Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15380 del 03/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 03/06/2021), n.15380

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 186/2020 R.G., proposto da:

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore

Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

– ricorrente –

contro

la “Risanamento S.r.l.”, con sede in (OMISSIS) (CE), in persona

dell’amministratore unico pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

della Campania il 14 settembre 2018 n. 7780/18/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28

ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18

dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso

dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del

Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 27 aprile 2021 dal

Dott. Giuseppe Lo Sardo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania il 14 settembre 2018 n. 7780/18/2018, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per IRES, IRAP ed IVA relative all’anno d’imposta 2009, ha accolto l’appello proposto dalla “Risanamento S.r.l.” nei suoi confronti avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta il 28 novembre 2016 n. 6987/06/2016, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di primo grado, sul presupposto che l’amministrazione finanziaria non avesse provato la delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento, essendo insufficiente a tal fine l’atto organizzativo della Direzione Provinciale di Caserta dell’Agenzia delle Entrate n. 4/2014 dell’8 gennaio 2014. La “Risanamento S.r.l.” è rimasta intimata. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta redatta dal relatore designato è stata notificata al difensore della parte costituita con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza non sono state depositate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, commi 1 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che l’atto organizzativo della Direzione Provinciale di Caserta dell’Agenzia delle Entrate n. 4/2014 dell’8 gennaio 2014 non contenesse il conferimento di idonea delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento.

Ritenuto che:

1. Il motivo è fondato.

1.1 Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 42, ha natura di delega di firma – e non di funzioni – poichè realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l’atto firmato dal delegato imputabile all’organo delegante, con la conseguenza che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa (tra le altre: Cass.. Sez. 5, 19 aprile 2019. n. 11013: Cass., Sez. 6-5. 8 novembre 2019, n. 28850; Cass., Sez. 6-5, 25 settembre 2020, n. 20314; Cass., Sez. 6-5, 25 marzo 2021, n. 8382).

1.3 Invero, come si può agevolmente desumere dalla trascrizione riportatane in ricorso, l’atto organizzativo della Direzione Provinciale di Caserta dell’Agenzia delle Entrate n. 4/2014 dell’8 gennaio 2014 conteneva l’identificazione (ancorchè non nominativa) dei singoli funzionari con la precisa indicazione per ciascuno della carica, dei criteri, dei limiti e della tipologia di atti interessati dal conferimento della delega di firma.

1.4 Nella specie, quindi, il giudice di appello ha fatto malgoverno dei principi enunciati, ritenendo che l’atto organizzativo in questione non potesse conferire un’idonea delega di firma per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento.

2. In conclusione, valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio per nuovo esame alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

 

 

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