Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15379 del 20/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 20/07/2020, (ud. 28/02/2020, dep. 20/07/2020), n.15379

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15955/2013 R.G. proposto da:

D.L.P., rappresentato e difeso, per procura speciale in

atti, dal Prof. Avv. Fantozzi Augusto e dall’Avv. Giuliani Francesco

e domiciliato presso lo studio di entrambi in Roma, via Sicilia, n.

66;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 36/28/2013, depositata in data 06 febbraio 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 febbraio

2020 dal consigliere Dott. Cataldi Michele.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. D.L.P. ha proposto ricorso, avverso gli avvisi d’accertamento in materia di Irpef relativa agli anni d’accertamento 2006 e 2007, dinnanzi la Commissione tributaria provinciale di Benevento, che lo ha accolto solo parzialmente.

2.11 contribuente ha impugnato la sentenza di primo grado dinnanzi la Commissione tributaria regionale della Campania che, con la sentenza n. 36/28/2013, depositata in data 06 febbraio 2013, ha accolto l’appello solo parzialmente.

3. Il contribuente ha proposto ricorso per la cassazione della predetta sentenza d’appello, affidato a sei motivi.

4. L’Ufficio si è costituito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Preliminarmente, deve darsi atto che il ricorrente ha depositato documenti, definendoli “attestanti l’accesso alla definizione agevolata (c.d. rottamazione I edizione) e l’accoglimento della domanda del contribuente” e “estratto di ruolo attestante l’avvenuto pagamento dlle spese di lite”, chiedendo “di voler procedere alla compensazione delle spese di lite”.

La documentazione in questione, la cui produzione non è stata notificata alla controparte, contiene dati fiscali identificativi la cui coincidenza con gli accertamenti sub iudice non è tuttavia accertabile in base agli allegati.

Pertanto, non vi sono i presupposti per sospendere il giudizio o dare atto della cessazione della materia del contendere.

Tuttavia, la richiesta della parte di concludere il giudizio con la mera compensazione delle spese di lite evidenzia la sopravvenuta carenza del suo interesse alla decisione nel merito del ricorso, che è pertanto divenuto inammissibile.

2. Le spese del giudizio di legittimità si compensano.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2020

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