Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15385 del 13/07/2011

Cassazione civile sez. III, 13/07/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 13/07/2011), n.15385

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14144/2009 proposto da:

S.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA TRIONFALE 5697, presso lo studio dell’avvocato BATTISTA

Domenico, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

T.L., REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI S.P.A., G.

F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 674/2008 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

SEZIONE SECONDA CIVILE, emessa il 6/11/2007, depositata il

23/04/2008, R.G.N. 2246/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2011 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 27 aprile 2001 il Tribunale di Bologna condannava G. F. e la sua Compagnia assicuratrice per la r.c.a-Società Reale Mutua s.p.a. al pagamento in solido del risarcimento dei danni in favore di S.A. della somma di L. 112.080.410 e in favore di T.L. della somma di L. 12.588.055, oltre interessi legali dalla decisione a seguito di un incidente stradale avvenuto in (OMISSIS), in cui decedette F. R., sorella e moglie degli attori.

Su gravame principale di costoro, che richiedevano il riconoscimento di una percentuale di colpa superiore a quella già riconosciuta nella misura del 30% dal Tribunale per il G. e incidentale di questi e della Compagnia assicuratrice, il 23 aprile 2008 la Corte di appello di Bologna rigettava l’appello principale e accoglieva l’incidentale, dichiarando non dovuta al S. la somma di Euro 21.889,97 liquidata dal giudice di primo grado a titolo di lucro cessante.

Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione il S., affidandosi a quattro motivi e, come specificato , limitatamente al capo della sentenza di appello con il quale si è visto negare il risarcimento del danno da lucro cessante.

Non risulta che abbiano svolto attività difensiva tutti gli altri intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.-Osserva il Collegio che il punto centrale della questione sottoposta all’esame è se per vedersi riconosciuto il risarcimento da lucro cessante a seguito del decesso per fatto illecito, nella specie, della propria moglie sia necessario fornire da parte del richiedente la prova del suo reddito o che prima del sinistro egli fruisse di un contributo economico da parte della moglie per il menage domestico.

Di ciò esplicitamente il primo motivo, ma di esso si continua a parlare negli altri motivi, per cui, in buona sostanza si può ritenere che il presente ricorso contenga una unica censura.

Il giudice dell’appello, infatti, ha ritenuto che il S. non avesse provato nè l’uno nè l’altro.

2.-Al riguardo, assume il ricorrente che in virtù dell’art. 143 c.c., comma 2, che sancisce l’obbligo di ambedue i coniugi di concorrere al soddisfacimento dei bisogni della famiglia ognuno in relazione alle proprie sostanze ed alle proprie capacità, l’accoglimento della domanda risarcitoria non sia subordinata alla prova da parte del marito circa le proprie capacità economiche, da cui si possa presumere l’esistenza di un contributo economico della moglie nelle spese della vita familiare.

La moglie, infatti, era titolare di proprio reddito da lavoro, quale dipendente INPS e la prova della sussistenza in concreto del suo contributo alle spese della famiglia sarebbe da ritenersi presuntiva (artt. 2727 e 2729 c.c.) e desumibile dalla sussistenza del vincolo coniugale e dal godimento di propri redditi di lavoro (secondo motivo).

Pertanto, non sarebbe rilevante la circostanza che egli non avesse fornito la prova dei propri redditi (terzo motivo sotto il profilo della insufficiente motivazione – art. 360 c.p.c., n. 5), che viene riproposto nel quarto motivo, sotto il profilo della insufficiente motivazione in ordine al fatto controverso e decisivo circa gli effetti pecuniari derivanti dalla scomparsa della moglie.

Lamenta, infatti, il ricorrente che il giudice dell’appello erroneamente avrebbe escluso il lucro cessante per le perdute contribuzioni, dovendosi, invece, presumere che la F. le effettuasse, in quanto comportamento normale nella vita coniugale, in linea, peraltro, con gli obblighi di legge.

3.-La articolata doglianza va disattesa.

Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante esige la prova anche presuntiva dell’esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità l’esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile (da ultimo Cass. n. 11353/10), per cui nel caso di richiesta di risarcimento del danno da lucro cessante per morte da fatto illecito di un coniuge, il coniuge superstite, che richieda tale risarcimento se non è tenuto a fornire la prova rigorosa di uno stabile contributo economico apportato in vita da parte del defunto coniuge, tuttavia non è esonerato dall’indicare al giudice alcuni elementi da cui possa, con ragionevole presunzione dedursi che, a causa della morte del coniuge, il coniuge superstite abbia perso prestazioni e vantaggi economici legati all’esistenza in vita della vittima.

Nel caso in esame il ricorrente, in sede di merito, non ha mai dedotto nè la non autosufficienza del suo reddito nè ha allegato e/o provato un minimo elemento anche indiziario, ma certo ed oggettivo, che consentisse al giudice di individuare una presunzione di contribuzione al menage familiare, sia sotto forma di apporto economico alle spese della famiglia sia di comportamento da parte del coniuge deceduto tale da giustificare il lucro cessante.

Peraltro, con l’inciso “non ha fornito alcuna prova del suo reddito” il giudice dell’appello ha inteso solo sottolineare che mancava agli atti la prova che il reddito del ricorrente fosse tale da dover essere arricchito dal reddito autonomo della defunta moglie e non già che egli dovesse provare la esistenza del reddito.

In altri termini, dall’art. 143 c.c., comma 2, deriva solo una presunzione che deve essere quanto meno allegata con indizi oggettivi e certi, non certo un automatismo, offerto dal solo dato dell’esistenza del vincolo, come nell’attuale ricorso insiste il ricorrente, e dall’autonomia di reddito dell’altro coniuge.

Nè a tale interpretazione osta l’orientamento di cui a Cass. n. 2318/07, in quanto in essa questa Corte ebbe a stabilire solo che non occorreva una prova rigorosa e precisava che nel caso di cui si trattava il coniuge superstite (il marito), contrariamente a quanto ritenuto dal giudice del merito, aveva dimostrato l’aiuto che la moglie defunta gli arrecava nel quotidiano, coadiuvandolo nelle faccende familiari e nei lavori domestici e che aveva sostenuto spese per esigenze di carattere domestico ed assistenziale, come confermato dai testi escussi.

Alla luce delle esposte argomentazioni il ricorso va respinto, ma nulla va disposto per le spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla dispone per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA