Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15379 del 03/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 03/06/2021), n.15379

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 33089/2019 R.G., proposto da:

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore

Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

– ricorrente –

contro

P.M., L.M. e Lo.Mi., nella qualità di

eredi legittimi del defunto L.S., rappresentati e difesi

dall’Avv. Fabio Pace, con studio in Milano, ove elettivamente

domiciliati (indirizzo p.e.c.:

avv.fabiopace.pec.pacestudiolegale.net), giusta procura in allegato

al controricorso di costituzione nel presente procedimento;

– controricorrenti –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

della Lombardia l’11 ottobre 2018 n. 4267/04/2018, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28

ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18

dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso

dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del

Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 27 aprile 2021,

dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia l’11 ottobre 2018 n. 4267/04/2018, che, in controversia su impugnazione di diniego di rimborso per IRPEF relativa all’anno 2000, all’esito del rinvio disposto dalla sentenza depositata dalla Corte Suprema di Cassazione il 20 gennaio 2016 n. 935, a seguito della cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia il 24 novembre 2008 n. 97/27/2008, ha accolto l’appello proposto dalla medesima nei confronti di P.M., L.M. e Lo.Mi., nella qualità di eredi legittimi del defunto L.S., avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano col n. 241/43/2005, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di primo grado, sul rilievo che gli eredi legittimi del contribuente avessero diritto al rimborso delle ritenute operate dal datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, in misura maggiore del 12,50% sull’imponibile liquidato al loro dante causa in dipendenza del trattamento di previdenza integrativa aziendale, per un totale di Euro 74.397,27. P.M., L.M. e Lo.Mi., nella qualità di eredi legittimi del defunto L.S., si sono costituiti con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza, i controricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2, e dell’art. 384 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per essere stato deciso l’appello in difformità dal principio enunciato dal giudice di legittimità in sede di cassazione con rinvio.

Ritenuto che:

1. Preliminarmente, i controricorrenti hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per cassazione, assumendo attraverso il richiamo a vari precedenti della giurisprudenza di legittimità in materia di tassazione D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ex art. 16, comma 1, lett. a, (Cass., Sez. Un., 22 giugno 2011, n. 13642 e n. 13643; Cass., Sez. 5, 12 maggio 2017, nn. 11830 e 11836) – che il giudice del rinvio avrebbe correttamente calcolato, sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti, l’entità del rimborso in misura corrispondente alla differenza tra i versamenti eseguiti dal sostituto d’imposta all’erario e l’imposta dovuta in base all’applicazione dell’aliquota del 12,50% sulle somme liquidate a titolo di rendimento maturato fino al 31 dicembre 2000.

1.1 L’eccezione deve essere disattesa.

Invero, il principio della vincolatività, sia per il giudice di rinvio sia per la stessa Corte di Cassazione, che sia nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunziata dal giudice di rinvio, del principio di diritto enunciato in sede rescindente presuppone l’omogeneità delle situazioni devolute reiteratamente al giudizio di legittimità e non opera con riguardo ad un thema decidendum non affrontato in occasione del primo giudizio rescindente o quando sopravvenga un fatto, estintivo o modificativo del diritto fatto valere, afferente a un profilo non affrontato in precedenza dai giudici di merito ed esulante dal decisum del giudizio rescindente (Cass., Sez. Lav., 26 maggio 2014, n. 11716; Cass., Sez. 2, 19 ottobre 2018, n. 26521; Cass., Sez. 6-5, 18 dicembre 2019, n. 33547; Cass., Sez. 2, 11 settembre 2020, n. 18922).

1.2 Pertanto, in assenza di novità o sopravvenienze, il collegio è vincolato a verificare l’osservanza del principio di diritto a cui il giudice del rinvio doveva attenersi, senza poterne sindacare la decisione in relazione ad ulteriori e diversi parametri (come, invece, è stato sollecitato dai controricorrenti nella memoria depositata ex art. 380-bis c.p.c., comma 3).

2. Venendo all’esame del ricorso, il motivo è fondato.

2.1 Per costante giurisprudenza di questa Corte, i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per entrambe le ragioni: nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex art. 384 c.p.c., comma 1, al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza, infine, la sua potestas iudicandi, oltre ad estrinsecarsi nell’applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione ex novo dei fatti già acquisiti, nonchè la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità: (tra le tante: Cass., Sez. 1, 7 agosto 2014, n. 17790; Cass., Sez. 2, 14 gennaio 2020, n. 448; Cass., Sez. 5, 29 dicembre 2020, nn. 29731 e 29733; Cass., Sez. 5, 12 gennaio 2021, n. 245; Cass., Sez. 6, 15 marzo 2021, n. 7211).

2.2 Nella specie, sulle premesse che “la somma percepita dal contribuente, e sulla quale sono state operate le ritenute contestate, è stata erogata da un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono composte da una “sorte capitale”, costituita dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati dal datore di lavoro (e in notevole minor misura dal lavoratore), e da un “rendimento netto”, imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato” e che “in tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17, solo per quanto riguarda la “sorte capitale”, corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del c. d. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dall’1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17″ (vedasi, in motivazione: Cass., Sez. Un., 22 giugno, 2011, n. 13642), il giudice di legittimità aveva statuito che occorresse “(…) un accertamento sulla natura ed ammontare del rendimento liquidato a favore del contribuente, verificando se vi sia stato, e quale sia stato, il rendimento conseguito in relazione a tale impiego, giustificandosi solo rispetto a quest’ultimo rendimento l’affermata tassazione al 12,50%”. 2.3 Tuttavia, il giudice di appello non si è attenuto al principio enunciato in sede di cassazione con rinvio, avendo omesso di accertare, in punto di fatto, il rendimento derivante dall’impiego sul mercato del capitale costituito dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati al Fondo dal datore di lavoro e dal lavoratore ed essendosi limitato ad applicare l’aliquota del 12,50% sul capitale erogato dal sostituto d’imposta, nella misura di Euro 331.686,44, a titolo di rendimento maturato sino al 31 ottobre 2000, per determinare il quantum rimborsabile nella somma di Euro 74.397,27, sulla base delle risultanze della certificazione PIA del 27 gennaio 2006 (riportate in controricorso).

2.4 Così facendo, dunque, il giudice del rinvio ha contravvenuto al principio enunciato, ritenendo che i criteri per la quantificazione del rimborso spettante agli eredi legittimi del contribuente fossero insiti nella direttiva impartita dal giudice di legittimità e non necessitassero di alcun riesame dei fatti controversi. Laddove, invece, occorreva una ponderata rivalutazione del materiale probatorio al fine di accertare ex novo se vi fosse stato (e quale fosse stato) l’impiego da parte del Fondo sul mercato del capitale accantonato e quale (e quanto) fosse stato il rendimento conseguito in relazione a tale impiego, giustificandosi solo rispetto a quest’ultimo rendimento l’affermata tassazione al 12,50%.

Sul punto, anche le argomentazioni esposte in memoria dai controricorrenti collidono con il principio già enunciato da questa Corte sul thema decidendum.

3. Stante la fondatezza del motivo dedotto, quindi, il ricorso può essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con ulteriore rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA