Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15379 del 26/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 26/07/2016, (ud. 13/05/2016, dep. 26/07/2016), n.15379

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. CIRUILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14830-2013 proposto da:

S.C., (OMISSIS), A.G. (OMISSIS),

F.T. (OMISSIS), D.M.A. (OMISSIS), SI.MI.

(OMISSIS), s.n. (OMISSIS), domiciliati ex lege in ROMA

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dagli avvocati ROBERTO CERBONI, ALESSANDRO ONETO giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

CONSORZIO COOPERATIVE ACLI, (OMISSIS);

– intimato –

Nonchè da:

CONSORZIO COOPERATIVE ACLI – SOCIETA’ COOPERATIVA (OMISSIS) in

persona del Presidente del CdA e suo legale rappresentante pro

tempore Comm. B.A., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA G. AVEZZANA 1, presso lo studio dell’avvocato ORNELLA

MANFREDINI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

AUGUSTO FEDERICI, NICOLA FEDERICI giusta procura speciale a margine

del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

A.G. (OMISSIS), D.M.A. (OMISSIS),

s.n. (OMISSIS), SI.MI. (OMISSIS), S.C.

(OMISSIS), F.T. (OMISSIS);

– intimati –

nonchè da

CONSORZIO COOPERATIVE ACLI- SOCIETA’ COOPERATIVA (OMISSIS) in persona

del Presidente del CdA e suo legale rappresentante pro tempore Comm.

B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. AVEZZANA

1, presso lo studio dell’avvocato ORNELLA MANFREDINI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati AUGUSTO FEDERICI,

NICOLA FEDERICI giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.G. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

– intimati –

avverso la sentenza n. 256/2012 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 07/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/05/2016 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito l’Avvocato ALESSANDRO ONETO per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso

Anteghini, accoglimento del ricorso del Consorzio Acli,

inammissibilità del ricorso incidentale del Consorzio.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In totale riforma della decisione del Tribunale Ordinario di Grosseto in data 9.2.2010 n. 86, che aveva riconosciuto il diritto di ventidue assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica siti in Comune di (OMISSIS), di condurre in locazione gli immobili predetti al prezzo ed alle condizioni indicate nel decreto prefettizio 8.10.2004 n. 1743, la Corte d’appello di Firenze, in accoglimento della impugnazione proposta dal Consorzio Cooperative ACLI soc. coop. – che chiedeva di stipulare i contratti di locazione ad uso abitativo ad un canone maggiore di quello indicati nel decreto prefettizio -, con sentenza 7.5.2012 n. 526, rilevava che la disciplina delle condizioni contrattuali era interamente definita dal D.L. n. 152 del 1991 conv. in L. n. 203 del 1991 e dal D.M. del Ministero Infrastrutture e Trasporti 10 maggio 2002 che stabili va i criteri per la individuazione degli assegnatari degli alloggi nonchè l’importo massimo del canone di locazione stabilito in apposita convenzione stipulata tra il Consorzio ed il Comune. Ne seguiva che la errata determinazione del canone, più favorevole agli assegnatari, contenuta nel decreto prefettizio, da un lato, era insuscettibile di fondare un legittimo affidamento stante la obiettività dei predetti criteri legali; dall’altro integrava una carenza assoluta di potere in quanto al Prefetto non erano demandata la definizione di alcuna della condizione contrattuali, rimessa dalla legge in via esclusiva alla indicata convenzione di diritto pubblico. Difettava di interesse la domanda riconvenzionale proposta dal Consorzio in ordine all’accertamento della correttezza del canone, atteso che lo stesso era normativamente previsto e disciplinato.

La sentenza di appello è stata impugnata per cassazione con ricorso principale notificato in data 3.6.2013 dagli assegnatari A.G., + ALTRI OMESSI La sentenza di appello è stata altresì impugnata per cassazione, in relazione ad un unico motivo concernete vizio processuale, con ricorso principale dal Consorzio società cooperative ACLI, con atto notificato in data 18.6.2013 ad A.G., + ALTRI OMESSI Il Consorzio ha proposto, successivamente, con atto notificato in data 9.7.2013 ai ricorrenti principali, anche un controricorso e contestuale ricorso incidentale, reiterando l’unico motivo del precedente ricorso principale, e depositando, inoltre, memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La cronologia dei ricorsi principali proposti avverso la medesima sentenza di appello, rispettivamente dagli assegnatari, in data 3.6.2013, e dal Consorzio delle società cooperative ACLI, in data 18.6.2013, determina la conversione del ricorso principale successivo – proposto dal Consorzio nei termini perentori previsti dagli artt. 370 e 371 c.p.c. – in ricorso incidentale, alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte secondo cui il principio dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso: tuttavia quest’ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte -indipendentemente dalla forma assunta e ancorchè proposto con atto a sè stante- in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., indipendentemente dai termini (l’abbreviato e l’annuale) di impugnazione in astratto operativi (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 27898 del 21/12/2011; id. Sez. 5, Sentenza n. 16221 del 16/07/2014; id. Sez. 1, Sentenza n. 25662 del 04/12/2014; id. Sez. L, Sentenza n. 5695 del 20/03/2015; id. Sez. 3, Sentenza n. 2516 del 09/02/2016).

1.1 Deve, invece, essere dichiarato inammissibile, in virtù del principio secondo cui la notifica del ricorso consuma il potere di impugnazione della parte, l’ulteriore e ricorso incidentale notificato dal Consorzio il 9.7.2013 agli assegnatari ricorrenti principali (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 5207 del 10/03/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 15813 del 28/07/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 27898 del 21/12/2011; id. Sez. U, Sentenza n. 2568 del 22/02/2012).

1.2 In via pregiudiziale occorre ancora rilevare che non risulta agli atti la prova della notifica del ricorso principale, convertito in controricorso ed ricorso incidentale, proposto dal Consorzio nei confronti degli intimati F.T. (ricorrente principale) e C.G. (che non ha svolto difese), non essendo state depositate dal ricorrente le cartoline AR della notifica eseguita a mezzo posta ex art. 149 c.p.c..

Ne segue che il ricorso incidentale proposto dal Consorzio nei confronti dei predetti intimati deve essere dichiarato inammissibile.

2. Tanto premesso, venendo all’esame del ricorso principale, il Collegio osserva quanto segue.

Le plurime contestuali censure, concernenti vizi logici di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nel testo, applicabile “ratione temporis”, anteriore alla modifica del D.L. n. 83 del 2012 conv. L. n. 134 del 2012) e vizi di violazione di norme di diritto sostanziale (D.M. 10 maggio 2002 prot. 215; artt. 1175, 1337 e 1338 c.c.; artt. 1428, 1429, 1431; art. 97 Cost.) ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, proposte con un unico complesso motivo dai ricorrenti assegnatari, debbono ritenersi inammissibili in relazione a molteplici profili:

i ricorrenti deducono che il Giudice di appello avrebbe incentrato la propria decisione sulla mancata produzione dei documenti depositati in primo grado dagli assegnatari – rimasti contumaci in secondo grado -, sicchè avrebbe omesso di considerare che la questione controversa, come era dato evincere anche senza tali documenti dall’avverso atto di appello, riguardava i maggiori canoni richiesti dal Consorzio rispetto a quelli individuati nel decreto prefettizio, concludendo in modo errato che in difetto dei predetti documenti doveva essere accolto l’appello del Consorzio ed applicato il maggior canone richiesto da tale ente: il motivo non coglie la “ratio decidendi” della sentenza impugnata, avendo deciso la Corte d’appello indipendentemente dalla mancata acquisizione dei documenti che gli assegnatari avevano prodotto in primo grado, limitandosi semplicemente ad una considerazione meramente ultronea ed ipotetica (oltre che tautologica: assume infatti il Giudice di appello che, “qualora” il provvedimento della Prefettura – documento non acquisito al giudizio di secondo grado – contenesse la indicazione di un canone stabilito in misura difforme dal criterio legale del D.M. Infrastrutture e Trasporti 10 maggio 2002, art. 4 sarebbe da ritenere affetto da vizio di legittimità per violazione di legge) che non condiziona in alcun modo le diverse “rationes decidendi” fondate sull’assenza di potestà prefettizia determinativa del canone locativo, sulla inesistenza di un affidamento incolpevole generato dal provvedimento di assegnazione, dalla inefficacia del provvedimento di assegnazione inidonea ad incidere sulla disciplina privatistica del contratto di locazione da stipulare tra il Consorzio ed i singoli assegnatari;

il motivo non assolve al requisito di autosufficienza del ricorso in quanto si assume che sarebbero stati utilizzati dal Consorzio diversi criteri di determinazione del canone rispetto a quelli indicati nella pubblicazione degli avvisi per l’assegnazione degli alloggi (ai sensi del D.M., art. 1, comma 2 prot. 215/2002) e nel decreto prefettizio di assegnazione emesso ai sensi dell’art. 1, comma 3 medesimo decreto, onerava i ricorrenti della trascrizione del contenuto di tali documenti, onde consentire alla Corte di verificare l’assunto secondo cui la indicazione del canone in tali atti doveva intendersi per i destinatari come elemento vincolante del rapporto locativo ovvero come mera indicazione correlata al tempo della pubblicazione (e dunque suscettibile di variazioni al tempo della effettiva definizione del procedimento amministrativo di assegnazione e della stipula dei contratti di locazione), apparendo a tal fine del tutto irrilevante la trascrizione di parte dell’atto di appello del Consorzio (cfr. ricorso principale pag. 10-11) da cui è dato evincere soltanto che era stata inviata alla Prefettura la lettera del Consorzio in data il 17.2.2003 con allegato il documento 3 contenente i criteri applicati per la determinazione dell’importo del canone (secondo quanto previsto dalla convezione stipulata dal Consorzio con il Comune di Grosseto, ai senso del D.M. art. 4, comma 3 prot. 215/2002) “con i dati aggiornati al 31 dicembre 2001”: la omessa trascrizione dei documenti indicati a sostegno del motivo di ricorso non consente di ritenere assolta la prescrizione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, rimanendo in conseguenza precluso l’accesso al sindacato di legittimità la contestuale ed indifferenziata esposizione degli argomenti in fatto e diritto svolti a sostegno di una pluralità di censure indentificate come “illogicità della motivazione ex art. 360, n. 5 su un punto decisivo della controversia, in particolare sulla carenza di elementi per poter decidere e in ordine alla insussistenza dell’affidamento incolpevole negli atti della PA; omessa motivazione su quali atti fossero necessari per decidere e per quale motivo; Violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3. Violazione del D.M. Infrastrutture e Trasporti 10 maggio 2002, prot. 215; violazione degli artt. 1176, 1337 e 1338 c.c.;

Violazione degli artt. 1428, 1429 e 1431 c.c.; violazione del principio di presunzione di legittimità degli atti amministrativi ex art. 97 Cost.”, non consente di discernere la critica rivolta alla sentenza impugnata in ordine agli “errori di fatto” da quella invece rivolta in ordine agli “errori di diritto”, con la conseguente insanabile incompatibilità ontologica dei profili di illegittimità indicati. Ed infatti, se da un lato deve ritenersi inammissibile nel ricorso per cassazione la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione, dall’altro lato l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa viene in tal modo a rimettere al Giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, alla Corte di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 10295 del 07/05/2007; id. Sez. 1, Sentenza n. 19443 del 23/09/2011; id. Sez. 1, Sentenza n. 21611 del 20/09/2013).

2.1 Il ricorso principale deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

3. Fondato è invece il motivo di ricorso incidentale dedotto dal Consorzio.

Il ricorrente incidentale denuncia la nullità della sentenza impugnata avendo i Giudici di appello omesso di pronunciare, in violazione dell’art. 112 c.p.c., sulla domanda, formulata dal Consorzio in via riconvenzionale in primo grado e riproposta con l’atto di appello, di accertamento del diritto del Consorzio a stipulare con ciascuno degli assegnatari “il contratto di locazione e pretendere che in esso venga sanzionato l’obbligo del pagamento del canone annuo, alla stregua di quanto stabilito nella convenzione edilizia…stipulata tra il Comune ed il Consorzio…quale nella specie risulta dalla lettera datata 7.7.2006 ed allegati, dal Comune stesso inviata al Consorzio….” con conseguente condanna “di ciascuno degli assegnatari a pagare la somma costituente la differenza tra quella dagli stessi già pagata e quella dagli stessi effettivamente dovuta con gli interessi di legge”.

3.1 Premesso che l’errata indicazione nella rubrica del vizio di violazione di norma di diritto sostanziale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (venendosi nel caso di specie in tema di vizio di nullità processuale deducibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), non determina la inammissibilità della censura, atteso che dal tenore della esposizione del motivo è agevole individuare il vizio di legittimità che si intende effettivamente denunciare (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013 “nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 con riguardo all’art. 112 c.p.c., purchè il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorchè sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge”), osserva il Collegio che la statuizione del Giudice di appello che ha ritenuto infondata tale domanda in quanto “non spetta al Giudice accertare in sentenza ciò che le leggi e gli atti amministrativi generali prevedono espressamente, nè è interesse processualmente rilevante della parte appellante una pronuncia di mero accertamento della correttezza o meno di un comportamento che è normativamente previsto e disciplinato” non rispecchia la esigenza di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, dovendo in conseguenza disporsi la cassazione con rinvio della sentenza impugnata.

Risulta, infatti, dagli atti di causa che il Consorzio aveva formulato sia in primo che in secondo grado richiesta di accertamento del proprio diritto a stipulare i contratti di locazione “alla stregua di quanto stabilito nella convenzione…stipulata con il Comune…ammontante a una somma pari al 4,5% del prezzo di cessione quale è stato determinato dal Comune di Grosseto e quale nella specie risulta dalla lettera datata 7.7.2006 ed allegati, dal Comune stesso inviata al Consorzio….”, ma tale richiesta non costitutiva una autonoma pretesa su cui era chiamato a decidere il Giudice di merito, risolvendosi piuttosto, nella struttura sintattica e lessicale delle conclusioni rassegnate dal Consorzio, nello stesso presupposto logico della domanda di condanna (ricorso incident., pag. 11-12 e 15): la Corte territoriale ha indebitamente frazionato la domanda unitaria, trascurando del tutto la indicata correlazione logica e ritenendo erroneamente di essere chiamata a pronunciare su una domanda riconvenzionale di “mero accertamento”, ritenendola come tale carente di interesse in quanto volta far valere il generale interesse alla astratta affermazione del diritto oggettivo, omettendo di considerare: a) da un lato che, l’accertamento aveva ad oggetto non la generica affermazione del contenuto prescrittivo del DM prot. 215/2002 o del disposto di norme di legge, ma della applicazione ai contratti di locazioni con i singoli assegnatari del canone come stabilito nell’importo risultante dalla lettera in data 7.7.2006 e determinato ai sensi della convenzione stipulata tra il Consorzio e di Comune di Grosseto; b) dall’altro che il predetto accertamento costituiva il presupposto logico della domanda di condanna al pagamento del canone su cui la Corte territoriale era stata espressamente chiamata a decidere dal Consorzio appellante.

3.2 L’accertato errore processuale determina la cassazione della sentenza impugnata, in parte qua, con rinvio della causa al Giudice di appello.

4. In conseguenza, il ricorso principale proposto dagli assegnatari deve essere dichiarato inammissibile e le parti ricorrenti vanno condannate alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo; il ricorso incidentale, così convertito il ricorso principale proposto dal Consorzio, deve essere dichiarato inammissibile nei confronti di F.T. e di C.G., con compensazione delle spese tra il Consorzio ed il F. – non essendo conseguita a causa della inammissibilità alcuna attività difensiva da parte del F. -, mentre deve essere accolto nei confronti degli altri intimati, in relazione all’unico motivo dedotto, con conseguente cassazione in parte qua della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Corte d’appello di Firenze, in altra composizione, che provvederà a pronunciare sulla domanda riconvenzionale proposta dal Consorzio, nonchè a liquidare all’esito anche le spese del giudizio di legittimità.

4.1 Sussistono i presupposti per l’applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che dispone l’obbligo del versamento per il ricorrente principale ed incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nel caso in cui la sua impugnazione sia stata integralmente rigettata, essendo iniziato il procedimento in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Corte cass. SU 18.2.2014 n. 3774).

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso principale proposto da A.G., + ALTRI OMESSI – dichiara inammissibile il ricorso principale convertito in incidentale proposto dal Consorzio nei confronti di F.T. e C.G., compensando le spese del giudizio di legittimità tra il ricorrente incidentale e F.T.;

– accoglie il ricorso principale incidentale convertito in incidentale proposto dal Consorzio nei confronti degli altri intimati e per l’effetto cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà a pronunciare sulla domanda riconvenzionale proposta dal Consorzio Cooperative ACLI soc. coop., liquidando all’esito anche le spese del giudizio di legittimità;

– dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto dal Consorzio con atto notificato in data 9.7.2013;

– dichiara che sussistono i presupposti per il versamento della somma prevista dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2016

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