Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1538 del 27/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 1538 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: GRECO ANTONIO

IRPEG – ricavi no]
contabilizzati

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ISTITUTO BENEDETTO CROCE ari, rappresentato e difeso dall’avv.

Raffaele Bifulco, presso il quale è elettivamente daniciliata in
Rana in via A.Friggeri n. 96;

ricorrente

contro
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del Direttore pro tempere,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,
presso la quale è damiciliata in Rana in via dei Portoghesi n.
12;

controricorrente e ricorrente incidentale

avverso la sentenza della Carmissione tributaria regionale
della Campania n. 106/17/08, depositata il 13 giugno 2008;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26 giugno 2013 dal Relatore Cans. Antonio Greco;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Sergio Del Cbre, che ha concluso per il rigetto
del ricorso principale e l’accoglimento del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Data pubblicazione: 27/01/2014

La srl Istituto Benedetto Croce propone ricorso per
cassazione, affidato a due motivi, ed illustrato con successiva
memoria, nei confronti della sentenza della Canmissione
tributaria regionale della Campania che, dopo aver premesso che
le doglianze delle parti meritavano “entrambe parziale
accoglimento”, cane si legge nel dispositivo, ha accolto
“l’appello principale nonché l’appello incidentale, ciascuno nei
limiti di cui in motivazione”. Il giudizio era stato introdotto
per l’anno 1998 con il quale, sulla base di quattro voci, erano
stati contestati ricavi non ccntabilizzati per lire 184.497.500.
Il giudice d’appello in ordine all’inpugnazione della
contribuente – riferita alle voci 3 e 4, in relazione alle quali,
confermando l’avviso, in primo grado non erano stati riconosciuti
come costo deducibile i compensi maturati dall’intermediario,
perché non versatigli ma inerenti ai maggiori ricavi accertati,
ed essendo deducibili per cassa e non per competenza – riteneva
“legittimo il recupero a tassazione delle samme addebitate,
soprattutto perché la contribuente non aveva fornito alcuna
giustificazione di quegli importi mai versati agli intermediari,
quindi ritenuti giustamente ricavi non contabilizzati”.
In ordine all’inpugnazione incidentale dell’ufficio avente riguardo alle voci 1 e 2, afferenti i maggiori ricavi
accertati da contabilità in nero, in relazione ai quali, tra
l’altro, era emerso non essere stati registrati ricavi per lire
2.400.000, relativi alle fatture emesse nei confronti di Agostino
Paparo -, aveva ritenuto “i rilievi sollevati gravosi ed
illegittimi, atteso che le risposte ai questionari inviati,
tranne uno, risultavano perfettamente corrispondenti can le
fatture emesse dalla contribuente, e quindi la pretesa tributaria
non trovava oggettivamente riscontro”.
L’Agenzia delle entrate resiste can cantroricorso
proponendo ricorso incidentale.

mcana DELLA DECISIONE
I ricorsi, siccome proposti nei confronti della medesima
sentenza, devono essere riuniti per essere definiti can unica
pronuncia.

2

con l’impugnazione dell’avviso di accertamento ai fini dell’IRPBG

Can il primo motivo la società contribuente, denunciando
violazione dell’art. 75, conta 4, del tuir, assume che
l’accertananto di ricavi non contabilizzati comporterebbe il
ricanoscinento di maggiori costi, in applicazione del principio
di competenza, allorché questi risultino dal processo verbale di
constatazione.
Con il secondo motivo, denunciando la nullità della
sentenza ai sensi degli artt. 161 e 360, n. 4, cod. proc. ctv.,
dispositivo, per la reiterata atte/nazione di voler accogliere
l’appello principale ed il sostanziale diniego dell’unica demanda
in esso contenuta.
Con

l’unico

metivo

del

ricorso

incidentale

l’amministrazione denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc.
civ. per omessa pronuncia, per avere la sentenza confermato
pedissequamente la nctivazione del primo giudice, che denegava il
recupero dei maggiori ricavi portati dai contratti duplicati
perché solo uno era stato confermato dall’interessato, a fronte
di una cknanda di appello ridotta ai soli importi dell’unico
contratto confermato, o in subordine violazione degli artt. 36,
031WEI 2, n. 4, del d.lgs. n, 546 del 1992 e 111 Cbst., per essere
stata resa in carenza assoluta di motivazione la sentenza
d’appello che nega un recupero di maggiori ricavi motivando
unicamente in relazione al ritenuto carattere ingiustificato di
riprese diverse, o ancora, gradatanente, motivazione
contraddittoria, in relazione all’art. 360, n. 4, ovvero n. 5,
cod. prue. civ., in quanto il fatto della conferma dei maggiori
corrispettivi da parte dei clienti verrebbe da un lato ritenuto
decisivo al fine di annullare le riprese, laddove mancherebbe, ma
dall’altro irrilevante al fine di confermarle, quando invece
sarebbe presente
La censura formulata can il secondo motivo del ricorso
principale è palesemente fondata, ove si consideri che la
sentenza impugnata., per un verso, dopo aver genericamente
premesso che “le doglianze esposte a sostegno delle proprie
richieste da parte della società contribuente Istituto Benedetto
Croce can l’appello, care quelle proposte dall’Agenzia delle
entrate, meritano entrambe parziale accoglimento”, spiega poco

3

la censurano per il grave contrasto fra motivazione e

avanti che “per i punti 3 e 4 – vale a dire le riprese in
relazione alle quali la contribuente era risultata soccodbente
con la pronuncia di primo grado, le cui statuizioni aveva appunto
impugnato – legittimo appare il recupero a tassazione delle somme
addebitate, soprattutto perché l’Istituto non ha fornito alcuna
giustificazione di quegli importi mai versati ai signori
intermediari, quindi ritenuti giustamente ricavi non
contabilizzati”.

“accoglie l’appello principale

– quello, appunto della

contribuente -, nonché l’appello incidentale, ciascuno nei limiti
di cui in motivazione”, senza che tali limiti siano stati
idoneamente specificati – attesa l’adbiguità dell’inciso Che
segue, introdotto dall’espressione “soprattutto perché…” -, a
fronte dell’assolutezza della affermazione “legittimo appare il
recupero a tassazione delle samme addebitate”.
È pure fondato il ricorso incidentale dell’amministrazione,
palesandosi la motivazione sull’accoglimento dell’appello
incidentale dell’amministrazione “nei limiti di cui in
motivazione” (così il dispositivo) contraddittoria rispetto a
quanto osservato nella parte della motivazione della sentenza
riferita a quella censura, can la quale ci si doleva del mancato
recupero a tassazione di ricavi non registrati, per lire
2.400.000, sulla base dello specifico riscontro di Agostino
Papero, che – come rilevato nel gravame, anche trascritto

in

parte qua nel ricorso per cassazione – era “stato l’unico cliente
a dichiarare di aver versato somme maggiori di quelle fatturate_
da detta scheda emerge un totale di ricavi non registrati di lire
2.400.000. Detto importo avrebbe dovuto essere, proprio sulla
scorta delle argcnentazioni svolte dal primo giudice, recuperato
a tassazione”.
Nella motivazione della sentenza impugnata si afferma
infatti che, quanto ai rilievi riferiti ai punti 1 e 2, “essi
sono da considerarsi gravosi e illegittimi, atteso Che le
risposte ai questionari inviati, tranne uno, risultano
perfettamente corrispondenti con le fatture emesse dall’IBC e
quindi la pretesa tributaria non trova oggettivamente riscontro”:
in questo modo l’appello incidentale, accolto “nei limiti di cui

4

Nel dispositivo, cantraddittoriamente, il giudice d’appello

in

nctivazione”, non essendo indicati in mctivazicne i limiti

stessi, in quanto “la pretesa tributaria non trova oggettivamente
riscontro”, finisce per risultare irragionevolmente disatteso.
In conclusione deve essere accolto il secondo motivo
dell’appello principale, assorbito l’altro motivo, nonché
l’appello incidentale sotto il profilo della contraddittorietà
della motivazione, la sentenza impugnata deve essere cassata in
relazione ai nctivi carne accolti e la causa rinviata, anche per
della Campania.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il secondo motivo del
ricorso principale, assorbito il primo, ed il ricorso
incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi
accolti e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della
Carmissione tributaria regionale della Campania.
Così deciso in Rema il 26 giugno 2013.

le spese, ad altra sezione della Cannissicne tributaria regionale

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA