Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1538 del 19/01/2022

Cassazione civile sez. VI, 19/01/2022, (ud. 22/10/2021, dep. 19/01/2022), n.1538

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20227-2020 proposto da:

BANCO DI SARDEGNA SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA

della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

PAOLA SERRA;

– ricorrente –

contro

Z.R., in proprio ed in qualità di legale rappresentante

della Ditta individuale Z.R., elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA LIMA, 7, C/O presso lo studio dell’avvocato ANDREA

SORGENTONE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

STEFANO CARBONI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 99/2020 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI

SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 19/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 22/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO

FALABELLA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Il Tribunale di Sassari ha accolto la domanda proposta da Z.R., quale titolare del conto corrente n. (OMISSIS), e da S.M., quale fideiussore, nei confronti di Banca di Sassari s.p.a., poi Banco di Sardegna s.p.a., volta ad ottenere la dichiarazione di illegittimità delle appostazioni in conto per interessi legali, anatocismo, commissione di massimo scoperto, usura e spese non pattuite, e la conseguente condanna dell’istituto di credito alla ripetizione dell’indebito riscosso. Il Tribunale ha quantificato in Euro 70.520,48 la somma complessiva che la banca era tenuta a restituire.

2. – Interposto gravame da parte di Z., la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha riformato la sentenza impugnata condannando la banca al pagamento, in favore dell’appellante, della somma di Euro 264.980,65, oltre interessi.

3. – Avverso la sentenza della Corte isolana, che è stata pronunciata il 19 marzo 2020, ricorre per cassazione il Banco di Sardegna, che fa valere un unico motivo di impugnazione. Resiste con controricorso Z.R..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2033 e 2697 c.c.. L’istante si duole che la Corte di merito abbia fondato la propria decisione sulla consulenza tecnica in atti, recependola integralmente per quanto attiene alla quantificazione dell’importo e omettendo di considerare le lacune accertate e le approssimazioni dichiarate dallo stesso ausiliario. Evidenzia, al riguardo, che risultavano assenti gli scalari relativi al 1992, al secondo trimestre del 1991 e al quarto trimestre del 1988. Viene osservato che il saldo non poteva essere ricostruito in assenza di indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all’inizio dei singoli periodi per i quali non erano stati prodotti estratti conto.

2. – Il motivo è infondato, e così il ricorso.

Nella sentenza impugnata la Corte di merito ha richiamato Cass. 2 maggio 2019, n. 11543, secondo cui, in assenza dell’intera serie degli estratti conto, il correntista che agisce in ripetizione può dar prova dell’indebito fornendo elementi di riscontro che siano atti a dar ragione dell’andamento del rapporto nel periodo non documentato dai detti estratti. Il giudice distrettuale ha pertanto evidenziato che la rielaborazione del saldo operata dal c.t.u. “con criteri neppure oggetto di contestazione sulla metodologia usata”, come precisato dallo stesso ausiliario (sentenza, pag. 9), consentiva di accertare un credito del correntista per Euro 240.134,01, cui andava aggiunta la somma di Euro 24.846,64 per commissioni di massimo scoperto illegittimamente addebitate.

Sul punto, la pronuncia impugnata non denuncia alcuna violazione o falsa applicazione delle norme di legge richiamate nella rubrica del motivo di ricorso. Infatti, l’estratto conto non costituisce l’unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto; esso consente bensì di avere un appropriato riscontro dell’identità e consistenza delle singole operazioni poste in atto: ma, in assenza di alcun indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l’andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni (così Cass. 2 maggio 2019, n. 11543, in motivazione): il correntista non è cioè tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di ripetizione soltanto mediante la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto periodici, ben potendo la prova dei movimenti del conto desumersi anche aliunde, vale a dire attraverso le risultanze degli altri mezzi di prova offerti dalla parte o assunti d’ufficio, che spetta al giudice di merito valutare con un accertamento in fatto insindacabile innanzi al giudice di legittimità (Cass. 19 luglio 2021, n. 20621). In tal senso, le movimentazioni occorse sono da considerare alla stregua di fatti suscettibili di prova libera, essendo dimostrabili anche mediante argomenti di prova ed elementi indiretti che compete al giudice di merito valutare nell’ambito del suo prudente apprezzamento (Cass. 21 dicembre 2020, n. 29190, in motivazione).

La deduzione della ricorrente circa l’approssimazione del criterio adottato per sopperire alla mancanza di alcuni estratti conto -deduzione che nemmeno si fa carico del rilievo, speso dalla Corte di merito, circa la sostanziale condivisione del detto criterio da parte dei contendenti – investe dunque l’accertamento di fatto che, come si è appena detto, è insindacabile in sede di legittimità.

3. – Segue, secondo soccombenza, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6a Sezione Civile, il 22 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2022

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