Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15382 del 20/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 20/07/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 20/07/2020), n.15382

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12950-2013 proposto da:

M.S., EDIL COSTRUZIONI SAS, M.N., elettivamente

domiciliati in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 88, presso lo studio

dell’avvocato SPENA FULVIO, rappresentati e difesi dall’avvocato M.

SALVATORI GIORGIO;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 60/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

FOGGIA, depositata il 02/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/03/2020 dal Consigliere Dott. CASTORINA ROSARIA MARIA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di Edil Costruzioni s.a.s. e dei soci M.N. e M.S. un avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2004 con il quale, sulla base di un pvc della Guardia di finanza venivano recuperati a tassazione importi afferenti a costi fiscalmente indeducibili in quanto inesistenti.

Nella specie i verificatori avevano rilevato a carico della Edil 2000 s.r.l. l’emissione, nei confronti della Edilcostruzioni sas di fatture relative ad operazioni inesistenti.

I contribuenti impugnavano gli avvisi.

La Commissione Tributaria Provinciale di Foggia accoglieva il ricorso dei contribuenti affermando che le irregolarità rilevate nella contabilità di una società verificata non potevano essere trasferite ad altre società non soggetta a verifica.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello e la Commissione Tributaria Regionale della Puglia con sentenza n. 60/27/2012, depositata il 2.4.2012, accoglieva l’appello sul presupposto che l’accertamento non si fondava solo sulla verifica nei confronti di un soggetto terzo, ma sulla base della documentazione verificata alla contribuente Edilcostruzioni s.a.s

Edil Costruzioni s.a.s., M.N. e M.S. ricorrono per la cassazione della sentenza, affidando il loro mezzo a due motivi.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31 in relazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; lamentano che non era stata data loro comunicazione, da parte della CTR, della data in cui era stata fissata l’udienza di discussione.

La censura non è fondata.

Nel processo tributario, il diritto della parte all’informazione, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 31, è condizionato ad un atto di diligenza processuale, rappresentato dalla costituzione in giudizio, la cui omissione, corrispondendo ad una scelta legittima della stessa parte, le impedisce di dolersi della lesione del suo diritto di difesa (Sez. 5, n. 24520 del 21/11/2005).

Nella specie, come si legge nella decisione della CTR, i contribuenti non si erano costituiti nel giudizio d’appello, sicchè la segreteria della Commissione Regionale non aveva alcun obbligo di comunicare la data dell’udienza di trattazione.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Lamentano che le operazioni erano effettive in quanto riferite a subappalto di lavori oggetto di pubblici appalti e quindi certificati, collaudati e riscontrati dall’Ente appaltante e che quindi i costi erano deducibili.

La censura non è fondata.

La CTR ha accertato l’inesistenza dei contratti di subappalto con la Edil 2000 s.r.l. prodotti dalla Edilcostruzioni s.a.s.; in particolare la CTR ha evidenziato che gli enti appaltanti avevano dichiarato che la Edilcostruzioni s.a.s. non aveva formalizzato alcun atto di appalto; che a fronte delle fatture emesse dalla Edil 2000 s.r.l. nei confronti della Edilcostruzioni s.r.l., ritenute dall’ufficio relative ad operazioni inesistenti, non risultava, per alcuni cantieri, alcun documento di trasporto; che per diversi lavori in più cantieri oggetto delle fatture i dipendenti avevano dichiarato di non aver mai lavorato presso detti cantieri.

La CTR, sulla base di tali elementi, ha ritenuto che l’accertamento operato dall’ufficio ai sensi del D.Lgs. n. 600 del 1973, art. 39 comma 1 aveva adeguato riscontro sulla base delle risultanze accertate nella verifica presso il soggetto terzo Edil 2000 s.r.l. e nei documenti ed elementi forniti all’ufficio dalla Edilcostruzioni s.a.s..

Nel processo tributario gli elementi indiziari, ove rivestano i caratteri di gravità, precisione e concordanza di cui all’art. 2729 c.c., danno luogo a presunzioni semplici, generalmente ammissibili, e costituiscono, pertanto, una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, nell’esercizio del potere discrezionale di individuare le fonti di prova, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda (Cass. 11 maggio 2007, n. 10847; Cass. 13 novembre 2009, n. 24028; Cass. 27 ottobre 2010, n. 21961), atteso che nel nostro ordinamento, fondato sul principio del libero convincimento del giudice, la decisione del giudice può anche fondarsi su una sola presunzione, eventualmente in contrasto con altre prove acquisite, se da lui ritenute di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad esso contrari, alla sola condizione che fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria (Cass. 18 aprile 2007, n. 9245; Cass. 11 settembre 2007, n. 19088; Cass. 8 aprile 2009, n. 8484).

Peraltro, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità, ossia che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possano verificarsi secondo regole di esperienza (Cass. 1 agosto 2007, n. 16993; Cass. 8 aprile 2009, n. 8484; Cass. 6 giugno 2012, n. 9108).

Di conseguenza, se gli elementi indiziari allegati dall’Amministrazione finanziaria, unitariamente considerati, hanno raggiunto la consistenza di presunzioni semplici idonee, in relazione ai requisiti di precisione, rilevanza e convergenza, a soddisfare il meccanismo logico di inferenza del fatto ignorato, nessun ulteriore elemento probatorio è richiesto ai fini del raggiungimento della prova.

I giudici regionali hanno quindi legittimamente ritenuto che le fatture emesse alla odierna società ricorrente si riferiscono ad operazioni oggettivamente inesistenti sicchè questa non poteva dedurne il costo e detrarre l’Iva relativa.

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

Le spese seguono a soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente Agenzia delle Entrate, delle spese di lite del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 6.000,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2020

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