Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15383 del 03/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2021, (ud. 08/04/2021, dep. 03/06/2021), n.15383

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Pietrogiovanni – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34601-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VICOLO ORBIRELLI, 31,

presso lo studio dell’avvocato MARIA ELENA RIBALDONE, rappresentato

e difeso dall’avvocato OSCAR SPINELLO;

– controricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL

LAVORO, (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144 presso la

Sede dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LORELLA

FRASCONA’, GIANDOMENICO CATALANO;

– controricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario

della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (SCCI SPA),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE,

ANTONIETTA CORETTI, ANTONINO SGROI;

– resistente –

avverso la sentenza n. 197/2019 della CORTE D’APPEI LO di TORINO,

depositata il 09/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANO

PIERGIOVANNI PATTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza 9 maggio 2019, la Corte d’appello di Torino dichiarava inammissibile l’appello principale di Agenzia delle Entrate – Riscossione (ADER) avverso la sentenza di primo grado (di accertamento della prescrizione dei crediti Inps e Inail posti in riscossione con quindici cartelle di pagamento nei confronti di C.S.) e di conseguenza l’inefficacia dell’appello incidentale di quest’ultimo, siccome tardivo;

2. essa riteneva detta inammissibilità per la nullità del mandato difensivo dell’Agenzia (subentrata nel rapporto processuale pendente ad Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., estinta ope legis come le altre società del gruppo) ad un avvocato del libero foro, in assenza dei requisiti prescritti dal D.L. n. 193 del 2016, art. 1, conv. in L. n. 225 del 2016, secondo interpretazione giurisprudenziale di legittimità, avendo l’Ente fatto riferimento al Protocollo d’intesa – Convenzione tra l’Avvocatura dello Stato e ADER 22 giugno 2017 e alla delibera 17 dicembre 2018 del suo Comitato di Gestione, recanti previsioni generali, senza alcun riferimento al caso concreto;

3. con atto notificato il giorno 11 novembre 2019, ADER ricorreva per cassazione con unico motivo, in ordine al quale, con distinti controricorsi, C.S. si rimetteva e l’Inail chiedeva l’accoglimento; l’Inps, ritualmente intimato, non svolgeva difese; C.S. comunicava memoria ai sensi dell’art. 380bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. la ricorrente deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, comma 2, art. 12, comma 1, art. 15, comma 2 sexies, del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 8, conv. in L. n. 225 del 2016, del D.L. n. 34 del 2019, art. 4novies, conv. in L. n. 58 del 2019, per la possibilità, anche alla luce della norma di interpretazione autentica in materia di propria difesa in giudizio, di avvalersi del patrocinio di avvocati del libero foro sulla base di specifici criteri definiti in via generale e nel rispetto delle previsioni del codice degli appalti (unico motivo);

2. esso è manifestamente fondato;

3. inizialmente questa Corte ha ritenuto, per la formale costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, quale successore ope legis di Equitalia a norma del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, conv. in L. n. 225 del 2016, in un nuovo processo ovvero in uno già pendente alla data della propria istituzione, la necessità che si avvalesse del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, a pena di nullità del mandato difensivo, salva l’allegazione di fonti del potere di rappresentanza ed assistenza dell’avvocato del libero foro prescelto, congiuntamente individuate sia in un atto organizzativo generale contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro, sia in un’apposita delibera, da sottoporre agli organi di vigilanza, che ne indicasse le ragioni giustificanti, nel caso concreto, tale ricorso alternativo ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43 (Cass. 9 novembre 2018, n. 28684 e n. 28741; Cass. 24 gennaio 2019, n. 1992; Cass. 15 aprile 2019, n. 10547 e n. 10549);

4. a tale orientamento si è uniformata la sentenza impugnata, che ha ravvisato la nullità del mandato difensivo conferito da ADER ad un avvocato del libero foro, in assenza di alcun riferimento al caso concreto, giustificante, con apposita delibera, tale ricorso alternativo al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato;

5. più recentemente, questa Corte ha rimeditato il proprio indirizzo, modificandolo nel senso (non più della necessità, ma) dell’esclusione, in assenza di una convenzione di riserva della difesa e rappresentanza in giudizio di ADER all’Avvocatura erariale, dell’adozione di un’apposita delibera o di alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio di avvocati del libero foro, da scegliere in applicazione dei criteri generali previsti dagli atti di carattere generale di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 5, conv. in L. n. 225 del 2016, e nel rispetto dei principi del codice dei contratti pubblici (Cass. s.u. 18 novembre 2019, n. 30008); ed esso si è quindi consolidato (Cass. 29 novembre 2019, n. 31241; Cass. 12 novembre 2020, n. 25505; Cass. 25 gennaio 2021, n. 1529);

4. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 8 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

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