Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15385 del 03/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 03/06/2021, (ud. 11/11/2020, dep. 03/06/2021), n.15385

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13981/2013 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

VANCO s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore

rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. Mary

Moramarco e con domicilio eletto presso il difensore in Roma, via

del Banco di Santo Spirito n. 42;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

n. 58/10/12 depositata il 16/04/2012, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale

dell’11/11/2020 udita la relazione del consigliere Roberto Succio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza impugnata la CTR del Lazio respingeva l’appello dell’Ufficio e pertanto confermava la pronuncia del giudice di primo grado, con ciò annullando la cartella impugnata, per iva e altri tributi 2002;

– ricorre a questa Corte l’Amministrazione Finanziaria con atto affidato a due motivi; il contribuente resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, e del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR capitolina erroneamente ritenuto insussistente la violazione sanzionata in quanto la compensazione operata dal contribuente sarebbe effettivamente avvenuta per mezzo dell’utilizzo di un credito iva dell’esercizio precedente, costituendo quindi sia la mancata esposizione della compensazione in dichiarazione sia la mancata presentazione da parte del contribuente del mod. f24 con saldo a zero meri errori formali;

– il secondo motivo censura la sentenza gravata per motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la CTR mancato di esprimere il fondamentale iter logico che l’ha condotta a respingere le doglianze di cui all’appello dell’Ufficio limitandosi, con affermazione apodittica, a ribadire che l’Ufficio avrebbe sanzionato con l’iscrizione a ruolo meri errori formali;

– i motivi possono esaminarsi congiuntamente, e sono entrambi inammissibili;

– quanto al primo profilo di censura, osserva la Corte come la CTR abbia invero accertato in fatto, con statuizione non più censurabile in questa sede, come dall’esame della documentazione del contribuente, non oggetto sul punto di contestazioni da parte dell’Ufficio, “risulta che tale debito è stato compensato con crediti in parte derivanti dal mese precedente (per Euro 212.867,57) e in parte derivanti dall’anno precedente (Euro 407.146,28)”, per cui “la compensazione…si è senza dubbio realizzata”;

– invero, la ricostruzione fattuale dell’Ufficio svolta in ricorso è anche fuorviante, dal momento che tende a porre in relazione importi oggetto di compensazione c.d. “verticale” (dovuti in forza di tributi identici, vale a dire IVA con IVA, ad esempio) con importi oggetto di compensazione c.d. “orizzontale” (dovuti in forza di tributi diversi, vale a dire IRPEG o IRES con IVA, ad esempio); gli stessi sono evidenziati, quando lo sono, in righi diversi dei modelli dichiarativi, e pertanto l’errata qualificazione di un importo appartenente al primo meccanismo di compensazione come appartenente al secondo meccanismo provoca una erronea lettura delle risultanze delle operazioni di compensazione;

– sotto questo profilo, la CTR ha in fatto operato una corretta ricostruzione delle operazioni di compensazione esaminando anche i libri contabili (“dichiarazioni e libri iva”, pag. 3 primo capoverso della parte dedicata ai motivi della decisione) che, come chiaramente esposto in controricorso, ha preso le mosse dalla compensazione verticale in sede di liquidazione del dicembre 2003 di parte del credito iva del periodo d’imposta precedente; ovviamente, trattandosi di compensazione verticale, tal operazione non è stata esposta nel rigo VL22 dedicato alle compensazioni orizzontali;

– e altrettanto correttamente, come è evidente, l’operazione in parola non è stata evidenziata dalla presentazione di una delega di pagamento modello F24 con saldo zero, che è richiesta unicamente per le operazioni di compensazione orizzontali;

– inoltre, proprio da quanto trascritto in ricorso si evince come per l’anno 2002 il credito Iva ammontasse a Euro 407.151 (rigo VL8); tal importo è stato utilizzato in compensazione con ciò riducendosi il credito iva annuale dell’anno precedente ammontante a Euro 2.413.697,00 (rigo VL26); inoltre, il credito appena citato è stato anche ulteriormente ridotto di Euro 51.396,00 derivanti da altre compensazioni (rigo VL22), e si è rideterminato così in Euro 1.955.150,00 (rigo VL27);

– la stessa lettura del modello dichiarativo, quindi, sconfessa la tesi erariale e supporta la difesa del contribuente; l’accertamento di fatto della CTR in ordine alla verifica della sussistenza del credito come derivante dalle scritture contabili completa la ricostruzione in ordine alla regolarità sia della realizzazione sia della dichiarazione delle operazioni di compensazione;

– riguardo il secondo profilo, poi, la censura dell’Agenzia delle Entrate si configura come denuncia di vizio motivazionale; poichè la sentenza gravata è stata depositata in data successiva all’11 settembre 2012 trova applicazione quanto ai motivi di ricorso e ai vizi deducibili per cassazione, il nuovo testo dell’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. (come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, cosiddetto “Decreto Sviluppo”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012, n. 147, convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11-082012);

– tal disposizione, applicabile per l’appunto alle sentenze pubblicata a partire dall’11 settembre 2012, quindi anche alla pronuncia qui gravata, consente di adire la Suprema Corte per “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”;

– conseguentemente, poichè formulata con riferimento al previgente testo del n. 5 di cui sopra, la censura avente per oggetto il difetto di motivazione non è consentita va dichiarata inammissibile;

– in ogni caso, diversamente da quanto sostenuto in ricorso il giudice dell’appello ha invero comunque adeguatamente esposto le ragioni e la logica che l’ha condotto a decisione;

– pertanto, il ricorso è integralmente rigettato;

– le spese sono regolate della soccombenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; liquida le spese in Euro 6.000 oltre al 15% per spese generali, CPA ed iva di legge.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

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