Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15381 del 28/06/2010
Cassazione civile sez. III, 28/06/2010, (ud. 03/05/2010, dep. 28/06/2010), n.15381
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VARRONE Michele – Presidente –
Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –
Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –
Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –
Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 18035-2005 proposto da:
D.P.S., (OMISSIS), elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 57, presso lo studio dell’avvocato MAGNANI
CRISTIANA, rappresentato e difeso dall’avvocato D.P.S.
difensore di se medesimo;
– ricorrente –
contro
ENEL SPA (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato COLETTI
PIERFILIPPO, che la rappresenta e difende con procura in calce al
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza, n. 3/2005 del TRIBUNALE di LECCE;
Sede Distaccata di CALATIMA, emessa il 11/01/2005;
depositata il 01/03/2005; R.G.N. 104/C/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
03/05/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;
udito l’Avvocato PIERFILIPPO COLETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
LECCISI Giampaolo che ha concluso per la cassazione senza rinvio
della sentenza impugnata.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con citazione del 8 dicembre 2001, notificata il 14 dicembre successivo, lo avv.to D.P.S., nella veste di parte danneggiata, conveniva dinanzi al giudice di pace di Galatina la società Enel spa, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali subiti da alcune macchine del proprio ufficio a seguito di sbalzi di tensione avvenuti il giorno (OMISSIS).
Si costituiva la società convenuta e contestava il fondamento della domanda. La causa era istruita con espletamento di reciproco interrogatorio formale e con prova orale.
2. Con sentenza del 23 gennaio 2003 il giudice di pace di Galatina rigettava la domanda e compensava le spese tra le parti processuali.
3. Contro la decisione, ha proposto appello il danneggiato sia sotto il profilo dello error in iudicando che sotto il profilo del vizio della motivazione, deducendo in particolare che la società erogatrice rispondeva a norma dello art. 2050 c.c.. La società Enel chiedeva il rigetto del gravame.
4. Il tribunale di Lecce quale giudice dello appello con sentenza del 1 marzo 2005 rigettava lo appello e compensava tra le parti le spese del grado.
5. Contro la decisione ricorre il D.P. deducendo due motivi di ricorso illustrati da memoria; resiste la controparte con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso per cassazione, risulta inammissibile e infondato, ma per ragioni diverse da quelle proposte dal Procuratore generale nella pubblica udienza.
Sostiene il PG che il D.P. avrebbe contenuto la domanda nei limiti del giudizio di equità, quando vigeva il testo dello art. 113 antecedente alla novellazione del 2003, con il limite di valore non eccedente millecento Euro, e lo atto introduttivo indicava la somma di Euro 850,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a titolo di maggior danno. Pertanto la sentenza del giudice di pace era direttamente ricorribile per cassazione e non appellabile.
In senso contrario si osserva che, proprio dallo esame dello atto introduttivo, emerge chiaramente la proposta cumulativa di due domande, di cui una per i danni patrimoniali alle macchine nei limiti del giudizio di equità, ed altra per maggiori danni in relazione al mancato funzionamento dello studio, di valore indeterminato, considerando il maggior danno in relazione al debito di valore. Il giudice di pace ha considerato cumulativamente le due domande, ai sensi dello art. 10 c.p.c., comma 2 ed ha poi deciso secondo diritto, ma escludendo la responsabilità della società convenuta per la mancata prova del nesso di causalità. In tale senso valgono i precedenti di Cass. 2007 n. 19291 e 2006 n. 13228 sul cumulo delle domande e sulla prevalenza della decisione secondo diritto. Le parti peraltro, anche in questa sede, non hanno recepito la interpretazione proposta dal Procuratore generale.
Il ricorso risulta invece inammissibile sotto altro profilo, in ordine al quale occorre dare un breve cenno dei motivi di ricorso.
Nel primo motivo di ricorso si deduce error in iudicando per violazione o falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 115, 116 c.p.c., artt. 2697, 2729, 2730 e 2050 c.c. sul rilievo che la prova del nesso di causalità e della responsabilità dello Enel, che esercitava attività pericolosa, doveva ritenersi raggiunta attraverso la valutazione delle prove anche in via di presunzione. I giudici invece hanno privilegiato le prove testimoniali, che non potevano spiegare scientificamente il fenomeno degli sbalzi di corrente che aveva danneggiato le apparecchiature dello studio professionale.
Nel secondo motivo di ricorso si deduce il vizio della motivazione su punti decisivi e la violazione delle regole del giusto processo, deducendosi che lo attore aveva dato la prova dello evento del (OMISSIS), aveva anche provato i danni materiali, ed aveva reso evidente il nesso di causalità e la imputazione del danno ingiusto allo ente erogatore -come ampliamente illustrato da pag. 12 a 20 del ricorso.
La inammissibiltà delle censure, come esattamente rilevato dal controricorrente, attiene alla improponibilità di una diversa ricostruzione del fatto storico dannoso ed al nesso di causalità tra gli sbalzi di corrente ed i danni alle apparecchiature elettroniche, in relazione alle deposizione rese dai riparatori delle stesse,che escludono che i guasti riparati fossero riferibili agli sbalzi di tensione. La ratio decidendi della decisione, pur considerando lo esercizio della attività pericolosa, esclude tuttavia il nesso di causalità sulla base delle prove raccolte e ritenute rilevanti. Il ricorso si fonda dunque su una inammissibile richiesta di riesame delle prove in ordine a un punto decisivo, il nesso di causalità tra lo evento e la condotta del soggetto agente, che viene in ampia e corretta valutazione nella decisione del giudice di appello che ha riesaminato il contesto delle prove.
Il ricorso deve essere per le dette ragioni dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente alle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente D.P. S. a rifondere al resistente Enel spa le spese di questo giudizio di cassazione, che liquida in complessive Euro 825,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori e spese generali come per legge.
Così deciso in Roma, il 3 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2010