Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15379 del 21/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 21/06/2017, (ud. 07/02/2017, dep.21/06/2017),  n. 15379

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20527-2011 proposto da:

A.C.F., C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO POZZA, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

– I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati GIANDOMENICO

CATALANO e LORELLA FRASCONA’, che lo rappresentano e difendono

giusta delega in atti;

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, che li

rappresentano e difendono giusta delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

NOMOS EQUITALIA S.P.A., P.I. 05165540013;

– intimata –

avverso la sentenza n. 500/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 11/05/2011 r.g.n. 1406/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/02/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

udito l’Avvocato GIANDOMENICO CATALANO;

udito l’Avvocato CARLA D’ALOISIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Torino con sentenza n. 500/2011, rigettava l’appello proposto da A.C.F., titolare della ditta individuale SOLOGAS, nei confronti dell’INPS e dell’INAIL, contro la sentenza di primo grado che aveva respinto le opposizioni avverso i verbali di accertamento con cui gli era stato contestato il mancato versamento di contributi previdenziali e premi ed avverso la successiva cartella di pagamento con la quale l’INPS aveva richiesto il pagamento del debito contributivo.

La Corte d’Appello, per quanto d’interesse, riteneva che i verbali di accertamento fossero legittimi; che la sig.ra D.G.V. non dovesse essere qualificata come lavoratrice subordinata ma come coadiutrice familiare nella ditta del marito; che le indennità di trasferta corrisposte ai letturisti con contratto a progetto non erano tali, in quanto erogate a lavoratori tenuti per contratto a lavorare in luoghi sempre variabili e diversi sicchè l’indennità erogata dall’azienda era volta a compensare il disagio e ricadeva nella fattispecie del D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 3, comma 6; che i contrati a progetto relativi ai lavoratori M. e C. fossero da convertire in rapporti di lavoro subordinato in mancanza di specifico progetto D.Lgs. n. 276 del 2003.

Per la cassazione della sentenza di appello ricorre A.C.F. con cinque motivi illustrati da memoria. L’INPS e l’INAIL hanno resistito con controricorso. Nomos Equitalia è rimasta intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione od erronea applicazione di norma di diritto in relazione all’art. 2697 c.c. avendo la sentenza impugnata accollato all’esponente e non agli enti impositori l’onere della prova negativa dei fatti posti a base degli accertamenti ispettivi prima e della cartella esattoriale poi.

2. Con il secondo motivo di ricorso è prospettata la violazione od erronea applicazione dell’art. 2094 c.c. in relazione alla posizione della sig.ra D.G. avendo la corte ritenuto erroneamente che la fattispecie rientrasse in quella della coadiuvanza familiare e non della subordinazione.

I primi due motivi sono inammissibili e comunque infondati in quanto la sentenza impugnata è pervenuta alle conclusioni assunte in ordine alla legittimità dei verbali di accertamento ed alla posizione di coadiuvante familiare della sig.ra D.G., moglie del ricorrente, attraverso una motivazione analitica, logica, di merito, sulle circostanze rilevanti ai fini della causa tutte indicate in sentenza. Neppure è vero che la Corte abbia invertito l’onere della prova in danno dell’esponente, avendo piuttosto affermato correttamente che esso gravasse sulle parti in relazione ai fatti costitutivi posti a fondamento delle rispettive pretese; e che, avendo assolto, gli istituti convenuti in giudizio, alla prova della loro pretesa, attraverso i plurimi elementi probatori raccolti da cui conseguiva la presunzione di gratuità della prestazione svolta dalla D.G. in favore della ditta individuale del coniuge, fosse questo ultimo a dover provare l’esistenza dl rapporto di lavoro subordinato.

A fronte di tali iter motivazionale, scevro da vizi logici e giuridici, la parte ricorrente si limita a richiedere una nuova e generale valutazione di merito sui fatti di causa rispetto a quello non condivisa e per ciò solo censurata, al fine di ottenerne la sostituzione con altra più consona alla propria convinzione di parte. Deve allora ricordarsi che quello di cassazione non è un terzo grado di giudizio il cui compito sia di verificare la fondatezza di ogni affermazione effettuata dal giudice di appello nella sentenza. Esso è invece (Cass. Sez. 5, sentenza n. 25332 del 28/11/2014) un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di Cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti; ma deve promuovere specifiche censure nei limiti dei motivi consentiti dalla legge.

E’ inoltre ius receptum che sia devoluta al giudice del merito l’individuazione delle fonti del proprio convincimento, e pertanto anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l’unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Conseguentemente, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, nè a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.

3. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione od erronea applicazione dell’art. 51 TUIR, della L. n. 153 del 1969, art. 12 del D.L. n. 103 del 1991, art. 9 ter conv. in L. n. 166 del 1991 in relazione alle somme erogate come indennità di trasferta (ai trasfertisti) le quali andavano esentate dalla determinazione dell’imponibile contributivo fino alla concorrenza di Euro 46,48, anche nell’ipotesi in cui mancasse un contratto collettivo.

Si sostiene che la Corte avrebbe errato laddove ha riconosciuto che le somme erogate a 43 lavoratori letturisti – sub “indennità di trasferta”, in misura fissa e forfettaria di Euro 46,48 giornalieri, talvolta separata dalla voce rimborso spese – fosse stata invece correttamente assoggettata dagli enti impositori ai sensi del D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 3, comma 6 (e quindi “nella misura del 50% del loro ammontare”) affermando che il fatto di lavorare abitualmente fuori sede rappresenta una caratteristica strutturale della prestazione lavorativa e non già una deroga occasionale alla normale assegnazione del lavoratore alla sede aziendale, sicchè l’indennità erogata dall’azienda era volta, almeno in parte, a compensare il disagio connesso a tale particolare modalità della prestazione.

3.1. Il motivo è infondato, in quanto la pronuncia è in linea con i criteri distintivi in materia di assoggettamento dell’indennità di trasferta e delle diverse indennità, comunque denominate, erogate ai c.d. trasferisti, per le quali ultime la legge prevede l’assoggettamento al 50% dell’ammontare a prescindere da qualsiasi previsione del contratto collettivo. Si tratta di criteri più volte precisati da questa Corte, ad es. con ordinanza n. 4837 del 26/02/2013: “In materia di obblighi contributivi, ove l’attività d’impresa si esplichi nella realizzazione di scavi e posa di condotte per conto di altra impresa (nella specie, l’ENEL) con spostamento degli operai e dei tecnici in cantieri di lavoro sempre diversi, senza che vi sia uno stabilimento di produzione ma solo un deposito di automezzi ed attrezzature, la posizione dei lavoratori va ricondotta ai “trasfertisti”, che sono tenuti per contratto ad una attività lavorativa in luoghi variabili, diversi da quello della sede aziendale. Ne consegue che, in applicazione del D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 3, comma 6, (applicabile “ratione temporis”), gli emolumenti erogati ai dipendenti a titolo di indennità di trasferta concorrono a formare il reddito nella misura del cinquanta per cento del loro ammontare e, su detto importo, è configurabile l’obbligo contributivo dell’azienda”; con sentenza n. 27643 del 11/12/2013: ” Ai fini della computabilità o meno dell’indennità di trasferta nel calcolo dell’indennità di anzianità e del t.f.r., nella nozione di “trasferisti” rientrano i lavoratori subordinati destinati a svolgere sistematicamente e professionalmente la propria attività quasi interamente al di fuori della sede aziendale, sempre in luoghi diversi, senza alcuna sede lavorativa fissa e predeterminata, percependo la retribuzione indipendentemente dalla effettiva effettuazione della trasferta, secondo un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo in presenza di vizi logici e giuridici.”

3.2. La stessa sentenza avendo accertato che quella in discorso configurasse una somma erogata in cifra fissa, in relazione allo svolgimento di attività lavorativa che (come quella dei letturisti di cui si tratta) richiedeva la continua mobilità dei dipendenti, per i quali “nei singoli contratti a progetto manca l’indicazione di una sede”, rispetta pure i tre criteri dettati nel recente il D.L. n. 193 del 2016, art. 7-quinquies, (conv. con L. n. 225 del 2016) nel quale, con norma definita di interpretazione autentica, si è stabilito altresì che la mancanza anche soltanto di uno dei suddetti requisiti comporti l’applicazione del regime agevolato della trasferta.

Il D.L. n. 193 del 2016, art. 7-quinquies, (conv. con L. n. 225 del 2016), il quale, nel dettare disposizioni in materia di “Interpretazione autentica in materia di determinazione del reddito di lavoratori in trasferta e trasfertisti”, ha infatti disposto, al comma 1, che “il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, comma 6 testo unico delle imposte sui redditi”, debba interpretarsi “nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per í quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro; b) lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente; c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta”.

Si precisa poi al comma 2, che “Ai lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale esistenza delle condizioni di cui al comma 1, non è applicabile la disposizione di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, comma 6 è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo art. 51”.

3.3. Non risulta invece comprensibile, alla luce dei fatti esposti in ricorso e dei documenti solo in parte riprodotti, quanto si sostiene con la censura, esposta in via subordinata, e secondo cui a tutto voler concedere le somme in questione andavano computate solo al 50% del loro ammontare ai sensi dell’art. 51 TUIR, comma 6; che è esattamente la conclusione assunta dai giudici d’appello.

4. Con il quarto motivo di ricorso è prospettata la violazione dell’art. 2094 c.c. ed al D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 61 e ss. in relazione ai lavoratori in regime di co.co.pro. C. e Ma. ritenuti subordinati dalla Corte torinese.

Anche tale motivo è infondato; la Corte è pervenuta alla propria decisione insindacabile nel merito, in mancanza di vizi logici e giuridici, dopo aver giudicato (ai sensi e per gli effetti previsti dal D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 61 e ss.) privo di specificità il progetto relativo ai collaboratori in discorso ed analizzato la loro prestazione, che veniva svolta con le stesse modalità dei lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Pertanto, in presenza di plurimi elementi sintomatici, tutti rivelatori dell’esistenza della subordinazione (assenza di autonomia, eterodirezione, corrispettivo calcolato in base al numero di contatori installati), ne ha tratto la conclusione della qualificazione dei rapporti come di lavoro subordinato.

Si tratta di un iter argomentativo esaustivo e immune da vizi, che aderisce pure alla giurisprudenza di questa Corte sia in materia di mancanza di specificità del progetto, sia in materia di accertamento della subordinazione ex art. 2094 c.c.

5. Con il quinto motivo è dedotto vizio di motivazione per erronea e/o insufficiente motivazione per la mancata compensazione del debito contributivo con i contributi già versati per le posizioni di D.G., C. e Ma.. Il motivo è infondato in quanto la sentenza da atto della mancata prova degli importi a credito con riguardo alle specifiche posizioni in discorso, affermando pertanto che non poteva essere operata alcuna compensazione in sede giudiziale. In tal modo la decisione si sottrae al protestato vizio di motivazione, il quale si configura non già dinanzi ad una mera illogicità o ad una qualsivoglia aporia logica della motivazione, ma solo quando la motivazione risulti omessa, insufficiente o contraddittoria rispetto ad un fatto decisivo per il giudizio, ossia di tale portata che dalla sua considerazione derivi un diverso esito del giudizio.

6. Le considerazioni svolte impongono dunque di rigettare il ricorso e di condannare la parte ricorrente, rimasta soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese liquidate, per ciascun controricorrente, in complessivi Euro 3700 per di cui Euro 3500 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali ed oneri accessori.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA