervento in causa del Comune di Sesto Fiorentino.

L’ente territoriale si costituì ed eccepì la prescrizione. Il Giudice di Pace di Firenze, con sentenza definitiva n. 2947/2009, rigettò la domanda nei confronti di Autostrade per l’Italia S.p.A. per difetto di legittimazione passiva e nei confronti del Comune di Sesto Fiorentino perchè prescritta; compensò le spese del giudizio tra tutte le parti.

3. Il P. ha proposto appello chiedendo l’integrale riforma della sentenza di primo grado.

Si sono costituite le appellate, chiedendo il rigetto dell’impugnazione ed il Comune, in subordine, l’accoglimento della domanda nei limiti di quanto provato.

Con la decisione ora impugnata, pubblicata il 26 settembre 2012, il Tribunale di Firenze ha deciso secondo quanto risulta dal seguente dispositivo: “in parziale riforma della sentenza impugnata, pur considerata la tardività con la quale l’eccezione di “difetto di legittimazione passiva” è stata sollevata da soc. Autostrade per l’Italia s.p.a., preso atto che, tuttavia, la domanda di P.R. è stata proposta ai sensi dell’art. 2043 c.c. (con applicazione del relativo termine di prescrizione biennale), rigetta nel merito la domanda di P. perchè non provata nei confronti di entrambi i convenuti. Spese processuali interamente ed equamente compensate”.

4 Avverso la sentenza P.R. propone ricorso affidato ad un motivo.

Società Autostrade per l’Italia S.p.A si difende con controricorso e propone ricorso incidentale affidato a due motivi, di cui il secondo condizionato all’accoglimento del ricorso principale.

Il Comune di Sesto Fiorentino non si difende.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso principale si deduce “violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione all’art. 2947 c.c., comma 3.

Il ricorrente, dato atto che si è formato il giudicato sulla sentenza non definitiva del giudice di pace che ha qualificato l’azione come di risarcimento danni provocati dalla circolazione stradale, sostiene che si sarebbe dovuto applicare il termine di prescrizione quinquennale, e non quello biennale ritenuto dal Tribunale.

1.1. Il motivo è inammissibile, per diverse ragioni.

In primo luogo, non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata. Sebbene anche nel dispositivo (sopra riportato) si faccia cenno al termine biennale di prescrizione, il Tribunale ha espressamente affermato in motivazione di decidere la causa nel merito. Quindi, ha valutato appunto il merito della controversia, reputando che l’attore non avesse fornito la prova della responsabilità dell’ente proprietario della strada (il Comune di Sesto Fiorentino) in quanto il P. non aveva nemmeno allegato che non vi fossero segnali di pericolo, e comunque non aveva dimostrato che le anomalie della rampa di accesso all’autostrada non fossero visibili.

Rispetto a queste ragioni della decisione, il motivo di ricorso incentrato sull’eccezione di prescrizione è privo di pertinenza e specificità, e perciò inammissibile.

In ogni caso, per ritenere prescrizione quinquennale, operante il termine di sarebbe stato necessario l’accertamento incidentale, da parte del giudice di merito, della sussistenza del reato (cfr. Cass. S.U. n. 27337/08 ed altre, tra cui Cass. n. 24988/14). Su questo accertamento, nulla è detto in ricorso; anzi, da questo nemmeno è dato desumere quali fossero gli elementi addotti a riprova dell’esistenza di lesioni personali causate dal sinistro, oltre che della colpa dell’ente proprietario.

1.2. Quanto all’accenno fatto, nell’illustrazione del motivo, all’art. 2043 c.c. (norma, peraltro, nemmeno citata nell’epigrafe), il Collegio rileva che la doglianza del ricorrente è rivolta soltanto avverso una delle due ragioni della decisione (non avere il danneggiato allegato che mancassero segnali di pericolo), mentre non viene censurata l’ulteriore affermazione del tribunale della mancanza della prova dell’inevitabilità del pericolo (per non avere il danneggiato provato che le anomalie della rampa non fossero visibili). Quest’ultima è una ragione decisiva in quanto idonea, di per sè sola, a sorreggere la decisione di rigetto della domanda del danneggiato. La mancata censura da parte del ricorrente rende inammissibile il motivo, in base al principio, secondo cui, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. S.U. n. 7931/13).

Il ricorso principale va perciò dichiarato inammissibile.

2. Col secondo motivo del ricorso incidentale è censurata la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato la tardività dell’eccezione sollevata dalla società Autostrade per l’Italia S.p.A. relativamente al proprio difetto di legittimazione passiva. Poichè il motivo è espressamente subordinato all’accoglimento del ricorso principale esso resta assorbito in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale.

3. Col primo motivo del ricorso incidentale si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha compensato le spese tra il P. e la società Autostrade per l’Italia S.p.A. Va evidenziato che il presente giudizio è stato iniziato con citazione notificata il 16 marzo 2005; quindi, va applicato l’art. 92 c.p.c., comma 2 nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263 e succ. mod. (ai sensi dell’art. 2, comma 4 quest’ultima legge, che ne prevede l’applicazione soltanto ai procedimenti instaurati successivamente al 10 marzo 2006).

Va perciò fatta applicazione del principio, ripetutamente affermato da questa Corte e qui ribadito, per il quale, in materia di disciplina delle spese processuali, nel vigore del testo originario dell’art. 92 c.p.c., comma 2, il sindacato di legittimità è limitato alla violazione di legge, che si verifica qualora le spese stesse siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa. La compensazione totale o parziale delle spese del giudizio costituisce, difatti, una facoltà discrezionale del giudice di merito, al cui prudente apprezzamento è rimessa la valutazione della ricorrenza delle condizioni per disporla, e – in virtù di un principio non in contrasto con una interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 91 e 92 c.p.c. – è sottratta all’obbligo di specifica motivazione, senza che, per questo, la statuizione diventi sindacabile in sede di impugnazione e di legittimità, a meno che non sia sorretta da ragioni palesemente illogiche, ossia tali da inficiare per la loro inconsistenza lo stesso processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto (Cass. n. 17953/05; cfr. anche Cass. n. 14964/07 ed altre).

3.1. Nel caso di specie, il Tribunale ha compensato le spese di lite con apposita motivazione, per nulla illogica nè contraddittoria (in quanto riferita sia alle questioni di diritto affrontate che alla vicenda concreta ed alla posizione del danneggiato), comunque non censurabile in questa sede, alla stregua del principio sopra richiamato.

In conclusione, il primo motivo del ricorso incidentale va dichiarato inammissibile.

La soccombenza reciproca consente di compensare integralmente tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.

Avuto riguardo al fatto che entrambi i ricorsi sono stati notificati dopo il 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte, decidendo sui ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo motivo. Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2016

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