Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15384 del 26/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 26/07/2016, (ud. 20/05/2016, dep. 26/07/2016), n.15384

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22003-2014 proposto da:

SILA S.R.L., in persona del Rag. C.M. nella qualità di

legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TASSO

39, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO ARGIOLAS, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIANFRANCO POMI giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA

CANCELLERIA 85, presso lo studio dell’avvocato ELVIRA MELFI (studio

Avv. IOCULARI), rappresentato e difeso dall’avvocato SEBASTIANO LI

ROSI giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 313/2014 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 15/05/2014, R.G.N. 186/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/05/2016 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

udito l’Avvocato SEBASTIANO LI ROSI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità o, in

subordine, per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – C.A. convenne in giudizio la Società Industria Laterizi e Affini (S.I.L.A.) S.p.A. per ottenere una pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c. che producesse il trasferimento, in suo favore, di alcuni beni immobili e per sentire condannare la convenuta al pagamento della somma di Lire 439.455.819, oltre accessori.

A fondamento delle azionate pretese l’attore dedusse: che, con scrittura privata del 23 ottobre 1980, aveva concluso con la S.I.L.A. un contratto avente ad oggetto la promessa di reciproche cessioni di terreni siti nel comune di (OMISSIS) (da parte della società: i terreni distinti in catasto al F.4 mappali 30, 485, 486, 190, 194, 195 e 31; da parte di esso C.: i terreni indicati al F 3 con i mappali 149, 463, 253, 252, 255, 466, 467, 256 e F.4 mapp. 33); che, con successiva scrittura inter partes del 16 maggio 1984, confermati gli obblighi precedentemente assunti che non avevano avuto esecuzione, la S.I.L.A. si obbligava al trasferimento in capo ad esso attore dei terreni pattuiti non soggetti a procedura di esproprio (annunciata sul Bollettino Ufficiale Regione Autonoma della Sardegna nel novembre 1983) e, per quelli espropriati, al trasferimento della relativa indennità corrisposta dall’Amministrazione procedente.

1.1. – L’adito Tribunale di Cagliari, con sentenza del febbraio 2011, accolse la domanda del C. e pronunciò sentenza costitutiva idonea a trasferire in capo all’attore la proprietà dei terreni, di cui era titolare la S.I.L.A. S.p.A., distinti in catasto al F.4 mappali 1523 (ex 31), 485, 486, 190, 1538 (ex 194), 1540 (ex 194) e 1543 (ex 195).

A tal riguardo, il giudice di primo grado ritenne che il mancato trasferimento, da parte dell’attore in favore della società convenuta, del solo terreno indicato al F. 3 mappale 466 non costituisse grave inadempimento, tale da comportare la risoluzione del contratto, avendo questi adempiuto “quasi totalmente” agli obblighi assunti.

Il medesimo Tribunale condannò, poi, la S.I.L.A. al pagamento in favore del C. della somma di Euro 187.163,29, quale saldo della compensazione tra l’importo pari ad Euro 226.981,68 – spettante all’attore a titolo di indennità di esproprio e di occupazione dei terreni che la S.I.L.A. avrebbe dovuto trasferirgli e che, nelle more, erano stati espropriati o irreversibilmente trasformati – e la somma di euro 38.818,59, per le spese effettivamente sostenute dalla società per bolli e registrazione.

La S.I.L.A. S.p.A. fu, altresì, gravata del pagamento delle spese del grado.

2. – Avverso tale decisione proponevano impugnazione sia C.A., in via principale, che la S.I.L.A. S.p.A., in via incidentale; la Corte di appello di Cagliari, con sentenza resa pubblica il 15 maggio 2014, accoglieva in parte il gravame incidentale e integralmente quello principale.

2.1. – Segnatamente, la Corte accoglieva solo parzialmente la doglianza della S.I.L.A. S.p.A. sul disposto trasferimento, ex art. 2932 c.c., dei terreni di sua proprietà in favore del C., senza che questi avesse integralmente adempiuto agli obblighi assunti e, in particolare, al trasferimento, in favore di essa società, del terreno distinto al F. 3 mappale 466.

A tal riguardo, il giudice di secondo grado precisava che il C. fosse comunque tenuto, in forza delle obbligazioni assunte, ad effettuare il trasferimento (“al più presto possibile”) del terreno indicato al F. 3 mappale 466 e – poichè lo stesso attore, in corso di giudizio, aveva effettuato offerta di adempimento – l’azione di esecuzione in forma specifica, ex art. 2932 c.c., doveva trovare seguito, con ordine di trasferimento in capo al C. dei terreni di proprietà della società convenuta distinti in catasto al F.4 mappali 1523 (ex 31), 485, 486, 190, 1538 (ex 194), 1540 (ex 194) e 1543 (ex 195), ma “condizionatamente al trasferimento in favore SILA Società Industria Laterizi S.p.A. della proprietà del terreno distinto al mappale 466 foglio 3 sito nel Comune di (OMISSIS)”.

In siffatto contesto, la Corte territoriale escludeva, peraltro, che gli ulteriori obblighi, dei quali la S.I.L.A. S.p.A. lamentava l’inadempimento da parte del C. (ossia: la realizzazione di una strada della larghezza di mt. 8; la costituzione di una servitù di passaggio; la realizzazione di opere occorrente per consentire ilo deflusso delle acque meteoriche), fossero “in correlazione sinallagmatica con la prestazione della SILA spa” e, in ogni caso, si trattava di obbligazioni accessorie, non rilevanti ai fini dell’operatività del meccanismo di trasferimento ai sensi dell’art. 2932 c.c. 2.2. – Il giudice di appello rigettava, poi, il gravame incidentale relativamente alla richiesta di detrazione, dalle indennità ricevute dalla P.A. e dovute al C., delle spese sostenute nel procedimento contro il Ministero delle Finanze e di altri esborsi sopportati.

Sicchè, in accoglimento dell’impugnazione principale (vertente, tra l’altro, sulla erronea compensazione della somma dovutagli a titolo di indennità di espropriazione con il supposto credito vantato dalla S.I.L.A. a titolo di detrazioni fiscali e sull’omessa rifusione delle spese della consulenza tecnica d’ufficio) – la medesima S.I.L.A. S.p.A. era condannata al pagamento dell’integrale somma di Euro 226.981,68, con gli interessi legali dalla data della domanda al saldo, oltre alla rifusione dei due terzi delle spese processuali di primo grado (comprese quelle di c.t.u.) e secondo grado, con compensazione del restante terzo.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre la SILA s.r.l. (già S.I.L.A. Società Industria Laterizi e Affini S.p.A.) sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso C.A..

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Con il primo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2932 c.c..

La Corte d’appello avrebbe solo in parte applicato correttamente l’art. 2932 c.c. e cioè là dove ha subordinato il trasferimento dalla S.I.L.A. in capo al C. dei terreni, siti nel Comune di (OMISSIS), indicati in catasto al F.4 mappali 1523 (ex 31), 485, 486, 190, 1538 (ex 194), 1540 (ex 194), 1543 (ex 195) al trasferimento, in favore della stessa S.I.L.A., della proprietà del terreno distinto al F. 3 mappale 466 (il quale, peraltro, rivestiva importanza fondamentale per la società al fine del migliore sfruttamento edilizio dei terreni già acquisiti).

Il giudice del gravame avrebbe, però, errato a non assoggettare alla medesima condizione sospensiva anche il pagamento del capitale relativo all’indennità di esproprio e di occupazione, che, al pari del trasferimento del terreno di cui al mappale 466, costituiva adempimento facente parte del complesso di obblighi globalmente intesi.

1.1. – Il motivo è inammissibile.

Con esso, infatti, si introduce in questa sede di legittimità la questione relativa al mancato condizionamento, ai fini della pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c. resa dal giudice del merito, del trasferimento dei terreni di proprietà della S.I.L.A. al C. non soltanto al trasferimento, da quest’ultimo alla anzidetta società, del terreno distinto dal mappale 466, ma anche dell’indennità di espropriazione e di occupazione ricevuta dalla medesima S.I.L.A. S.p.A., a seguito di procedura ablativo attivata nei suoi confronti, e dovuta al C. in base agli accordi inter partes, in luogo del trasferimento stesso dei terreni oggetto di espropriazione.

Tuttavia, una siffatta questione, alla stregua di quanto emerge dalla sentenza impugnata (cfr. anche sintesi al 2.1. del “Ritenuto in fatto” che precede), non risulta affatto esser stata oggetto di prospettazione nel corso del giudizio di merito e, segnatamente, di quello di appello.

Sicchè, deve trovare applicazione il consolidato orientamento di questa Corte, per cui i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in Cassazione questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito e non rilevabili di ufficio (tra le altre, Casa. 26 marzo 2012, n. 4787).

Peraltro, va osservato che, seppure, in ipotesi, la questione anzidetta fosse stata, invece, effettivamente prospettata nella fase di merito, posto che (come detto) tanto non risulta dalla sentenza impugnata, il ricorrente avrebbe dovuto, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, indicare – ma ciò non è affatto avvenuto in quale atto processuale e in quali termini la questione stessa era stata avanzata in primo grado, precisando, poi, quale fosse stata al riguardo la relativa decisione e, ancora, quali le critiche specifiche ad essa rivolte con l’impugnazione (cfr. in motivazione, Cass., sez. un., 6 marzo 2009, n. 5456).

Del resto, le rilevate carenze strutturali che affliggono il motivo si palesano, nella specie, ancor più significative e concludenti proprio a fronte della specifica decisione assunta dal giudice di appello, avendo questi posto in rilievo (segnatamente, nello scrutinio congiunto dei primi due motivi di gravame: cfr. ancora sintesi al par. 2.1. sopra richiamato) che tra gli obblighi ulteriori (rispetto a quello del trasferimento del terreno di cui al mappale 466) cui era tenuto il C. – e dei quali la S.I.L.A. lamentava l’inadempimento – non era ricompreso quello del pagamento dell’indennità di espropriazione/occupazione, il quale obbligo, del resto (come emerge ancora dalla sentenza impugnata), nasceva da accordi inter partes aventi ad oggetto i terreni “nelle more espropriati o irreversibilmente trasformati”, e non già quei terreni oggetto della sentenza ex art. 2932 c.c. Nè le anzidette carenze del ricorso possono essere emendate in base alle osservazioni contenute nella memoria ex art. 378 c.p.c., giacchè – a prescindere dalla circostanza che anch’esse, in ogni caso, rimangono ad un livello di inammissibile genericità, alludendo a censure basate sull’esistenza di obblighi non integralmente adempiuti dal C., ma, ancora una volta, non indicando il contenuto proprio di siffatti obblighi come specificamente veicolato nei giudizi di merito (là dove, si ribadisce, la sentenza di appello non include tra essi quello della corresponsione dell’indennità di esproprio) detta memoria, per giurisprudenza costante, ha soltanto una funzione illustrativa (e non integrativa o correttiva) delle ragioni già compiutamente fatte valere con il ricorso.

2. – Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2932, 1218 e 1219 c.c. La Corte territoriale avrebbe errato a condannare la S.I.L.A. al pagamento, in favore del C., della somma indicata al capo b) del dispositivo (quella di Euro 226.981,68) “con gli interessi legali dalla domanda al saldo”, non potendo gli interessi decorrere se non dal momento in cui il credito diviene esigibile e, dunque, dalla scadenza del debito, ciò che avverrà “soltanto se e quando il C. offrirà alla SILA di trasferirle il terreno di cui al mapp. 466 F.3 di (OMISSIS)”.

2.1. – Il motivo è inammissibile.

Esso non soltanto sconta il medesimo vizio di genericità rilevato in sede di scrutinio del motivo che precede, ma, ancor prima, si palesa come espressione di un’impugnazione ormai privata (in via sopravvenuta) del supporto del necessario interesse, essendosi formato il giudicato all’esito dell’esame del primo motivo – sulla debenza da parte della società S.I.L.A., in favore del C., dell’indennità di esproprio nella misura di Euro 226.981,68, con conseguente obbligazione anche per gli interessi legali afferenti al predetto capitale; obbligazione, quest’ultima, non messa in discussione ex se, ma solo ed esclusivamente in quanto accessorio di un capitale che si assumeva come non dovuto.

3. – Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c..

La Corte territoriale non avrebbe potuto porre, neppure parzialmente, a carico di essa attuale ricorrente le spese di perizia e quelle dei giudizi di primo e di secondo grado, se non a partire dall’avvenuto trasferimento del C. in favore della medesima S.I.L.A. del terreno cui è stata sospensivamente condizionata l’operatività degli altri trasferimenti.

3.1. – Il motivo non può trovare accoglimento.

Il giudice di appello ha individuato – alla stregua del potere discrezionale ad essa conferito e plausibilmente esercitato (e, in ogni caso, neppure censurato in questa sede sotto tale specifico profilo) – la parte parzialmente soccombente nella società S.I.L.A., sulla quale ha fatto gravare i due terzi delle spese (ivi comprese quelle di c.t.u.) di entrambi di merito.

Sicchè, la Corte territoriale, in armonia con gli artt. 91 e 92 c.p.c., ha operato la dovuta regolamentazione delle spese processuali all’esito della lite e (come da costante insegnamento di questa Corte) proprio in ragione di esso, là dove risultano, quindi, fuori quadro le doglianze della ricorrente, che sembrano postulare un’estensione (invero, all’evidenza insussistente) della disciplina dell’art. 2932 c.c. anche in riferimento alla decisione sulle spese processuali.

4. – Il ricorso va, pertanto, rigettato e la società ricorrente condannata, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in conformità ai parametri introdotti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

PQM

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore del controricorrente, in complessivi Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 20 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA