Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15379 del 28/06/2010

Cassazione civile sez. III, 28/06/2010, (ud. 29/04/2010, dep. 28/06/2010), n.15379

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21474-2006 proposto da:

LABORATORIO DI GIORNALISMO E TECNICHE AUDIOVISIVE DI FRANCESCO RINA

&

C. S.A.S. (OMISSIS) in persona del suo rappresentante legale pro

tempore Signor R.F., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA MARIO FANI 37, presso lo studio dell’avvocato CAUDULLO RAFFAELE,

che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.C. (OMISSIS), considerata domiciliata “ex

Lege” in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dagli avvocati BALDASSARINI DESIDERIO,

D’EREDITA’ ANGELA giusta delega, in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2896/2005 del GIUDICE DI PACE di BARI, emessa

il 20/5/2005, depositata il 06/06/2005, R.G.N. 2792/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/04/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

adito l’Avvocato RAFFAELE CAUDULLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con citazione del 9 marzo 2004 la signora D.C. conveniva dinanzi al giudice di pace di Bari la s.a.s. Laboratorio di giornalismo e tecniche audiovisive e ne chiedeva la condanna alla restituzione della somma di Euro 725,00 oltre interessi e rivalutazione e con la vittoria delle spese di lite. La attrice deduceva di avere tempestivamente esercitato il diritto di recesso, con telegramma del (OMISSIS) e contestuale raccomandata, ritenendo di aver sottoscritto un contratto a distanza e di avere diritto a recedere senza alcuna penalità, sulla base della normativa comunitaria e italiana a tutela dei contraenti consumatori. Si costituiva la società convenuta e contestava il fondamento della domanda.

2. Il giudice di pace di Bari, con sentenza del 6 giugno 2005, decidendo secondo equità accoglieva la domanda e condannava la convenuta alla restituzione delle somme versate ed alle spese di causa.

3. Contro la decisione la società ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di unico motivo illustrato da memoria, resiste la controparte con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Deduce la società ricorrente nello unico motivo: “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 185 in relazione allo art. 360 c.p.c., nn. 1 e 3”. Si sostiene, nel corpo del motivo, che il contratto risulta stipulato in (OMISSIS), dove doveva essere eseguito, e che pertanto il giudice di pace doveva dichiararsi incompetente, accogliendo la eccezione sollevata dalla società; ove superata tale eccezione, si sostiene ancora che non risulta applicabile la disciplina dei contratti a distanza, ma le normativa vigente per i contratti di consumo, anche con riferimento al diritto al recesso. Si pone quindi alla Corte un quesito di diritto, peraltro non richiesto al tempo della pubblicazione della sentenza ora impugnata.

4. In senso contrario si osserva che il ricorso risulta manifestamente infondato in ordine alla sua contraddittoria formulazione. Ed in vero non risulta contestata la ratio decidendi espressa dal giudice di pace, il quale ha considerato concluso in contratto considerando come proposta la lettera della attrice che chiede di essere iscritta ai corso e come accettazione la conferma da parte della società di provvedere alla iscrizione al corso. Si tratta di una quaestio voluntatis, da cui risulta la competenza territoriale del giudice del luogo di perfezionamento del rapporto.

Non sussiste pertanto violazione di alcuna regola sulla competenza territoriale e le parti hanno ampliamento disputato sul merito della esecuzione e del recesso del rapporto. Vedi per il foro facoltativo art. 20 c.p.c. e Cass. 2001 n. 10226, Cass. 2004 ord. n. 4112.

La seconda parte della censura riguarda appunto il merito della vicenda negoziale, e sembra denunciare un error in iudicando non meglio precisato, sul rilievo che non dovrebbe invocarsi la disciplina speciale invocata per ribadire la incompetenza, ma invece la disciplina del codice di consumo, peraltro in vigore dal 23 ottobre 2005, come ius superveniens, non applicabile al rapporto già in essere al 24 novembre 2003.

Il motivo risulta per questa parte inammissibile per la sua novità, oltre che manifestamente infondato.

In conclusione, avendo il giudice di pace deciso secondo criteri di equità, in ordine alla legittimità del recesso, senza violare principi generali o regolatori della materia e senza violare le regole processuali sulla competenza per territorio, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in favore della resistente, come in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la s.a.s. Laboratorio del Giornalismo e Tecniche audiovisive di Francesco Rina e C. a rifondere a D. C., le spese di questo giudizio di cassazione, che liquida in Euro 800,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2010

 

 

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