Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15382 del 26/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 26/07/2016, (ud. 19/05/2016, dep. 26/07/2016), n.15382

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3449-2014 proposto da:

KALPA SRL, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante ing.

M.O., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 123,

presso lo studio dell’avvocato STEFANIA VOTANO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ENRICO MANGO giusta procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIECO SOC. COOP., in persona del Presidente e legale rappresentante

pro tempore, dott. C.M., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA PANAMA, 52, presso lo studio dell’avvocato ROSAMARIA ZUCCARO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANLUIGI

SERAFINI giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1888/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 28/10/2013, R.G.N. 707/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2016 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito l’Avvocato ENRICO MANGO;

udito l’Avvocato GIANLUCA SANTILLI per delega non scritta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Bologna con sentenza 28.10.2013 n. 1888, accoglieva l’appello proposta da UNIECO soc. coop. (società incorporante Cooperativa Lavori Ferroviari CLF a r.l.) ed in parziale riforma della decisione di prime cure, riteneva che l’accordo transattivo stipulato tra la predetta società e K. s.r.l. (cui erano stati trasferiti i rapporti giuridici facenti capo a Masoni Precompressi s.p.a. a seguito di liquidazione e cancellazione di tale società dal registro delle imprese) concerneva l’ammontare del prezzo dovuto da CLF a r.l., per la fornitura di traversine ferroviarie in cemento armato precompresso tipo M62, come regolato alle condizioni stabilite nel contratto in data 2.10.1989 stipulato con la fornitrice Masoni Precompressi s.p.a., non risultando invece provata per iscritto la clausola limitativa della transazione ai soli beni già prodotti (n. 20.000 traversine) e la “risoluzione consensuale” del contratto di fornitura per la parte non ancora eseguita.

Confermava il rigetto della “domanda di annullamento” dell’accordo transattivo proposta da Masoni Precompressi s.p.a., mentre riformava la sentenza di prime cure in punto di condanna della CLF a r.l. al “risarcimento dei danni””, in considerazione, sia della perdurante efficacia del contratto di fornitura -non ancora interamente adempiuto – che escludeva la configurabilità di un danno da lucro cessante in capo alla venditrice, sia della inammissibilità della modifica della “causa petendi” operata dalla Masoni Precompressi s.p.a. alla udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado, che aveva esteso la pretesa risarcitoria anche ai costi sostenuti per il deposito dei beni prodotti e non ritirati dalla acquirente CLF a r.l. pur dopo la notifica del decreto ingiuntivo n. 1680/1992, emesso dal Tribunale di Modena ed avente ad oggetto la consegna dei beni prodotti per i quali CLF a r.l. aveva già pagato il prezzo dovuto secondo contratto.

Accertata la insussistenza di inadempimenti contrattuali da parte di CLF a r.l., i Giudici di appello rigettavano tutte le domande formulate da Masoni Precompressi s.p.a. e condannavano K. s.r.l. alla “restituzione” di tutte le somme pagate da CLF a r.l. in esecuzione della sentenza di primo grado.

La sentenza di appello, notificata in data 6.12.2013 è stata ritualmente impugnata per cassazione da K. s.r.l. che ha dedotto tre motivi concernenti vizi di violazione di norme di diritto sostanziale e processuale.

Ha resistito con controricorso UNIECO soc. coop.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo concernente violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 1218 c.c., K. s.r.l. investe la statuizione della sentenza impugnata secondo cui il rigetto della domanda di risoluzione del contratto di fornitura, non incidendo sulla perdurante efficacia del contratto, impediva di configurare un danno da lucro cessante per “mancata produzione”.

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

La sentenza di appello, dopo avere premesso in fatto che nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo Masoni Precompressi s.p.a., oltre al rigetto della pretesa relativa alla consegna delle traversine ferroviarie già prodotte, aveva chiesto al Giudice di accertare che il danno subito dalla M. con la emissione delle note di accredito ed il conseguente ingiusto vantaggio conseguito da CLF s.r.l., e per l’effetto di dichiarare risolto per inadempimento colpevole di CLF s.r.l. il contratto stipulato il 2.10.1989 con condanna al risarcimento dei danni, quantificati in sede di precisazione delle conclusioni in Euro 824.680,00 oltre accessori, previo annullamento dell’atto di transazione e condanna all’ulteriore danno di Euro 418.333,00 per spese di deposito e magazzinaggio dal 1991 al 1996, ha motivato il rigetto della richiesta risarcitoria principale sul presupposto per cui, non essendo venute meno – atteso il rigetto della domanda di risoluzione del contratto – le obbligazioni derivanti dal contratto, non poteva neppure astrattamente configurarsi un danno da lucro cessante.

Tale statuizione è investita dalla ricorrente esclusivamente in base all’argomento giuridico per cui l’affermazione che condiziona la domanda risarcitoria alla previa risoluzione del contratto per inadempimento è palesemente contraria al disposto degli artt. 1453 e 1455 c.c. che tali domande intendono come indipendenti l’una dall’altra.

I principi di diritto resi in materia da questa Corte sono noti.

Le domande di adempimento, di risoluzione del contratto e di condanna al risarcimento del danno, indicate nell’art. 1453 c.c., sono poste le prime due in relazione di condizionamento subordinato, atteso che l’interesse all’adempimento della prestazione non eseguita viene definitivamente meno ove venga richiesta la risoluzione del contratto (risultando privo di efficacia liberatoria l’adempimento eseguito successivamente alla proposizione della domanda risolutoria: art. 1453 c.c., comma 3): ne segue che finchè dura tale interesse e sia stato chiesto l’adempimento, la parte può senza altro modificare la domanda chiedendo la risoluzione; mentre non è consentita la modifica reciproca, atteso che, con la domanda di risoluzione la parte ha manifestato il proprio disinteresse a dare corso al contratto ineseguito, rendendo definitivo l’inadempimento contestato (art. 1453 c.c., comma 2);

la terza in rapporto di completa autonomia rispetto alle prime due, come espressamente indicato nella norma dell’art. 1453 c.c., comma 1, che fa “salvo, in ogni caso” (e cioè sia in caso di domanda di adempimento che di domanda di risoluzione) il risarcimento del danno, essendo appena il caso di rilevare che, tanto la domanda di adempimento che quella risolutoria presuppongono l’inadempimento della prestazione corrispettiva, e che giusta il disposto dell’art. 1218 c.c. il fatto-inadempimento della obbligazione contrattuale, espone comunque il debitore inadempiente alla domanda di condanna al risarcimento dei danni, anche nel caso in cui tale inadempimento non risulti avere ad oggetto obbligazioni primarie od essenziali dedotte in contratto o comunque, con riferimento a tali obbligazioni, non rivesta carattere di “scarsa importanza” avuto riguardo alla utilità perseguita dalla parte: ed infatti l’azione di risoluzione del contratto per inadempimento e la relativa azione risarcitoria hanno differenti presupposti applicativi, perchè la prima esige che l’inadempimento di una delle parti non sia di scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra, mentre l’azione risarcitoria presuppone che l’inesatta esecuzione della prestazione abbia prodotto al creditore un danno (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 10741 del 23/07/2002; id. Sez. 3, Sentenza n. 18515 del 20/08/2009; id. Sez. 3, Sentenza n. 23820 del 24/11/2010).

Pertanto l’inadempimento contrattuale bene può sussistere indipendentemente dalla presenza delle condizioni richieste dalla legge per la pronuncia di scioglimento del contratto, dovendo ribadirsi ancora una volta che la domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione, poichè l’art. 1453 c.c., facendo salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento, esclude che la relativa azione presupponga il necessario esperimento dell’azione di risoluzione, che costituisce un rimedio a tutela dell’equilibrio sinallagmatico del contratto e non ha funzione accertativa dell’inadempimento, il quale sussiste o meno – con tutte le conseguenze sul piano del diritto al risarcimento del creditore della prestazione inadempiuta – indipendentemente dall’eventuale pronuncia di risoluzione (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 20067 de/ 19/07/2008).

L’astratto richiamo ai principi di diritto indicati, contenuto nel motivo di ricorso, è del tutto insufficiente ad integrare gli elementi richiesti a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, atteso che il motivo in esame prescinde del tutto da una comprensibile descrizione dell’oggetto della controversia.

L’affermazione del Giudice di appello per cui un danno da lucro cessante non è configurabile se il contratto è ancora eseguibile, non pare affatto confliggere con la corretta applicazione delle norme di diritto asseritamente violate, salvo che nella esecuzione del contratto non siano isolabili fatti d’inadempimento definitivamente compiuti e singolarmente apprezzabili che, pur non assurgendo a livello di non scarsa importanza ex art. 1455 c.c., abbiano comunque determinato la produzione di un danno risarcibile.

Orbene il fatto di inadempimento per il quale era stata richiesta la risoluzione del contratto e dal quale sarebbe derivato il danno da lucro cessante non è affatto individuato nel motivo di ricorso, mentre dalla lettura della sentenza, emerge che il principale danno contrattuale risarcibile, prospettato nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, fosse quello concernente l’incremento di prezzo che Masoni Precompressi s.p.a. non aveva potuto applicare alla prima tranche di prodotti per i quali CLF s.r.l. aveva ottenuto la ingiunzione di consegna, avendo dovuto la fornitrice emettere le note di accredito: danno, peraltro, che, a quanto è dato – non agevolmente – comprendere dagli atti del fascicolo regolamentare, sarebbe rimasto escluso in conseguenza dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti, e la cui validità è stata riconosciuta dai Giudici di merito, per il quale la intera fornitura (non soltanto la prima tranche ma anche la seconda) doveva essere regolata al prezzo stabilito originariamente nel contratto del 1989.

Ne segue che – dovendo quindi escludersi che la Corte territoriale, ritenendo insussistente il danno da lucro cessante, abbia inteso riferirsi al danno da mancato pagamento del sovraprezzo sulla prima tranche della fornitura – la statuizione impugnata non ha affatto violato le norme degli artt. 1218, 1453 e 1455 c.c., avendo correttamente escluso un danno da lucro cessante in difetto di accertamento di condotte inadempienti di CLF s.r.l. tali da generare un tale danno, atteso che tutti i fatti di inadempimento dedotti a sostegno della domanda di risoluzione giudiziale del contratto (oltre alla ritardata consegna da parte di CLF s.r.l. di parti strumentali necessarie alla fabbricazione della prima tranche di prodotti finali, non è dato desumere se Masoni Precompressi s.p.a. avesse fondato al domanda risolutoria anche su altre condotte d’inadempimento) sono stati ritenuti insussistenti dalla Corte territoriale (cfr. in motivazione, pag. 9 “Non è quindi provato alcuno degli inadempimenti ascritti a CLF nell’atto di citazione in opposizione e ciò deve condurre al rigetto di tutte le domande avanzate nel primo giudizio da spa Masoni Precompressi…”).

La ricorrente afferma nel ricorso che il “danno da lucro cessante” riconosciuto dal Tribunale era commisurato al valore della seconda tranche della fornitura: ma non assolve all’onere richiesto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di trascrivere i documenti e gli atti del processo di merito su cui ha inteso fondare il ricorso per cassazione, non consentendo alla Corte di verificare il predetto assunto in fatto.

Solo dalla lettura del controricorso (pag. 20) viene svelato, peraltro per riassunto, senza trascrizione del contenuto degli atti, che nell’ “atto di opposizione”, veniva richiesto a titolo di risarcimento dei danni 1 – la differenza di maggiorazione prezzo (prima franche), 2 – le spese di deposito della merce relativa alla prima tranche, 3 – il danno da lucro cessante per mancata ordinazione della seconda franche della fornitura.

In disparte il rilievo secondo cui, nè la sentenza impugnata, nè il controricorso o il ricorso incidentale, nè le memorie illustrative possono essere utilizzati per emendare od integrare le lacune del ricorso per cassazione non conforme ai requisiti prescritti dall’art. 366 c.p.c., ostandovi il principio di autonomia del ricorso (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006; id. Sez. 3, Ordinanza n. 22385 del 19/10/2006; id. Sez. 1, Sentenza n. 2097 del 31/01/2007; id. Sez. U, Sentenza n. 11308 del 22/05/2014), osserva il Collegio che l’assunto della ricorrente secondo cui l’inadempimento contrattuale di CLF s.r.l. deve ritenersi “fatto incontestato” è privo di qualsiasi riscontro ed anzi risulta smentito dalla pronuncia della Corte d’appello – non censurata sul punto con specifico motivo di ricorso per cassazione – che ha accertato inesistenti le condotte inadempimenti contestate a CLF s.r.l..

Il motivo in esame non assolve ai requisiti di autosufficienza e dunque deve essere dichiarato inammissibile.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 1226 c.c. e dell’art. 114 c.p.c..

La ricorrente sostiene che la statuizione della Corte territoriale, secondo cui la prova orale assunta in primo grado sarebbe inidonea a dimostrare il danno liquidato dal primo Giudice a titolo di lucro cessante, in conseguenza della mancata attuazione del contratto di fornitura imputabile a CLF a r.l. (avendo l’acquirente omesso di prestare l’attività collaborativa – specificazione del tipo di traversine da produrre – indicata in contratto e necessaria per procedere alla produzione e consegna della seconda tranche della merce), colliderebbe con le norme che consentono al Giudice di merito il ricorso al criterio equitativo di liquidazione del danno quando risulti di difficile determinazione o non sia provato nel suo preciso ammontare.

Il motivo, per come formulato nella esposizione, sembrerebbe reintrodurre la questione della prova del danno derivato dalla esecuzione della prima tranche della fornitura, piuttosto che dalla mancata esecuzione della seconda tranche.

In ogni caso, se rivolto a provare il danno della seconda tranche della fornitura il motivo rimane assorbito nella pronuncia di inammissibilità del precedente motivo di ricorso.

Se invece rivolto a provare il danno derivato dalla esecuzione della prima franche (in tal senso deponendo il riferimento alla dichiarazione del teste concernente “l’aumento dei costi di produzione dovuti alla mancata consegna da parte di CLF degli organi di attacco indispensabili alla costruzione delle traverse”, che verte su un fatto – esecuzione prima tranche – che aveva dato luogo ad emissione di fatture da parte Masoni s.p.a. a prezzo maggiorato, non pagato da CLF, e che era stato definito con il rigetto della opposizione di Masoni al decreto ingiuntivo, atteso l’accordo transattivo inter partes che aveva regolato la fornitura di n. 20.000 traversine già prodotte ai prezzi originali di contratto), deve ritenersi inammissibile sotto plurimi profili.

Inconferente è la denuncia dell’art. 114 c.p.c. attesa la evidente irriducibilità del criterio di liquidazione equitativa del danno (disciplinato in materia contrattuale dall’art. 1226 c.c.) all’istituto del giudizio di equità (richiamato con l’indicazione in rubrica dell’art. 114 c.p.c.), solo che si ponga mente che, mentre in quest’ultimo caso – che presuppone peraltro la concorde richiesta delle parti – il Giudice è libero di scegliere il criterio da applicare per la risoluzione della lite, nel primo caso, invece, il potere discrezionale del Giudice è normativamente regolato in funzione esclusivamente integrativa-suppletiva dell’accertamento di un elemento della fattispecie controversa, nell’ambito di un giudizio di diritto, nella ipotesi in cui – in relazione alle caratteristiche od alla natura del danno – non si ritenga oggettivamente “oltre modo” esigibile ed attuabile l’onere della prova posto a carico del danneggiato, e prescinde in ogni caso dalla necessità di una espressa richiesta di parte.

Assorbente è invece il rilievo per cui ogni ulteriore questione sul danno relativa alla esecuzione della prima tranche della fornitura rimane preclusa dal passaggio in giudicato interno della statuizione del primo Giudice che ha rigettato la domanda di Masoni Precompressi s.p.a. di annullamento dell’accordo transattivo, ritenuto valido ed efficace, e con il quale le parti avevano inteso regolare la intera fornitura ai prezzi pattuiti nell’originario contratto del 1989.

Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 187 c.p.c. per aver ritenuto inammissibile in quanto nuova (formulata per la prima volta alla udienza 30.9.2003 di precisazione delle conclusioni in primo grado) la domanda di risarcimento danni, derivanti dal perdurante ritardo dal 1992 al 1995 del ritiro dai magazzini della merce prodotta (prima tranche).

Sostiene la ricorrente che la domanda risarcitoria originaria non specificava il fatto costituivo del danno e dunque alcuna “mutatici libelli” poteva ravvisarsi nella specificazione delle voci del “quantum” effettuata alla udienza di precisazione delle conclusioni, tanto più che il danno per mancato ritiro si era esattamente determinato solo in corso di causa.

Il motivo è inammissibile in quanto assume a parametro del vizio di legittimità di nullità processuale una norma che regola l’attività del giudice istruttore in ordine alla rimessione della causa avanti il Collegio, assumendo la violazione di una norma processuale manifestamente inconferente rispetto allo svolgimento degli argomenti critici della esposizione del motivo.

La individuazione della norma processuale violata è indicata tra i requisiti di ammissibilità del ricorso dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 e non costituisce un mero accidente formale, irrilevante, laddove è invece rivolta a consegnare al Giudice di legittimità l’esatto ambito oggettuale del sindacato di legittimità richiesto contribuendo a definire la questione sottoposta alla Corte (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 4233 del 16/03/2012), non rientrando nei compiti del Giudice di legittimità la ricerca ed individuazione delle regole processuali in ipotesi violate dal Giudice di merito, che verrebbe a risolversi in una non consentita ingerenza nella scelta dei modalità più opportune per aggredire le statuizioni della sentenza rimessa in via esclusiva alla valutazione della parte e del suo difensore.

Il motivo si palesa peraltro ulteriormente inammissibile laddove, anche riqualificando la censura come denuncia di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.), la parte ricorrente ha omesso di trascrivere l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, limitandosi soltanto a riprodurre la conclusione sul quantum risarcitorio complessivamente richiesto, sicchè non è dato alla Corte verificare in limine l’assunto secondo cui la domanda risarcitoria fosse stata o meno modificata ed in particolare se fosse stata o meno modificata anche in relazione ai fatti costitutivi della pretesa o soltanto in relazione al quantum, rimanendo quindi impedito il controllo dell’errore in cui sarebbe asseritamente incorsa la Corte territoriale statuendo la inammissibilità della “nuova domanda” risarcitoria fondata su di una “mutatio libelli”.

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la parte ricorrente condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo.

Sussistono i presupposti per l’applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che dispone l’obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nel caso in cui la sua impugnazione sia stata integralmente rigettata, essendo iniziato il procedimento in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Corte cass. SU 18.2.2014 n. 3774).

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 12.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre gli accessori di legge;

– dichiara che sussistono i presupposti per il versamento della somma prevista dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2016

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