Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15378 del 28/06/2010

Cassazione civile sez. III, 28/06/2010, (ud. 29/04/2010, dep. 28/06/2010), n.15378

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20264-2006 proposto da:

CONSERVE RUSSO S.R.L. (OMISSIS) in persona del suo legale

rappresentante pro tempore S.V., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA RUCCARI 3, presso lo studio dell’avvocato

AGONE MARIA TERESA, rappresentata e difesa dagli avvocati DI FEO

GERMANO, ACONE MODESTINO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.B.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIPRO 46,

presso le studio dell’avvocato NOSCHESE VINCENZO, rappresentato e

difeso dall’avvocato COSMA FERDINANDO giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

Z.I., M.S., M.M., S.G.,

MA.SO.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 546/2005 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

emessa il 13/6/2005, depositata il 17/09/2005, R.G.N. 632/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/04/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. In relazione allo esito del ricorso, lo svolgimento del processo reca una sintesi descrittiva.

La Corte di appello di Salerno, con sentenza depositata il 17 settembre 2005, ha rigettato lo appello della srl Conserve Russo, nel contraddittorio con lo appellato D.B.C. e nella contumacia di F.G. e S.G., avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 15 novembre 2002 e notificata il 27 dicembre 2002.

La Corte per quanto qui ancora interessa ha dichiarato inammissibile l’appello, ritenendo tardiva la impugnazione, notificata oltre in termine breve di trenta giorni. Le argomentazioni vengono esaminate oltre, in parte motiva.

Per completezza si aggiunge che la società ricorrente in primo grado era stata condannata a risarcire i danni ai proprietari di appartamenti siti in (OMISSIS), per lo straripamento di un torrente ostruito da materiale di risulta della impresa di Conserve Russo.

2. Avverso la decisione di inammissibilità dello appello, la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, illustrato da memoria, cui resiste D.B.C., proprietario danneggiato, con controricorso.

Il procuratore del D.B. richiede la liquidazione delle spese quale antistatario.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso non merita accoglimento in ordine al motivo dedotto, che deduce: “violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 24 e 111, Cost., artt. 101, 116 e 137 ss c.p.c. e spec. Artt. 160, 184 bis, 285, 325, 326 e 330 c.p.c., R.D. n. 37 del 1934, art. 82, art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 cui si aggiunge il vizio della motivazione su punto decisivo”.

Sostiene il difensore del ricorrente che la sentenza del tribunale venne notificata, ad istanza degli attori presso la cancelleria del tribunale di Nocera Inferiore, non avendo il difensore della società convenuta eletto domicilio nella circoscrizione del tribunale. Ma esistendo presso la sezione stralcio un distinto servizio di cancelleria, con un autonomo registro di notifiche, il difensore della parte ricorrente era stato tratto in errore ed aveva invece ritenuto che la sentenza non fosse stata notificata, con la conseguenza che era ancora in corso il termine lungo per proporre il.

gravame di appello.

In senso contrario si osserva che il motivo di gravame, nella sua complessa motivazione, non centra la chiara ratio decidendo espressa dalla Corte di appello a pag. 9 e 10 della sentenza, nella quale si precisa che essendo la notificazione della sentenza effettuata correttamente presso la cancelleria civile del tribunale adito, il difensore domiciliatario de iure non poteva richiedere o pretendere che tale notificazione avvenisse invece presso la cancelleria della sezione stralcio, che non risulta dotata di una propria autonomia o di legittimazione a ricevere le notifiche delle impugnazioni.

Pertanto resta giuridicamente ineccepibile la decisione della Corte di appello della intempestività della impugnazione ai sensi degli artt. 325 e 326 c.p.c., dato che la prima notificazione del mezzo di gravame risulta avvenuta tardivamente oltre il termine breve e dopo il passaggio in giudicato della sentenza. Non sussiste pertanto alcuna violazione delle norme processuali o dei principi costituzionali richiamati e la motivazione appare corretta e completa in ordine al punto relativo alla inammissibilità dello appello.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore della parte resistente D.B.C., delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore dettosi antistatario.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente società Conserve Russo s.r.l. a rifondere al difensore antistatario di D.B.C., avv.to Ferdinando Cosma, le spese di questo giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2010

 

 

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