Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15383 del 13/07/2011

Cassazione civile sez. III, 13/07/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 13/07/2011), n.15383

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13795/2009 proposto da:

B.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE CARSO 23, presso lo studio dell’avvocato SALERNI Arturo,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DAMIZIA MARIA

ROSARIA giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE CAMPAGNANO DI ROMA (OMISSIS) in persona del Sindaco p.t.

Ing. M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FLAMINIA 357, presso lo studio dell’avvocato MENNELLA Luciano, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

CONDOMINIO VIA (OMISSIS), R.

C., + ALTRI OMESSI

;

– intimati –

sul ricorso 14138-2009 proposto da:

CONDOMINIO VIA (OMISSIS) (OMISSIS)

in persona dell’amministratore p.t. Sig.ra Rag. I.L.,

elettivamente domiciliato in ROMA, V. BLUMENSTIHL 55, presso lo

studio dell’avvocato BINDOCCI CATERINA, che lo rappresenta e difende

giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

COMUNE CAMPAGNANO DI ROMA (OMISSIS) in persona del Sindaco p.t.

Ing. M.F. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FLAMINIA 357, presso lo studio dell’avvocato MENNELLA LUCIANO, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;

B.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE CARSO 23, presso lo studio dell’avvocato SALERNI ARTURO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DAMIZIA MARIA

ROSARIA giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

R.R., + ALTRI OMESSI

;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1686/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Sezione Prima Civile, emessa l’H/3/2008, depositata il 21/04/2008,

R.G.N. 1555 e 1906/2001;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

25/05/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI CARLEO;

udito l’Avvocato MARIA ROSARIA DAMIZIA;

udito l’Avvocato LUCIANO MENNELLA;

udito l’Avvocato CATERINA BINDOCCI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 17 e 18 novembre 1994 B. L. ed D.F.A. convenivano in giudizio il Condominio di via (OMISSIS) ed il Ministero per i beni culturali ed ambientali-Soprintendenza Archeologica per l’Etruria meridionale esponendo di essere, rispettivamente, conduttori di due unità abitative, di proprietà del Comune di Campagnano nonchè, il solo B., di un locale adibito ad attività commerciale situato al piano terreno del medesimo edificio. Aggiungevano che in data 1 ottobre 1994 si era verificata la rottura di una conduttura d’acqua sottostante l’edificio di proprietà del condominio convenuto con la fuoriuscita di un’ingente quantità d’acqua che, dopo aver abbattuto un muro fatto eseguire dalla Soprintendenza Archeologica a tutela dei reperti rinvenuti nel corso della costruzione del complesso condominiale, aveva invaso i locali condotti in locazione da essi attori, provocando danni rilevanti. Nel corso del giudizio si costituivano sia il Ministero per i beni culturali, deducendo la propria estraneità ai fatti, sia numerosi condomini del condominio di via Cassia (quali S.L., + ALTRI OMESSI ), i quali chiamavano in causa, per essere manlevati, il Comune di Campagnano e la SRI Ro.Cos deducendo che la conduttura d’acqua in questione era di proprietà del Comune e che la responsabilità dell’accaduto andava attribuita alla società chiamata, sia il Condominio stesso che aderiva alle difese svolte dai condomini. Intervenivano altresì altri condomini (quali G.P., + ALTRI OMESSI ), chiedendo di essere garantiti dalla ditta Roberto Maraschi che aveva eseguito riparazioni della conduttura oltre che dalla srl Ro.Cos e dal Comune di Campagnano. Quest’ultimo nel costituirsi in giudizio sosteneva che la rottura della conduttura era da addebitarsi ai danneggiamenti provocati dalla Srl Ro.Cos nel corso della costruzione del fabbricato condominiale. In esito al giudizio, il Tribunale adito dichiarava la concorrente responsabilità della Ro.Cos per il 50%, del Condominio per il 40% e del Comune per il residuo 10%; condannava il Condominio all’esecuzione dei lavori necessari al ripristino dei locali danneggiati ed alla eliminazione delle cause dell’evento con facoltà di rivalersi nei confronti degli altri due responsabili; condannava lo stesso condominio al pagamento di determinate somme a favore degli attori nonchè il Comune e la Ro.Cos al relativo rimborso delle somme corrisposte; rigettava la domanda nei confronti del Ministero.

Avverso tale decisione proponevano appello con atto del 13 marzo 2001 il Condominio nonchè i condomini S., + ALTRI OMESSI ; con atto del 22 marzo 2001 l’attore B.. Si costituiva il Comune di Campagnano, proponendo appello incidentale, nonchè i condomini G., + ALTRI OMESSI . Dopo la riunione dei due giudizi, la Corte di Appello di Roma, con sentenza depositata in data 21 aprile 2008, dichiarava la nullità della costituzione dei vari condomini, con conseguente inammissibilità dei gravami dagli stessi proposti; rigettava le impugnazioni proposte dal B., dal Condominio ed in via incidentale dal Comune; in accoglimento dell’istanza di correzione dell’errore materiale, determinava nell’importo di Euro 357.207,40 la somma spettante al B..

Avverso la detta sentenza il B. ed il Condominio hanno quindi proposto ricorso per cassazione, rispettivamente articolati in otto ed in due motivi, resistendo, ciascuno, con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, deve rilevarsi che in questa medesima udienza sono stati fissati il giudizio recante il n. 13795/09 R.G. ed il giudizio recante il n. 14138/09 R.G., relativi, il primo, al ricorso proposto dal B., il secondo, al ricorso proposto dal Condominio di via (OMISSIS), entrambi avverso la medesima sentenza della Corte di Appello di Roma, contrassegnata dal n. 1686/08 depositata in data 21 aprile 2008.

Ciò posto, ritenuto che la riunione dei procedimenti relativi alla stessa causa può essere disposta d’ufficio anche nel corso del giudizio di legittimità, atteso che essa risponde alle stesse esigenze di ordine pubblico processuale (inammissibilità di duplicità di giudicati) in base alle quali la litispendenza può essere dichiarata in ogni stato e grado del processo e, quindi, anche in cassazione (Cass. n. 10653/99, n. 7966/06, n. 3130/07, Sez. Un. 982/79), deve disporsi la riunione dei due suindicati giudizi.

Sempre in via preliminare, deve quindi soffermarsi l’attenzione su una questione di rito, posta dal B. nel controricorso avverso il ricorso proposto dal Condominio di via (OMISSIS), quando, dopo aver dedotto di non aver potuto notificare il proprio ricorso al Condominio di via (OMISSIS), a causa del trasferimento del suo procuratore domiciliatario in appello, ha chiesto di essere autorizzato ad un’ulteriore notifica del ricorso, al fine di consentire alla propria controparte di difendersi anche nell’altro procedimento.

L’istanza del B. appare improntata ad un formalismo eccessivo che non merita di essere condiviso. Se è vero infatti che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il provvedimento di riunione lascia immutata l’autonomia dei singoli giudizi e delle posizioni delle partì in ciascuno di essi, con la conseguenza che gli atti e le statuizioni riferiti ad un processo non si ripercuotono nell’ambito dell’altro processo solo perchè questo sia stato riunito al primo (ex multis Cass. 19652/04, 13348/04, 5595/03), è altrettanto vero che la portata del principio, fondato sull’autonomia dei giudizi riuniti, è stata già attenuata da questa Corte, nel caso della riunione di due procedimenti riguardanti lo stesso oggetto (così come nella specie) quando è stato ad es. statuito che le prove raccolte in uno dei giudizi riuniti sono automaticamente utilizzabili nell’altro, essendo sufficiente, affinchè il giudice possa esaminarle e trarne elementi per il suo convincimento, che esse siano state legittimamente raccolte in contraddittorio e discusse fra le parti (Cass. 15189/01). Ed invero, in tali ipotesi, rileva con carattere assolutamente determinante la circostanza che l’attività difensiva di ciascuna delle parti in causa non abbia sofferto il minimo vulnus e si sia potuta svolgere liberamente su tutti i temi della controversia, non potendo darsi ingresso in senso contrario ad una dispersiva duplicazione degli oneri posti a carico delle parti che determinerebbe soltanto un inutile aggravio dell’attività difensiva. Tale interpretazione appare, peraltro, strettamente in linea con i principi della ragionevole durata del processo e dell’effettività della tutela giurisdizionale, mirando, nel medesimo tempo, ad evitare una dispersione di energie processuali ed a ridurre i tempi di durata del giudizio.

Passando all’esame del ricorso, proposto dal B., sempre in via preliminare, deve rilevarsi che il primo, secondo, quinto, sesto e settimo motivo di impugnazione, pur essendo stati articolati sia sotto il profilo di violazione di legge sia sotto il profilo del vizio motivazionale, sono stati accompagnati dal solo quesito di diritto. Deve pertanto rilevarsi l’inammissibilità dei profili, attinenti al vizio motivazionale, non accompagnati, in nessuno dei motivi, dal prescritto momento di sintesi, (omologo del quesito di diritto), volto a circoscriverne puntualmente i limiti, oltre a richiedere sia l’indicazione del fatto controverso, riguardo al quale si assuma l’omissione, la contraddittorietà o l’insufficienza della motivazione sia l’indicazione delle ragioni per cui la motivazione sarebbe inidonea a sorreggere la decisione (Cass. ord. n. 16002/2007, n. 4309/2008 e n. 4311/2008). E ciò, alla luce dell’orientamento di questa Corte secondo cui “in caso di proposizione di motivi di ricorso per cassazione formalmente unici, ma in effetti articolati in profili autonomi e differenziati di violazioni di legge diverse, sostanziandosi tale prospettazione nella proposizione cumulativa di più motivi, affinchè non risulti elusa la “ratio” dell’art. 366 bis cod. proc. civ., deve ritenersi che tali motivi cumulativi debbano concludersi con la formulazione di tanti quesiti per quanti sono i profili fra loro autonomi e differenziati in realtà avanzati, con la conseguenza che, ove il quesito o i quesiti formulati rispecchino solo parzialmente le censure proposte, devono qualificarsi come ammissibili solo quelle che abbiano trovato idoneo riscontro nel quesito o nei quesiti prospettati, dovendo la decisione della Corte di cassazione essere limitata all’oggetto del quesito o dei quesiti idoneamente formulati, rispetto ai quali il motivo costituisce l’illustrazione (S.U. 5624/09, Cass. 5471/08).

Esaurita tale considerazione introduttiva, passando all’esame della prima doglianza in particolare, deve rilevarsi che, deducendo oltre al vizio motivazionale anche la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2051 c.c., art. 41 c.p., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte territoriale non avrebbe dato giusto rilievo al controllo che doveva essere esercitato dal Ministero benchè nell’atto di appello fossero stati dedotti “motivi specifici di gravame in ordine alla corresponsabilità del Ministero sotto il profilo del concorso di cause, accertato in sede di CTU, e sotto l’ulteriore aspetto dell’assenza, nel caso di specie, di un caso fortuito” (pag. 16).

Il ricorrente ha quindi concluso il motivo di impugnazione con i seguenti due quesiti: “Dica la Corte di Cassazione se l’erronea ricognizione della fattispecie concreta in relazione alle risultanze di causa ha indotto la Corte a disattendere la richiesta di accertare la responsabilità del Ministero convenuto si cementa ad un evidente vizio della motivazione, rilevante ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in ragione appunto della carente o quantomeno contraddittoria o insufficiente ricostruzione della fattispecie concreta, frutto di una errata valutazione delle risultanze di causa”; “Dica la Corte di Cassazione se l’aver omesso di considerare un elemento di concausa nella determinazione anche se delle sole conseguenze dell’evento dannoso concretizzi una violazione degli artt. 2043, 2051 e 2055 c.c.”.

Anche tale profilo di doglianza è inammissibile. Ed invero, il quesito di diritto, deve risolversi, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa od affermativa – che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame (Sez. Un. n. 23732/07). Ed è appena il caso di sottolineare che, nella specie, come risulta evidente dai quesiti redatti il ricorrente si è ben guardato dall’enunciare il principio di diritto, diverso da quello posto a base del provvedimento impugnato, tale da implicare un ribaltamento della decisione adottata dal giudice a quo, così come non ha indicato quali sarebbero stati gli errori di diritto compiuti dal giudice del merito nè ha specificato la regola da applicare” (cfr. S.U. n. 3519/2008, Cass. n. 19769/08.

Con la seconda doglianza, deducendo il vizio di violazione di legge (art. 2055 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), il ricorrente ha lamentato l’erroneità della decisione dei giudici di secondo grado per aver confermato la sentenza di prime cure nella parte in cui, dichiarata la concorrente responsabilità del Condominio con quella del Comune di Campagnano e della società Ro.Cos. srl, non aveva condannato, in via solidale, tutte le parti ritenute responsabili dell’evento dannoso malgrado la contraria previsione dell’art. 2055 cod. civ., comma 1.

La censura non merita di essere condivisa. A riguardo, corre l’obbligo di premettere che il giudice di primo grado, dichiarata la concorrente responsabilità della Ro.Cos per il 50%, del Condominio per il 40% e del Comune per il residuo 10%; aveva condannato il solo Condominio all’esecuzione dei lavori di ripristino, all’eliminazione delle cause dell’evento ed al risarcimento dei danni in favore del B., con facoltà di rivalersi nei confronti degli altri due responsabili. Ora, tale capo di decisione non fu oggetto di alcuna doglianza da parte del B., come risulta dalla lettura dell’impugnata sentenza di secondo grado. Nè tale circostanza, a dire il vero, è stata affatto dedotta dal ricorrente nella formulazione del motivo di ricorso. Ne deriva l’inammissibilità della censura in esame alla luce del principio secondo cui il giudice di appello può conoscere il rapporto dedotto nel giudizio di primo grado solo nei limiti delle ragioni di impugnazione previa enunciazione di motivi specifici ovvero nei limiti delle domande e delle eccezioni espressamente riproposte a norma dell’art. 346 c.p.c.. Infatti, i motivi di doglianza concorrono a determinare l’oggetto del giudizio ed il giudice di appello incorre in vizio di ultrapetizione qualora estenda l’esame a parti della decisione che, pur genericamente investite dall’impugnazione in toto, non siano state censurate specificatamente (Cass. 2041/05).

Le due successive doglianze, svolte dal ricorrente, si articolano, entrambe, sotto il profilo dell’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, la prima, con riferimento ai danni subiti alle strutture dell’esercizio commerciale; la seconda, con riferimento al danno alle merci. Ed invero, la Corte territoriale- così scrive il ricorrente – avrebbe sbagliato sia quando, ignorando la prova fornita in ordine all’impossibilità di procedere all’acquisto degli elementi da sostituire, ha disatteso la richiesta di richiamare il CTU per far valutare la inutilizzabilità della scaffalatura, sia quando ha omesso di considerare che parte della merce, pur non danneggiata dall’acqua, non era comunque utilizzabile a causa dell’interruzione dell’attività trattandosi di mercè deteriorabile.

Entrambe le doglianze, riportate nella loro essenzialità, sono inammissibili. Ed invero, le ragioni svolte, come risulta di ovvia evidenza dal loro stesso contenuto e dalle espressioni usate dal ricorrente, consistono in censure di merito e concernono la valutazione delle risultanze probatorie, come è stata operata dalla Corte di merito. Nè evidenziano effettive carenze o contraddizioni nel percorso motivazionale della sentenza impugnata ma, riproponendo l’esame degli elementi fattuali già sottoposti ai giudici di seconde cure e da questi disattesi, mirano ad un’ulteriore valutazione delle risultanze processuali, che non è consentita in sede di legittimità.

Passando alla quinta doglianza, deve rilevarsi che la stessa, con riferimento alla violazione di legge (artt. 2727 e 2729 c.c.), si fonda sulla premessa che la Corte territoriale avrebbe sbagliato quando, relativamente ai danni agli effetti personali dell’attore ed altri oggetti funzionali all’azienda, ha escluso la possibilità di ricorrere ad una valutazione equitativa del danno in considerazione di ogni pur minimo elemento di prova che potesse consentirla. Ed invero, dopo aver accertato che l’inondazione aveva determinato lo sgombero necessitato dalla abitazione, non potendo escludersi certamente la presenza nell’appartamento di normali arredi e di oggetti personali, la Corte avrebbe dovuto ricorrere alla prova per presunzioni in ordine all’esistenza del danno, così da procedere alla valutazione equitativa.

La censura è infondata. A riguardo, mette conto di sottolineare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorieta del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo. (Cass. 8023/09, conf. 14306/05).

Passando all’esame della sesta doglianza, articolata per violazione dell’art. 1241 cod. civ., comma 1, oltre che per vizio motivazionale non accompagnato però dal momento di sintesi, va osservato che il ricorrente lamenta che la Corte avrebbe sbagliato a non riconoscere, a titolo di danno, gli interessi pagati agli istituti bancari, per carenza di idonei elementi di prova in ordine al nesso tra la situazione debitoria e i fatti della controversia. La Corte avrebbe dovuto invece prendere in considerazione un documento allegato alla relazione peritale di primo grado, ovvero la situazione patrimoniale dell’azienda al 31.12.94, ove si certificavano i debiti verso le Banche, trattandosi certamente di debito collegato all’attività esercitata nei locali oggetto di inondazione, altrimenti non avrebbero potuto essere inseriti nelle scritture contabili.

Con la settima doglianza, per violazione degli artt. 1226 e 2056 c.c., il B. lamenta il mancato riconoscimento del lucro cessante e della perdita di avviamento sulla base dei riscontri concreti offerti mentre con l’ultima censura per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione lamenta il mancato accoglimento delle richieste di ulteriori danni, deducendo che l’affermazione della Corte, secondo cui tali richieste sarebbero state rigettate perchè generiche e prive di riscontro, costituirebbe un evidente vizio della motivazione.

I motivi in questione, che vanno esaminati congiuntamente in quanto essi, sotto diversi ed articolati profili, prospettano l’unica censura concernente l’omesso accoglimento di alcune voci di danni richiesti, vanno dichiarati inammissibili. Ed invero, le ragioni di doglianze, formulate dal ricorrente, come risulta chiaro dal loro contenuto e dalle espressioni usate dalla ricorrente, non concernono violazioni o false applicazioni del dettato normativo bensì la valutazione delle risultanze probatorie e mirano ad un’ulteriore valutazione di esse, che non è consentita in sede di legittimità.

Ed invero, a questa Corte non è riconosciuto dalla legge il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quelle di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione operata dal giudice del merito.

Con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile la doglianza mediante la quale la parte ricorrente, pur deducendo formalmente un vizio di legittimità o anche un vizio motivazionale, avanza, nella sostanza delle cose, così come nel caso di specie, un’ulteriore istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione.

Alla stregua di tutte le pregresse considerazioni, deve essere pertanto disatteso il ricorso proposto dal B.. Quanto al ricorso presentato dal Condominio di via (OMISSIS), va rilevato che con la prima doglianza, articolata sotto il profilo dell’omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, il ricorrente lamenta che i giudicanti non avrebbero affatto valutato nella loro completezza la documentazione versata in atti al fine di accertare l’estraneità ai fatti di esso ricorrente. La censura non è però accompagnata dal prescritto momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), volto a circoscriverne i limiti, oltre a richiedere sia l’indicazione del fatto controverso, riguardo al quale si assuma l’omissione, la contraddittorietà o l’insufficienza della motivazione sia l’indicazione delle ragioni per cui la motivazione sarebbe inidonea a sorreggere la decisione (Cass. ord. n. 16002/2007, n. 4309/2008 e n. 4311/2008). Ciò premesso, considerato che la norma di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., non può essere interpretata nel senso che il quesito di diritto possa desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo di ricorso, poichè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (Cass. n. 23153/07, ord. n. 4646/08 e n. 21979/08), deve dichiararsi l’inammissibilità della doglianza.

Il secondo motivo, per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 1117 c.c.) si fonda sulla considerazione che la Corte avrebbe sbagliato nel ritenere il collettore del Fosso del Baccano di proprietà del Condominio trattandosi invece di un’opera che non è stata realizzata dal Condominio e non è asservita al suo uso esclusivo. Ha quindi concluso il motivo con il seguente quesito: “in base alla presunzione sancita dall’art. 1117 c.c., appare fondato concludere che i canali insistenti nel sottosuolo di proprietà del Condominio sono di proprietà del Condominio anche quando detti canali sono stati realizzati in epoca preesistente all’edificazione del comprensorio stesso e non asservono a quest’ultimo?”.

La censura è infondata. A riguardo, torna utile prendere le mosse dal rilievo, evidenziato dalla Corte di merito, secondo cui la condotta in questione, come risultava dalla perizia di parte allegata dall’appellante, fu realizzata dagli originari proprietari dell’area nell’ambito delle opere di urbanizzazione e la funzione del Fosso de quo, giusta la perizia di ufficio svolta in appello, era quella della mera canalizzazione delle acque pluviali e degli scarichi fognari.

La premessa torna utile in quanto, ai sensi dell’art. 1117 c.c., comma 1, n. 3, sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piano di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo, tutte le opere, le installazioni ed i manufatti di qualunque genere che servono all’uso ed al godimento comune. Giova aggiungere che, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, il sottosuolo costituito dalla zona esistente in profondità al di sotto dell’area superficiale che è alla base dell’edifico condominiale va considerato di proprietà comune, in mancanza di un titolo che ne attribuisca la proprietà esclusiva ad uno dei condomini. Ed invero, un edificio, essendo costituito dalla costruzione che va dalle fondamenta al tetto, include, oltre ai vani esistenti nel soprassuolo anche quanto realizzato al livello delle fondamenta. Ciò spiega le ragioni per cui il sottosuolo, ancorchè non menzionato espressamente dall’art. 1117 c.c., per il combinato disposto con l’art. 840 c.c., va quindi considerato anche esso di proprietà comune in mancanza di un titolo, che ne attribuisca la proprietà esclusiva ad uno dei condomini, sia in relazione alla previsione normativa dell’estensione della proprietà del suolo al sottosuolo, con tutto ciò che vi contiene, e sia con riguardo alla funzione di sostegno che esso contribuisce a svolgere per la stabilità del fabbricato. (cfr. Cass. 22835/06, Cass. n. 17141/06, Cass. n. 5085/06; Cass. n. 8119/04, Cass. n. 2114/99, Cass, n. 2295/96).

Considerato che la sentenza impugnata appare in linea con il principio richiamato, ne consegue che la doglianza in esame deve essere disattesa. Con l’ulteriore conseguenza che anche il ricorso proposto dal Condominio, siccome infondato, deve essere rigettato.

Al rigetto dei ricorsi segue la condanna di ciascuno dei ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, in favore del controricorrente Comune di Campagnano di Roma, senza che occorra provvedere sulle spese in favore delle altre parti vittoriose, le quali non essendosi costituite, non ne hanno sopportate.

Sussistono invece giusti motivi per compensare fra i ricorrenti le spese di questo giudizio, in considerazione del rigetto di entrambi i ricorsi.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi proposti da B.L. (R.G. 13795/09) e dal Condominio di via (OMISSIS) (Rg. 14138/09) e li rigetta. Condanna i ricorrenti alla rifusione, in favore del Comune di Campagnano di Roma, delle spese del giudizio di legittimità che liquida, a carico di ciascuno dei ricorrenti, in Euro 3.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge. Compensa le spese tra i ricorrenti.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA