Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15385 del 20/07/2020

Cassazione civile sez. II, 20/07/2020, (ud. 17/01/2020, dep. 20/07/2020), n.15385

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27398/2018 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALADIER 36 A,

presso lo studio dell’avvocato MARIA RAFFAELLA DALENA, rappresentato

e difeso dall’avvocato ANNA MARIA BORGIA;

– ricorrente –

contro

C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. GRAMSCI,

54, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE RIZZO, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCO DE LAURENTIIS;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 219/2018 della CORTE D’APPELLO di LECCE SEZ.

DIST. di TARANTO, depositata il 28/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/01/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con citazione notificata il 15.2.2012, C.C. convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Taranto, il figlio C.C. per chiedere di accertarsi che egli era il reale proprietario di un immobile sito in (OMISSIS) fittiziamente intestato al figlio per motivi fiscali, con conseguente trasferimento in suo favore.

1.1. C.G. si costituì in giudizio per resistere alla domanda; in caso di accoglimento della domanda, chiese, in via subordinata, la condanna dell’attore al pagamento della somma di Euro 30.000,00 a titolo di spese sostenute per il pagamento di imposte e tasse.

1.2. All’esito dei giudizi di merito, la Corte d’appello di Taranto, con sentenza del 28.5.2018, confermò la sentenza di primo grado, che aveva accolto la domanda.

1.3. La corte distrettuale qualificò la domanda come interposizione reale di persona in quanto l’attore aveva condotto le trattative, aveva pagato il prezzo e, solo nell’atto pubblico, il bene era stato intestato al convenuto. Inoltre, il figlio convenuto, in sede di interrogatorio formale, aveva dichiarato che l’acquisto era strumentale al proseguimento dell’attività di impresa condotta dal padre, il quale aveva pagato le rate del mutuo ipotecario, prima con i proventi dell’azienda e successivamente con i canoni di locazione percepiti. Non ritenne necessaria la prova scritta dell’accordo restitutorio, che poteva essere fornita anche verbalmente. Esso risultava dall’ammissione da parte del convenuto, in comparsa di costituzione, del suo obbligo di trasferire al padre la proprietà, nonchè dall’atto di transazione del 21.10.2015, nella quale aveva effettuato il medesimo riconoscimento.

2. Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso C.G. sulla base di due motivi, illustrati con memoria.

2.1. ha resistito con controricorso C.C..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va, in primo luogo dichiarata l’inammissibilità delle memorie illustrative, perchè tardivamente depositate in data 8.1.2020, oltre dieci giorni prima dell’adunanza camerale, fissata in data 17.1.2020.

2. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1350,1351,1325,1418 e 2725 c.c., artt. 112,113 e 115 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio; si contesta l’erroneità della qualificazione giuridica dell’accordo come interposizione reale in quanto dal contenuto dell’atto di citazione, e, in particolare dalle conclusioni dell’attore, risulterebbe che l’immobile era stato fittiziamente intestato a C.G. per fini fiscali senza alcun riferimento ad un accordo fiduciario tra padre e figlio, avente ad oggetto la restituzione del bene. Avrebbe errato la corte di merito a non ritenere necessaria la forma scritta per la prova dell’accordo restitutorio, che, invece, avendo oggetto beni immobili, sarebbe prevista ad substantiam.

3. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1965 c.c., artt. 112 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio per avere la corte di merito attribuito valore probatorio, in ordine al riconoscimento della proprietà del fiduciante, alla dichiarazione di C.G. contenuta nell’atto di transazione del 21.10.2015. L’accordo transattivo, che non si era perfezionato tra le parti, non potrebbe costituire la prova della dichiarazione sulla proprietà e le dichiarazioni in esse contenute non avrebbero valore confessorio; in esso non sarebbe, inoltre previsto, il trasferimento della proprietà a C.C. ma la cessione dell’usufrutto relativo al bene per cui è causa.

4. I motivi, che, per la loro connessione, meritano una trattazione congiunta, non sono fondati.

4.1. L’attribuzione apparente del diritto di proprietà a persona diversa da quella che intende conservarne l’effettiva disponibilità può realizzarsi o con l’interposizione fittizia, rientrante nello schema del negozio simulato, o con l’interposizione reale, strumentale o non aspetto ad un negozio fiduciario. L’interposizione reale di persona dà luogo ad una situazione di fatto diversa da quella della simulazione, giacchè, mentre nella prima si realizza una manifestazione negoziale difforme da quella realmente voluta, con l’intesa della sua inefficacia, nella seconda il negozio con la persona interposta deve considerarsi valido ed efficace, sia pure sul presupposto che il soggetto contraente sia obbligato ad un ulteriore trasferimento a favore del beneficiario effettivo del rapporto.

4.2. La qualificazione giuridica della domanda, sulla base dell’interpretazione degli atti processuali, è demandata al giudice di merito ed integra un tipico accertamento di fatto, il cui sindacato è limitato al controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata (Cassazione civile, sez. VI, 21/12/2017, n. 30684; Cassazione civile, sez. lav., 24/07/2008, n. 20373; Cassazione civile, sez. I, 07/07/2006, n. 15603).

4.3. Nel caso in esame, la corte di merito, indipendentemente dal tenore dell’atto, ha ricondotto la fattispecie nell’ambito dell’istituto dell’interposizione reale, ravvisando un accordo tra le parti, in forza del quale il fiduciante aveva trattato, acquistato e pagato il bene, intestandolo al figlio fiduciario, con l’impegno di restituirlo. L’intestazione fiduciaria era avvenuta, secondo la corte territoriale, per il proseguimento dell’attività di impresa intestata al figlio ma di fatto gestita dal padre, in quanto il fiduciario era, all’epoca dell’acquisto del bene, uno studente universitario.

4.4. L’ulteriore aspetto, relativo alla prova dell’accordo restitutorio.è stato risolto nel senso che non fosse necessario un accordo scritto, sulla falsariga della prova nell’accordo simulatorio, ma un accordo verbale.

4.5. La problematica della prova dell’accordo restitutorio, oggetto di censura da parte del ricorrente, il quale sostiene la necessità, per il trasferimento di beni immobili, della forma scritta ad substantiam, è stata oggetto di ampia disamina da parte delle Sezioni Unite, con la recente sentenza del 06/03/2020, n. 6459. Cassazione civile sez. un., 06/03/2020, n. 6459.

4.6. La questione rimessa all’esame delle Sezioni Unite concerneva la forma del patto fiduciario con oggetto immobiliare. L’interrogativo sollevato dall’ordinanza interlocutoria è se possa ritenersi valida fonte dell’obbligazione di ritrasferire soltanto un atto bilaterale e scritto, coevo all’acquisto del fiduciario, o se sia sufficiente un atto unilaterale, ricognitivo, posteriore e scritto del fiduciario, a monte del quale vi sia un impegno espresso oralmente dalle parti.

4.7. Le Sezioni Unite, dopo aver passato in rassegna le posizioni giurisprudenziali e dottrinarie, inquadrano il patto fiduciario nella figura del mandato senza rappresentanza, aderendo all’indirizzo, inaugurato da Cass., Sez. III, 15 maggio 2014, n. 10633, secondo cui l’accordo fiduciario, anche quando ha ad oggetto beni immobili, non necessita della forma scritta a fini della validità del patto, ben potendo la prescrizione di forma venire soddisfatta dalla dichiarazione unilaterale redatta per iscritto, con cui il fiduciario si impegni a trasferire determinati beni al fiduciante, in attuazione esplicita del medesimo pactum fiduciae.

4.8. Analogamente a quando avviene nel mandato senza rappresentanza, dunque, anche per la validità dal pactum fiduciae prevedente l’obbligo di ritrasferire al fiduciante il bene immobile intestato al fiduciario per averlo questi acquistato da un terzo, non è richiesta la forma scritta ad substantiam, trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio.

4.9. E’ l’accordo concluso verbalmente la fonte dell’obbligo del fiduciario di procedere al successivo trasferimento al fiduciante anche quando il diritto acquistato dal fiduciario per conto del fiduciante abbia natura immobiliare. Se le parti non hanno formalizzato il loro accordo fiduciario in una scrittura, ma lo hanno concluso verbalmente, potrà porsi un problema di prova, non di validità del pactum.

4.10. Nella articolata ricostruzione dell’istituto e delle molteplici forme in cui si estrinseca il pactum fiduciae, le Sezioni Unite osservano che la dimensione pratica del fenomeno fiduciario offre un quadro variegato di accordi fiduciari verbali tra coniugi, conviventi e familiari relativi alla intestazione di immobili acquistati in tutto o in parte con denaro di uno solo di essi, nel quale le parti, per motivi di opportunità, di lealtà e di fiducia reciproca, sono restie a consegnare in un atto scritto il pactum tra di esse intervenuto…. condizionare all’osservanza della forma scritta la validità del patto fiduciario significherebbe praticamente escludere la rilevanza pratica della fiducia in molte ipotesi di fiducia “cum amico”, dato che la formalità del patto finirebbe quasi sempre per incidere sulla dimensione pratica del comportamento, escludendone la fiduciarietà dal punto di vista della morfologia del fenomeno empirico.

4.11. La corte distrettuale ha fatto corretta applicazione dei principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite in tema di prova del patto fiduciario, affermando che non fosse necessaria la forma scritta e, contestualmente, evidenziando l’acquisizione in giudizio della prova dell’accordo restitutorio.

4.12. Come risulta dal testo della sentenza impugnata (pag. 5-6), l’impegno a ritrasferire la proprietà al padre era stata ammessa da C.G. in sede di comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado e risultava anche dal contenuto della transazione del 21.10.2015; nell’atto transattivo, al quale non era stata data esecuzione, l’odierno ricorrente riconosce il diritto di proprietà del padre in relazione all’immobile oggetto del patto fiduciario.

4.13. Partendo dal principio secondo cui non è richiesta la forma scritta per la validità del patto fiduciario avente ad oggetto l’obbligazione del fiduciario di ritrasferire al fiduciante l’immobile dal primo acquistato da un terzo in nome proprio, le dichiarazioni posteriori rese dal fiduciario, con le quali si riconosce la proprietà del bene in capo al fiduciante, pur non costituendo autonoma fonte di obbligazione, hanno effetto confermativo del preesistente rapporto processuale.

4.14. Da tali dichiarazioni non dipende la nascita dell’obbligo del fiduciario di ritrasferire l’immobile al fiduciante, ma l’esonero del fiduciante dall’onere di provare il rapporto fondamentale, che viene presunto iuris tantum. Si verifica, pertanto, un’inversione dell’onere della prova, in quanto, rendendo la dichiarazione, il fiduciario non assume l’obbligazione di ritrasferimento, essendo egli già obbligato in forza del pactum fiduciae, ancorchè stipulato verbalmente ma assume, piuttosto, l’onere di dare l’eventuale prova contraria dell’esistenza, validità, efficacia, esigibilità o non avvenuta estinzione del pactum.

4.15. Non risultando dal testo della sentenza impugnata che sia stata fornita dal fiduciante la prova contraria in ordine all’impegno di trasferire al fiduciante la proprietà dell’immobile oggetto del patto fiduciario, a seguito dell’ammissione contenuta nella comparsa di costituzione e nell’atto di transazione del 21.10.2015, è corretta la decisione della corte territoriale, che ha ritenuto provato il patto fiduciario intercorso tra le parti.

5. Il ricorso, va, pertanto, rigettato.

5.1. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

5.2. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 17 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2020

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