Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15382 del 28/06/2010

Cassazione civile sez. III, 28/06/2010, (ud. 03/05/2010, dep. 28/06/2010), n.15382

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.C.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA VIGLIENA 2, presso lo studio dell’avvocato CISBANI FABIO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FERRE’ DARIO con

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AUTOTRASPORTI COCITO SRL (OMISSIS) elettivamente domiciliata in

Roma, L.RE FLAMINIO 46, presso lo studio dell’avv. Grez Gianmarco,

rappresentata difesa dall’avvocato BORGHETTO MARCELLO con delega in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 668/2 004 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

Terza Sezione Civile, emessa il 25/06/2004; depositata il 14/09/2004;

R.G.N. 1697/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/05/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LECCISI Giampaolo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La società Autotrasporti Cocito s.r.l. ha chiesto al Tribunale di Genova nei confronti della “ditta stamperia Delle Castelle, in persona del legale rappresentante pro tempore”, ingiunzione di pagamento per la somma di L. 19 milioni, dovuta per prestazioni di magazzinaggio, sulla base di due fatture rimaste insolute. Avverso il decreto proponeva opposizione D.C.G., qualificandosi titolare della omonima ditta individuale e deduceva di non aver mai avuto alcun rapporto commerciale con la Autotrasporti Cocito s.r.l.. La controparte, resistendo alla opposizione, osservava che il debitore ingiunto era la società di fatto e che il decreto non era stato opposto nei termini.

2. il Tribunale di Genova con sentenza del 5 ottobre 2001, dichiarava inammissibile la opposizione rilevando che il provvedimento monitorio era stato emesso nei confronti della società di fatto Stamperia delle Castelle, dichiarava la esecutività del decreto, compensava le spese.

3. Contro la decisione appellava D.C.G. sostenendo di avere esercitato una opposizione quale titolare della omonima ditta individuale, e sosteneva di non avere avuto alcun rapporto in ordine alle prestazioni di cui al decreto opposto.

4 . La Corte di appello di Genova, con sentenza del 14 settembre 2004 rigettava lo appello e condannava l’appellante alla rifusione delle spese del grado da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

5. Contro la decisione ricorre D.C.G., titolare della ditta Delle Castelle Giovanni, con sede in (OMISSIS), deducendo motivi di ricorso articolati in quattro punti decisivi e relative sottodistinzioni; con denuncia di errores in procedendo e in iudicando, e memoria illustrativa; resiste la controparte con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai motivi dedotti, che per chiarezza vengono riassunti in sintesi descrittiva, per poi procedere ad una altrettanto sintetica confutazione, in relazione al rilevato difetto di legittimazione attiva del ricorrente in proprio, alla opposizione di un decreto concesso nei riguardi di un diverso soggetto e conseguente inammissibilità della opposizione e quindi ancora del ricorso per cassazione.

6.a. SINTESI DEI MOTIVI. 6.a.1. Sulla non corretta identificazione della parte destinataria della azione, si deduce una serie di errores in procedendo ed il vizio della motivazione, sostenendosi che il soggetto destinatario della pretesa creditoria azionata nel processo monitorio non era stato correttamente identificato sia nel ricorso che nel decreto ingiuntivo. Le norme processuali che si assumono violate sono gli art. 125 e 163 c.p.c., l’art. 164, gli artt. 75, 156 e 112 c.p.c. ed il vizio della motivazione in punto di esatta individuazione della parte ingiunta.

6.a.2. Sulla nullità ed omessa notificazione del decreto ingiuntivo, si deduce una ulteriore serie di errores in procedendo – per la violazione degli artt. 145 e 140 c.p.c., art. 644 c.p.c., artt. 101 e 24 Cost., ed inoltre omessa e contraddittoria motivazione- sul rilievo che il decreto ingiuntivo non risulta notificato al soggetto cui era destinato, ed in vero la notificazione risulta diretta soltanto a D.C.G. e presso la sua residenza, come risulta dalla relata sulla busta dello invio a mezzo posta.

6.a.3. Sulla asserita carenza di legittimazione passiva di D. C.G., si deduce la violazione dello art. 147 c.p.c. sul rilievo che solo costui, avendo ricevuto la notifica dell’atto poteva proporre la impugnazione per contestare la nullità della notifica, del ricorso e del decreto.

6.a.4. Sulla carenza della capacità processuale dello appellante, si deduce la violazione dell’art. 75 c.p.c., comma 3 e la omessa motivazione sul punto.

7. CONFUTAZIONE. La Corte di appello di Genova, nella parte motiva della sua decisione, risponde alle prime due censure ora riproposte con ricchezza di citazioni normative non pertinenti alla fattispecie in esame.

Risponde alla prima censure evidenziando che il titolo esecutivo, costituito dallo insieme del ricorso e del decreto, indicava il debitore come “ditta Stamperia delle Castelle, corrente in (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore” nel ricorso e “Stamperia Delle Castelle” nel decreto.

La suddetta variazione terminologica, spiega la Corte, non era idonea a creare una incertezza in merito alla identificazione del debitore, considerando anche la dizione “Stamperia delle Castelle” risultante dalla carta intestata della società di fatto nella sua corrispondenza commerciale. Tale accertamento diretto alla identificazione del debitore ingiunto, costituisce quaestio facti non sindacabile in questa sede.

Nessuna nullità sussiste in ordine alla notifica dei ricorso monitorio e pedissequo decreto nelle mani di D.C. G., che ancora nel ricorso per cassazione si dichiara titolare della “ditta” Delle Castelle Giovanni con sede in (OMISSIS), ed ammette di aver ricevuto la notifica del ricorso e del decreto di cui si discute in data 23 febbraio 2000.

La notifica era idonea a consentire al debitore di opporsi al decreto, nella qualità di società di fatto in persona del legale rappresentante e di assumere la inesistenza del debito. La linea difensiva ha seguito invece altre scelte, che non risultano giuridicamente sostenibili. Sul punto entrambi i giudici del merito hanno considerato che il decreto ingiuntivo risulta emesso dal tribunale nei confronti della “Stamperia delle Castelle” e che la notifica venne effettuata dopo un tentativo con esito negativo e quindi dopo la visura catastale nella ultima sede indicata nella detta visura, mentre altra copia venne inviata al socio D. C. in (OMISSIS). Per la copia da notificarsi al socio si procedeva ai sensi dello art. 140 c.p.c. ed il piego veniva ritirato in data (OMISSIS) dal signor D. C.G. personalmente.

La motivazione data dalla Corte di appello – a pag 8 della motivazione – appare giuridicamente fondata, posto che il socio della società di fatto era legittimato a ricevere la notificazione, ed in tal modo l’atto aveva raggiunto il suo scopo.

Inammissibile appare la terza censura, relativa alla legittimazione ad agire della società autotrasporti s.r.l. atteso che tale legittimazione non risulta contestata nel grado di appello, se non tardivamente nella comparsa conclusionale e che la società risulta rappresentata dal legale rappresentante pro tempore. Pertanto la eccezione da ultimo sollevata costituisce un motivo nuovo, peraltro generico e privo di autosufficienza, non indicando i luoghi processuali della contestazione.

Il ricorso risulta, per le ragioni dette, in parte inammissibile per difetto di specificità e per la restante parte, in relazione alla questione pregiudiziale della legittimazione, infondato.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna D.C.G. a rifondere alla società resistente Autotrasporti Cocito le spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 1400,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2005.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2010

 

 

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