Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15380 del 13/07/2011

Cassazione civile sez. III, 13/07/2011, (ud. 24/05/2011, dep. 13/07/2011), n.15380

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18095/2009 proposto da:

ASL PROVINCIA MILANO (OMISSIS) (OMISSIS) in persona del

Direttore

Generale pro tempore Dott. V.E., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DI RIPETTA 142, presso lo studio dell’avvocato FERRARI

Giuseppe Franco, che la rappresenta e difende giusta delega a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

NPO SISTEMI S.P.A. (OMISSIS);

– intimato –

nonchè da:

NPO SISTEMI S.P.A. (OMISSIS) in persona del Presidente e legale

rappresentante Dott. P.E., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ORIANI 32, presso lo studio dell’avvocato MERONI MARISA

OLGA, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

ASL PROVINCIA MILANO (OMISSIS) (OMISSIS) in persona del

Direttore

Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI

RIPETTA 142, presso lo Studio dell’avvocato FERRARI GIUSEPPE FRANCO,

che la rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso

principale;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 788/2009 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

SEZIONE TERZA CIVILE, emessa il 18/3/2009, depositata il 30/03/2009

R.G.N. 1577/07;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

24/05/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI CARLEO;

udito l’Avvocato PINTO ANNA MARIA (per delega dell’Avv. FERRARI

GIUSEPPE FRANCO);

udito l’Avvocato NICOLINI MASSIMO (per delega dell’Avv. MERONI MARISA

OLGA);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso con il rigetto di

entrambi i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato in data 7 aprile 2004, N.P.O. Sistemi Spa adiva il Tribunale di Lodi e chiedeva dichiararsi o pronunciarsi la risoluzione, per inadempimento dell’ASL Milano (OMISSIS), del contratto di sublocazione con essa stipulato il 27 novembre 2002 e chiedeva la condanna della stessa azienda al risarcimento dei danni subiti.

Esponeva a riguardo che, successivamente alla stipulazione del contratto che prevedeva la durata dall’1 marzo 2003 al 28 febbraio 2009 e l’obbligo della sublocatrice di eseguire una serie di lavori per rendere il bene locato idoneo alle esigenze della subconduttrice, quest’ultima ad onta delle richieste ricevute non aveva fornito le indicazioni necessarie in merito ai lavori e il 22 gennaio 2003 aveva comunicato di voler recedere dal contratto, restando successivamente inadempiente anche di fronte all’intimazione di prendere in consegna i locali e di pagare i canoni nel frattempo scaduti, malgrado che con tale diffida inviatale il 17 ottobre 2003 la locatrice avesse manifestato l’intenzione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa inserita nel contratto.

In esito al giudizio, in cui l’Asl contestava l’omessa presentazione, da parte di N.P.O., della Dia per la realizzazione del nuovo ingresso, il Tribunale adito riteneva legittimo il recesso dell’ASL dichiarando risolto il contratto per inadempienza della sublocatrice.

Avverso tale decisione proponeva appello NPO ed in esito al giudizio la Corte di Appello di Milano con sentenza depositata in data 30 marzo 2009, in parziale accoglimento dell’impugnazione, dichiarava la risoluzione del contratto a far data dal 17 ottobre 2003, condannava l’azienda sanitaria al pagamento del corrispettivo di locazione dall’1 marzo 2003 al 17 ottobre 2003 con gli interessi al tasso vigente dalle scadenze al saldo nonchè al risarcimento dei danni in complessivi Euro 135.443,20 oltre interessi di legge dalla domanda giudiziale al saldo.

Avverso la detta sentenza l’ASL ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Resiste con controricorso NPO che ha proposto a sua volta ricorso incidentale in cinque motivi.

Entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, vanno riuniti il ricorso principale e quello incidentale, in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

Passando all’esame delle censure formulate dalla ricorrente principale, inette conto rilevare che, con la prima doglianza, deducendo il vizio di violazione di legge (artt. 99 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 115 c.p., artt. 24 e 111 Cost.), l’Asl ha lamentato che la Corte di Appello, nel rilevare il suo comportamento inadempiente, avrebbe inopinatamente ritenuto dirimente la circostanza che la difesa di essa Asl in via subordinata aveva chiesto di essere condannata al pagamento del solo canone locativo del gennaio 2003 oppure, in estremo subordine, al pagamento dei canoni per il periodo marzo-ottobre 2003 e delle spese documentate dal 27.11.2002 al 22.1.03.

Ed invero – così continua la ricorrente – la proposizione di domande in via subordinata non può essere valutata nè quale elemento di prova a carico del proponente nè quale parziale ammissione degli addebiti.

La doglianza non è in linea con la sentenza impugnata in quanto le ragioni della decisione non sono assolutamente fondate sulle domande subordinate proposte dall’Asl nè, dalla loro proposizione, la Corte di merito ha tratto il minimo elemento di rilievo ai fini della decisione, che si è invece basata su tutta una serie di circostanze diverse, dettagliatamente richiamate in motivazione (da pag. 9 a 15), dalle quali era emersa la mancanza di collaborazione manifestata dalla conduttrice, malgrado le numerose richieste avanzate da NPO volte ad ottenere le indicazioni indispensabili per l’espletamento dei suoi obblighi contrattuali per realizzare la convenuta personalizzazione dei locali concessi in sublocazione.

Ed invero, il punto nodale della decisione risulta individuato dai giudici di seconde cure nel comportamento inadempiente dell’Asl che, dopo la stipulazione del contratto di sublocazione definitivo, omise di rimettere alla locatrice il progetto relativo al “cablaggio e posizionamento corrente” richiestole il 2 dicembre 2002 benchè fosse stata avvertita, nella stessa missiva, che i lavori di finltura erano bloccati dalla mancanza di detto progetto ed omise di dare la minima risposta alla successiva raccomandata con cui la NPO le comunicava che, a causa del mancato ricevimento del progetto, non poteva programmare per gennaio le opere di stesura cavi, posa pavimento, posizionamento torrette e prese elettriche.

Con la conseguenza che la NPO, che aveva tutto l’interesse a completare opere di sistemazione (così scrive la Corte), dopo le due missive rimaste senza risposta, fu costretta a soprassedere anche alla predisposizione di un ingresso al piano terreno con relativo impianto di elevazione “proprio perchè l’ASL non le consentiva di andare avanti nei lavori consegnandole il progetto necessario per quelle opere”.

Passando alla successiva censura, articolata per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, va rilevato che, ad avviso della ricorrente principale, la Corte di Milano avrebbe omesso di pronunciarsi sull’eccezione secondo cui “il Tribunale avrebbe artamente trasformato la comunicazione di recesso in una comunicazione di risoluzione del contratto e sarebbe così incorso in un asserito vizio di ultrapetizione”. Ed invero, ad onta del nomen iuris erroneamente attribuito dalla stessa conduttrice nella lettera del 22.1.03, essa Asl intendeva risolvere il contratto per inadempimento della locatrice e non recedere dallo stesso. Ora, la Corte, evitando di qualificare la volontà di essa Asl come volontà di recedere piuttosto che come volontà di risoluzione per inadempimento della locatrice, sarebbe incorsa nel vizio di omessa pronuncia.

La doglianza non può essere condivisa. Ed invero, corre l’obbligo di sottolineare che la sentenza impugnata non contiene il minimo accenno alla questione, che sarebbe stata sollevata dall’Asl in ordine alla erroneità dell’interpretazione della sua volontà come manifestata nella lettera sopra accennata. Con la conseguenza che i giudici di seconde cure avrebbero effettivamente omesso di pronunciarsi su di essa se la questione fosse stata effettivamente sollevata. Ma l’ipotesi deve essere esclusa, alla luce della considerazione che la ricorrente ha completamente mancato di riportare, nel ricorso per cassazione, previa trascrizione nei suoi esatti termini, il contenuto della questione sulla quale la Corte avrebbe omesso di pronunciarsi.

Ed è appena il caso di sottolineare che, pur configurando la violazione dell’art. 112 c.p.c., un error in procedendo, per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del “fatto processuale”, non essendo tale vizio rilevabile d’ufficio, il potere-dovere della Corte di esaminarè direttamente gli atti processuali non comporta che la medesima debba ricercarli autonomamente, spettando, invece, alla parte indicarli. (Cass. 10593/08).

Passando infine all’ultima doglianza per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, va rilevato che, ad avviso della ricorrente principale, la sentenza appellata non avrebbe dato conto del percorso logico motivazionale che ha condotto la Corte a considerare l’ASL inadempiente. Al contrario, i giudici di secondo grado avrebbero dovuto considerare che essa ASL aveva invece consegnato a NPO il lay-out necessario all’esecuzione dei lavori di adeguamento, avendolo a suo tempo allegato al preliminare di sublocazione, e che NPO non aveva mai provveduto invece a depositare presso i competenti uffici comunali la DIA necessaria a realizzare il nuovo ingresso al piano terreno dell’immobile con installazione di un ascensore, contiguo al nuovo vano scala.

Il primo profilo della censura, riguardante l’allegazione del lay-out di cui non si sarebbe avveduta la Corte, è inammissibile. Ed invero, se i termini della doglianza fossero esatti, la Corte territoriale avrebbe fondato la sua decisione sulla base di un’erronea ricostruzione dei fatti, smentita dagli stessi atti processuali, incorrendo in tal modo in un errore di fatto deducibile esclusivamente con l’impugnazione per revocazione ai sensi dell’art. 395 cod. proc. civ., n. 4. Invero, se il vizio di motivazione su un punto decisivo, denunciato dalla ricorrente, postula che il giudice di merito, dopo aver percepito un fatto di causa negli esatti termini materiali in cui e1 stato prospettato dalla parte, abbia omesso di valutarlo ovvero lo abbia valutato in modo insufficiente o illogico, il ed. travisamento dei fatti, come vizio revocatorio, consiste invece nell’inesatta percezione, da parte del giudice, di circostanze presupposte come base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, come sarebbe avvenuto nel caso di specie. Ma l’errata valutazione che dipende da una falsa percezione della realtà, immediatamente rilevabile sulla scorta degli stessi atti processuali non può costituire motivo di ricorso per cassazione, non consistendo in vizi logici o giuridici, ma costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4.

Quanto al secondo profilo di doglianza relativa alla Dia necessaria alla realizzazione del nuovo ingresso, il vizio motivazionale è infondato alla luce del rilievo che i giudici di merito hanno illustrato in maniera chiara ed esaustiva le ragioni della loro decisione spiegando che, come risultava dalle emergenze processuali, la NPO, dopo le due missive rimaste senza risposta, fu costretta a soprassedere alla predisposizione dell’ingresso al piano terreno con relativo impianto di elevazione perchè l’ASL non le aveva consentito di andare avanti nei lavori consegnandole il progetto necessario per quelle opere. Ciò posto, doveva escludersi che la sublocatrice potesse essere considerata in alcun modo inadempiente poichè il suo comportamento fu determinato dalla necessità di evitare che “l’inadempimento della conduttrice, poi verificatosi r producesse effetti ancora più rovinosi e costosi rispetto a quelli in concreto verificatisi”.

Alla stregua delle superiori considerazioni, deve ritenersi l’infondatezza del ricorso principale che deve essere pertanto rigettato.

Passando all’esame del ricorso incidentale, la prima doglianza, articolata sotto il profilo della motivazione insufficiente e contraddittoria, si fonda sulla considerazione che la Corte di Appello avrebbe sbagliato quando ha escluso dal risarcimento dei danni gli importi, portati dalle fatture aventi data anteriore al contratto, in quanto una più attenta considerazione delle risultanze della CTU e dei contenuti del contratto nella parte in cui davano atto che taluni lavori erano stati già eseguiti avrebbe consentito di riconoscere integralmente le spese relative.

La censura è inammissibile in guanto la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito. Nel caso di specie, la ricorrente, nel contestare la mancata considerazione delle risultanze peritali e dei contenuti del contratto, non è riuscita ad individuare effettivi vizi logici o giuridici nel percorso argomentativo dell’impugnata decisione e, pur deducendo formalmente un vizio motivazionale, avanza, nella sostanza delle cose un’ulteriore istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione.

Passando all’esame della seconda doglianza, articolata sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione di legge (artt. 1223 e 1226 c.c.), va osservato che, ad avviso della ricorrente incidentale, la Corte territoriale avrebbe altresì sbagliato quando non ha riconosciuto le spese sostenute per la fornitura di linoleum a fronte della difficoltà di conoscere la congruità del costo indicato ed avrebbe inoltre violato l’art. 1223 c.c., che prevede il risarcimento delle spese effettivamente sostenute a prescindere dalla relativa congruità e l’art. 1226 c.c., che prevede la liquidazione in via equitativa.

La censura non è in linea con le ragioni della decisione giacchè la Corte di merito, a ben vedere, ha spiegato il rigetto della voce di domanda con il rilievo che nel caso di specie non c’era stata un’effettiva esecuzione dell’opera nè era stato reperito il materiale in cantiere nè era stata prodotta alcuna specifica fattura a prova della spesa. Sulla base di tale rilievo, la conclusione che deve essere tratta, al di là dell’infelice scelta terminologica dei giudici di merito (cfr. l’accenno alla “congruità” del costo), non può quindi che consistere nel fatto che, ad avviso della stessa Corte, doveva escludersi ogni certezza circa l’effettività della spesa in ordine alla quale era stata richiesta l’ulteriore voce di danno emergente. E ciò, nonostante l’esplicito riconoscimento, da parte della locatrice, che quel tipo di pavimento servisse alle esigenze della conduttrice, mancando ogni riscontro oggettivo a conforto dell’ipotesi che la locatrice avesse effettivamente sostenuto la spesa. Ne deriva l’inammissibilità della doglianza in questione.

Passando all’esame delle ultime due doglianze, la cui trattazione viene anticipata per comodità di esposizione, deve premettersi che con la quarta censura, fondata su una pretesa violazione dell’art. 112 c.p.c., la ricorrente ha lamentato la nullità della sentenza per avere la Corte liquidato i danni da lucro cessante, per mancata percezione dei canoni di locazione, nella più ridotta misura di Euro 60.000,00 in luogo della maggior somma richiesta di Euro 1.170.861, sul presupposto, rilevato d’ufficio, che “è impensabile che nell’ arco di ben sei anni la NPO Sistemi Spa non abbia avuto modo di andarsi a cercare e trovare un nuovo conduttore”.

Con la quinta doglianza, la ricorrente ha infine dedotto che costituirebbe violazione e falsa applicazione dell’art. 1223 c.c., art. 1227 c.c., comma 2 e art. 2697 c.c., la decisione di limitare a Euro 60.000,00 il risarcimento del danno da lucro cessante in assenza di qualsivoglia rilievo e/o eccezione da parte della conduttrice e sulla base della sola presunzione, rilevata d’ufficio, secondo cui “è impensabile che nell’ arco di ben sei anni la NPO Sistemi Spa non abbia avuto modo di andarsi a cercare e trovare un nuovo conduttore soprattutto se si tiene conto della vastità del complesso immobiliare e della sua ubicazione”.

I motivi in questione, che vanno esaminati congiuntamente per l’intima connessione che li unisce, appaiono entrambi infondati.

Ed invero, vale la pena di evidenziare che il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato deve ritenersi violato solo quando il giudice pronunci oltre i limiti delle domande e delle eccezioni proposte, oppure alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell’azione, attribuendo e/o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente, nella domanda, sostituendo la causa petendi con una differente basata su fatti diversi da quelli allegati dalle parti o ancora quando rilevi d’ufficio un’eccezione in senso stretto. Al contrario, deve essere invece esclusa la violazione dell’art. 112 c.p.c., quando la pronuncia sia fondata su argomentazioni giuridiche diverse da quelle prospettate dalle parti ovvero su considerazioni e rilievi differenti da quelli da loro dedotti, così come è avvenuto nel caso di specie. Giova aggiungere – e la considerazione riguarda in particolare la quinta doglianza – che a norma dell’art. 116, comma 1, spetta al giudice del merito valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento. Ed è appena il caso di sottolineare che la valutazione delle risultanze delle prove e la scelta, tra le varie risultanze probatorie, tra quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti (Cass. 42/09). Ne deriva l’infondatezza di entrambe le ultime due censure.

Resta da esaminare la terza censura, articolata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1124, 1284, 1173 e 1322 c.c., la cui trattazione è stata posticipata per comodità di esposizione. In proposito, mette conto rilevare che la doglianza si fonda sulla considerazione che la Corte avrebbe sbagliato nella parte in cui ha ricondotto gli interessi di mora al tasso legale anzichè a quello convenzionalmente pattuito (tasso legale maggiorato di due punti). In tal modo, infatti, la Corte avrebbe violato il principio di autonomia contrattuale ed il principio fissato dagli artt. 1224 e 1284 c.c., secondo cui gli interessi moratori vanno determinati in misura pari agli interessi convenzionali pattuiti per iscritto prima della mora.

La doglianza è fondata. Secondo il testo dell’art. 7.7 del contratto, opportunamente trascritto dalla ricorrente incidentale nel ricorso in esame, nel rispetto del principio di autosufficienza dei ricorsi per cassazione, le parti contraenti avevano espressamente convenuto che “in caso di mancato pagamento anche di una sola rata del canone di sublocazione, maturerà a carico della A.S.L. Mi (OMISSIS) un interesse moratorio che viene fin d’ora fissato nella misura legale, maggiorato di due punti”.

Ciò posto, deve considerarsi che l’art. 1284 c.c., nel disciplinare le modalità di determinazione degli interessi convenzionali superiori alla misura legale, non preclude certamente che essi siano determinati assumendo a base di partenza il tasso legale e applicando allo stesso una precisa maggiorazione. Ciò, in quanto non occorre che la convenzione contenga una puntuale indicazione in cifre del tasso così stabilito, ben potendo essere soddisfatto anche “per relationem”, attraverso cioè il richiamo (per iscritto) a criteri prestabiliti, quale il tasso legale.

Ne deriva che in applicazione di questo principio la censura formulata merita di essere accolta, con conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito, con la condanna dell’ASL al pagamento degli interessi moratori fissati nella misura legale maggiorati di due punti dall’1.3 al 17 ottobre 2003.

Vanno invece rigettati il ricorso principale nonchè la prima, la seconda, la quarta e la quinta delle doglianze del ricorso incidentale.

Quanto alle spese di lite, è appena il caso di rilevare che, ove decida nel merito, la Corte deve, essa stessa, provvedere alla liquidazione delle spese dell’intero giudizio, in quanto, in forza del c.d. effetto espansivo, la cassazione anche parziale della sentenza travolge anche la statuizione sulle spese. Ciò premesso, in considerazione delle ragioni della decisione, con riferimento sia ai due gradi del merito che a quello di legittimità, l’Asl della Provincia di Milano (OMISSIS) deve essere condannata al ristoro delle spese sostenute dalla NPO Sistemi Spa per entrambi i gradi di merito, come già liquidate dalla Corte territoriale e saranno riportate in dispositivo, mentre vanno compensate fra le parti le spese del giudizio di legittimità in considerazione del tenore dell’adottata decisione, che ha visto il rigetto di entrambi i ricorsi, fatta eccezione per un solo dei motivi proposti dalla ricorrente incidentale.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il terzo motivo del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione, e decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., condanna l’Asl Milano (OMISSIS) al pagamento degli interessi moratori fissati nella misura legale maggiorati di due punti dall’1.3.03 al 17.10.03, rigetta il ricorso principale e le altre doglianze del ricorso incidentale. Condanna l’Asl Milano (OMISSIS) a rifondere, in favore della NPO Sistemi Spa, le spese dei giudizi di merito che si liquidano in Euro 18.000,00, di cui Euro 185,80 di spese, Euro 5.563,03 di diritti di procuratore ed Euro 12.251,17 di onorario di avvocato, oltre oneri di legge, per il giudizio di primo grado; in Euro 8.000,00, di cui Euro 88,54 di spese esenti, Euro 157,26 di spese imponibili, Euro 2.653,00 di diritti di procuratore, Euro 5.101,18 di onorario di avvocato oltre oneri di legge per il giudizio di secondo grado Compensa fra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2011

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