Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15384 del 20/07/2020

Cassazione civile sez. II, 20/07/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 20/07/2020), n.15384

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22248/2015 proposto da:

OFFICINA MECCANICA DI A.F. E A.V. SNC, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, V.LE EUROPA 331, presso lo studio dell’avvocato

LAURA SCORCUCCHI, rappresentata e difesa dall’avvocato NICOLA MINI;

– ricorrente –

contro

C.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE SANTO,

2, presso lo studio dell’avvocato SIMONA CARLONI, rappresentata e

difesa dall’avvocato ALESSANDRO GRIFONI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 275/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 12/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/11/2019 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. C.E. citò in giudizio innanzi al Tribunale di Siena l’Officina Meccanica di A.F. ed A.V. per chiedere il risarcimento dei danni subiti alla sua autovettura a causa di lavori di riparazione che non erano stati svolti a regola d’arte; espose che la causa e l’entità dei danni erano stati determinati dal consulente tecnico in sede di ATP.

1.1. Si costituì l’Officina Meccanica di A.F. ed A.V. ed eccepì in via preliminare la nullità della CTU, sostenendo che le operazioni peritali non si erano svolte alla presenza del proprio CTP in quanto ad esse aveva partecipato solo la parte, F.A., limitando peraltro la sua presenza nelle date del 29.11.2007 e dell’8.12.20071 ma non in quelle successive (18.12.2007 e 9.1.2008)

1.2. Il Tribunale di Siena accolse la domanda.

1.3. Propose appello l’Officina Meccanica di A.F. ed A.V., deducendo la nullità della CTU per omessa convocazione del CTP alle operazioni peritali.

1.4. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 12.2.2015, rigettò l’appello.

1.5. Ritenne che il CTP fosse stato avvisato della data di inizio delle operazioni peritali e che fosse, pertanto, suo onere informarsi della prosecuzione delle stesse. Inoltre era stato il F., legale rappresentante della società, ad aver comunicato che non intendeva presenziare alle riunioni successive del 18.12.2007 e 9.1.2008, perchè finalizzate alla quantificazione dei danni.

2.Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Officina Meccanica di A.F. ed A.V. sulla base di un unico motivo.

2.1. Ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale condizionato C.E., che, in prossimità dell’udienza, ha depositato memorie illustrative.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per non avere la corte di merito dichiarato la nullità della CTU, svolta in sede di ATP, per omesso avviso al consulente tecnico di parte delle operazioni peritali.

2. Il motivo non è fondato.

2.1. Va in primo luogo evidenziato che, dall’esame degli atti processuali, consentito al collegio in quanto la censura verte su una violazione di carattere processuale, risulta che l’eccezione di nullità della CTU svolta in sede di ATP che è una nullità relativa- è stata tempestivamente sollevata, da parte dell’Officina Meccanica, nella comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado ed è stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni.

2.3. Non sussiste, pertanto, nessun profilo di inammissibilità dell’eccezione, confusamente dedotto dal controricorrente a pag. 4 del controricorso, in quanto l’eccezione di nullità è stata svolta nella prima istanza o difesa successiva al suo insorgere, ovvero a seguito della richiesta di risarcimento dei danni da parte dell’attrice, basata sulle risultanze della CTU (Cassazione civile sez. II, 07/07/2006, n. 15436; Cassazione civile sez. III, 21/08/2018, n. 20829).

2.4. Essa è, poi, stata ritualmente riproposta in sede di precisazione delle conclusioni e con l’atto d’appello, sicchè non si è determinata nessuna sanatoria della nullità.

2.5. Come affermato da questa Corte, infatti, la nullità della consulenza tecnica, derivante dalla mancata comunicazione alle parti della data di inizio o di proseguimento delle operazioni peritali, ha carattere relativo e – in quanto tale – non solo deve essere eccepita nella prima udienza, istanza o difesa successiva al deposito della relazione – rimanendo altrimenti sanata ai sensi dell’art. 157 c.p.c., comma 2 – ma qualora detta eccezioni venga disattesa, l’interessato ha l’onere di riproporla in sede di precisazione delle conclusioni e nei successivi atti di impugnazione, dovendosi, altrimenti, ritenere rinunciata (ex multis Cassazione civile sez. III, 11/06/2014, n. 13230)

2.5. Passando all’esame dell’eccezione, rileva il collegio che nel verbale di conferimento di incarico al CTU, alla presenza delle parti e dei loro CTP, venne dato avviso della data di inizio delle operazioni.

2.6. Questa Corte ha affermato, con orientamento consolidato al quale il collegio intende dare continuità che, in tema di consulenza tecnica d’ufficio, ai sensi dell’art. 194 c.p.c., comma 2 e art. 90 disp. att. c.p.c., comma 1, alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali; tale obbligo non è esteso alle indagini o riunioni successive, incombendo alle parti l’onere di informarsi con diligenza sullo svolgimento dell’attività peritale e sul suo sviluppo per potervi partecipare. In ogni caso, l’omissione della comunicazione della data, ora e luogo delle operazioni peritali, non è, di per sè, ragione di nullità della consulenza stessa, che si realizza soltanto quando, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, ne sia derivato un pregiudizio del diritto di difesa per non essere state le parti poste in grado di intervenire alle operazioni, il quale non ricorre qualora risulti che le parti, con avviso anche verbale o in qualsiasi altro modo, siano state egualmente in grado di assistere all’indagine o di esplicare in essa le attività ritenute convenienti (Cassazione civile sez. I, 15/07/2016, n. 14532; Cassazione civile sez. I, 07/04/2006, n. 8227).

2.7. Nella specie, una volta comunicato alle parti, in sede di conferimento di incarico, la data, il luogo e l’inizio delle operazioni peritali, era onere del consulente tecnico di parte informarsi delle date degli incontri successivi.

2.8. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

3. Va dichiarato assorbito il ricorso incidentale in quanto condizionato all’accoglimento del ricorso principale.

4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

5. Ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 21 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2020

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