Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15380 del 20/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 20/07/2020, (ud. 28/02/2020, dep. 20/07/2020), n.15380

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – rel. Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23346/13 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

C.S., G.D. e M.P., in qualità di soci

della società Colline Due di D.G. & C. s.a.s.

(cancellata dal registro delle imprese)

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della

Toscana n. 37/9/13 depositata in data 28 febbraio 2013

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 febbraio

2020 dal Consigliere Dott.ssa Condello Pasqualina Anna Piera.

Fatto

RILEVATO

Che:

Con distinti ricorsi, G.D. (dinanzi alla Commissione provinciale di Firenze) e la società Colline Due s.a.s. ed i soci M.P. e G.D. (dinanzi alla Commissione provinciale di Prato) impugnavano gli avvisi di accertamento con i quali l’Agenzia delle entrate aveva contestato l’indeducibilità di perdite su crediti dichiarate dalla società nell’anno 2005, con conseguente parziale attribuzione nello stesso anno di redditi di capitale in capo ai soci.

La Commissione provinciale confermava l’accertamento nei confronti della società, annullava l’accertamento nei confronti del socio M.P. e dichiarava cessata la materia del contendere nei confronti di G.D., avendo l’Ufficio annullato l’accertamento in autotutela a seguito di rilevata variazione di residenza della contribuente; la Commissione provinciale di Firenze, successivamente adita per il medesimo accertamento da G.D., accoglieva il ricorso limitatamente al maggior reddito di capitale accertato a suo carico.

Le sentenze venivano impugnate dall’Agenzia delle entrate con separati atti di appello e la società ed i soci spiegavano appelli incidentali.

La Commissione regionale della Toscana, riuniti i procedimenti, rigettava gli appelli dell’Ufficio e, in parziale accoglimento degli appelli incidentali, annullava l’accertamento relativo all’indeducibilità della perdita su crediti, confermandolo nel resto. Rilevava, in particolare, che la motivazione dell’accertamento nei confronti della società era contraddittorio poichè era pacifico che la perdita si era effettivamente realizzata, seppure a causa di una rinuncia indebita, per cui doveva riconoscersi la deducibilità risultante da elementi certi e precisi, dedotti dallo stesso Ufficio; quanto all’accertamento nei confronti dei soci, motivava che nel 2005 le loro condizioni economiche e patrimoniali erano rimaste invariate, pur in presenza della rinuncia della società e della dichiarazione di perdita, nè l’estinzione del debito aveva determinato un corrispondente “reddito” in capo ai soci, poichè non vi era stato in quell’anno alcun flusso finanziario, nè percezione di somme di denaro.

Ricorre per la cassazione della suddetta decisione l’Agenzia delle entrate, con due motivi.

I contribuenti, sebbene ritualmente intimati, non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo la difesa erariale censura la sentenza per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 101 e 109, deducendo che la decisione impugnata trascura di considerare che, non risultando la Gattai ed il Meoni soggetti a procedura concorsuale, la Commissione regionale avrebbe dovuto verificare la sussistenza di elementi “certi e precisi” da cui era scaturita la perdita sul credito concesso dalla società ai soci, essendo pacifico tra le parti che la società non aveva mai tentato una azione di recupero giudiziale, nè aveva inviato diffide a pagare; inoltre i giudici di appello non avevano tenuto conto del fatto che il costo relativo al trasferimento (ormai definitivo) di ricchezza dalla società ai soci non era comunque deducibile per mancanza delle condizioni di cui all’art. 109 T.U.I.R..

2. La censura è fondata.

L’ufficio, nell’avviso di accertamento, trascritto in ricorso in omaggio al principio di autosufficienza, ha rilevato che la società, a seguito di prelevamenti effettuati per scopi personali dai due soci G. e M. dai conti correnti ad essa intestati, nel 2005 aveva contabilizzato nel conto “Perdite su crediti” l’importo di Euro 2.539.081,78, corrispondente alla somma complessivamente prelevata, sul presupposto che i soci fossero impossibilitati a restituirla; ritenendo che detta somma costituisse un componente negativo di reddito non risultante da elementi certi e precisi e, quindi, non deducibile, ha proceduto alla ripresa a tassazione, ai sensi dell’art. 101 T.U.I.R., comma 5.

Tale ultima disposizione prevede che “Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali …”.

Tralasciando le perdite su crediti ai fini fiscali correlate all’assoggettamento del debitore a procedure concorsuali, in presenza delle quali opera un automatismo di deducibilità che prescinde da ogni verifica della definitività e degli elementi certi e precisi richiesti dall’art. 101 T.U.I.R., considerato che l’accertamento di tali requisiti proviene da un organo terzo nell’ambito di una procedura giudiziale o amministrativa che presuppone lo stato di insolvenza o lo stato di crisi, e non da parte dello stesso creditore (Cass. 6 ottobre 2011, n. 20450 e Cass. 20 novembre 2001, n. 14568), in assenza di tali procedure la deducibilità risulta ancorata a criteri molto più rigorosi. Questa Corte è, infatti, ormai ferma nel ritenere che in queste ipotesi incombe necessariamente sul contribuente l’onere di provare sia la natura di componenti negativi del reddito d’impresa, sulla base di elementi certi e precisi (Cass. 14 gennaio 2015, n. 447), sia l’inerenza del credito alla stessa attività d’impresa; più in particolare, il contribuente deve dimostrare che la spesa si riferisce ad attività da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito di impresa e la coerenza economica dei costi sostenuti nell’attività d’impresa (Cass. 3 aprile 2017, n. 10114; Cass. 8 ottobre 2014, n. 21184; Cass. 14 gennaio 2015, n. 403).

Si è, al riguardo, precisato che l’inerenza rappresenta un requisito da provare in relazione a tutte le poste reddituali fiscalmente deducibili, con la conseguenza che, di fronte alla contestazione specifica da parte dell’Amministrazione finanziaria, è onere del contribuente dare piena dimostrazione dell’inerenza dei crediti (e delle conseguenti perdite sugli stessi) all’attività imprenditoriale (Cass. 22 giugno 2018, n. 16539; Cass. 8 aprile 2019, n. 9784).

Tanto premesso, la Commissione regionale non ha fatto corretta applicazione della disposizione normativa richiamata per come interpretata da questa Corte, in quanto si è limitata ad affermare che la società ha effettivamente subito una perdita, come conseguenza della rinuncia al credito vantato nei confronti dei soci, e che da tali elementi certi e precisi, non disconosciuti dall’Ufficio, discenderebbe la deducibilità della perdita dichiarata.

Deve, al contrario, osservarsi che nella fattispecie in esame risulta pacifico, in fatto, che la società ha messo a disposizione dei soci disponibilità finanziarie che sono state dagli stessi utilizzate per scopi estranei all’attività d’impresa e, nel 2005, senza avere esperito un tentativo di recupero del credito vantato nei confronti dei soci, lo ha contabilizzato come perdita su credito; così ricostruita la situazione fattuale, risulta evidente che tale perdita non può essere portata in deduzione per mancanza del requisito di inerenza di tale costo che è del tutto estraneo all’attività d’impresa.

3. Con il secondo motivo la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 e del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 45, comma 1, censura la decisione impugnata nella parte in cui ha annullato l’avviso di accertamento emesso nei confronti dei soci sul rilievo che non vi sarebbe stato alcun arricchimento da parte di questi e che in ogni caso tale arricchimento non si sarebbe verificato nell’anno 2005.

4. Anche tale censura merita accoglimento.

E’ incontestato che i soci G. e M. hanno percepito somme di denaro prelevandole dai conti correnti intestati alla società e che, nell’anno 2005, in seguito alla rinuncia del credito da parte della società, è definitivamente venuto meno l’obbligo dei soci di restituirle; per effetto della mancata restituzione, le somme corrisposte, che hanno in sostanza natura di utili distribuiti, sono assoggettabili a tassazione quali redditi di capitale di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 45, comma 1, costituiti dall’ammontare degli interessi, utili o altri proventi percepiti nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione.

Anche se, come rilevato dalla Commissione regionale, non vi è stato un flusso finanziario dalla società ai soci nel 2005, è indubbio che il presupposto impositivo è venuto a determinarsi proprio in tale anno d’imposta, in quanto solo nel 2005, in conseguenza della rinuncia della società, i soci hanno acquisito la disponibilità effettiva, giuridicamente rilevante, dell’incremento patrimoniale. Infatti, ancorchè la percezione delle somme sia avvenuta negli anni precedenti al 2005, prima che intervenisse la rinuncia i soci risultavano debitori della società ed erano obbligati alla restituzione delle somme percepite; solo per effetto della rinuncia da parte della società l’obbligo di restituzione è venuto meno ed i soci hanno potuto trattenere quelle stesse somme, conseguendo un reddito imponibile.

La sentenza va, pertanto, cassata.

5. In conclusione, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto dell’originario ricorso della società e dei soci relativo all’anno d’imposta 2005.

Le spese dei gradi del giudizio di merito vanno interamente compensate tra le spese, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’originario ricorso della società e dei soci relativo all’anno d’imposta 2005.

Compensa interamente tra le parti le spese di lite dei gradi del giudizio di merito e condanna gli intimati al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 9.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA